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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1950, n. 50

G.U.R.S. 8 luglio 1950, n. 25

Incremento olivicolo nell'ambito regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Chiunque, entro il periodo di cinque anni ad iniziare dall'annata agraria 1950-51, provvede all'innesto di oleastri o alla piantagione di piante innestate di olivo, potrà beneficiare del contributo di cui all'art. 4 che sarà corrisposto dall'Assessorato dell'agricoltura e le foreste.

Art. 2

L'aspirante al contributo, di cui all'articolo precedente, a qualsiasi titolo conduca il fondo, dovrà avanzare domanda all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste a mezzo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, entro il 31 marzo di ogni anno, dando tutte le indicazioni atte ad individuare il richiedente ed il fondo, specificando il numero degli innesti praticati e delle piante innestate messe a dimora.

Art. 3

La concessione del contributo in parola è condizionata, oltre all'attecchimento risultante alla primavera dell'annata agraria successiva, ad un minimo di innesti o di piante che viene fissato in numero di 30 per i piccoli fondi di estensione fino ad ettari 10, in numero di 100 per i fondi da dieci a cinquanta ettari, in numero di 250 per i fondi superiori ai 50 ettari.

Art. 4

Il contributo da concedere viene fissato nella seguente misura:

L. 100 - per ogni innesto eseguito su oleastri sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione agraria o fondiaria;

L. 200 - per ogni pianta di olivo da seme a dimora già innestata.

Art. 5

I contributi saranno liquidati dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, dopo il collaudo delle opere da farsi da parte dell'Ispettorato agrario provinciale, competente per territorio.

Art. 6

E' vietato il cumulo dei contributi per le opere previste dalla presente legge.

Art. 7

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50 milioni da ripartire in cinque esercizi finanziari ad iniziare dall'esercizio 1950-51 e fino all'esercizio 1954-55.

La corrispondente quota per l'esercizio finanziario 1950-1951 sarà prelevata dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1950.

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