
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 19, lett. a) della L.R. 21/59, fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 18 della stessa legge.
LEGGE REGIONALE 3 luglio 1950, n. 51
G.U.R.S. 8 luglio 1950, n. 25
Istituzione di un Centro regionale per la meccanizzazione agricola in Sicilia.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 19, lett. a) della L.R. 21/59, fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 18 della stessa legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 19, lett. a) della L.R. 21/59, fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 18 della stessa legge.
E' istituito presso l'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano un Centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura siciliana con sede in Palermo e sezioni staccate nelle zone cerealicole delle provincie in ragione di: due per Agrigento; due per Caltanissetta; due per Catania; una per Enna; una per Messina; due per Palermo; una per Ragusa; una per Siracusa; una per Trapani.
Il Centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura siciliana è posto sotto il controllo dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.
Il numero delle sezioni staccate può essere variato con decreto dell'Assessore, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura.
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Il Centro regionale per la meccanizzazione dell'agricoltura ha lo scopo di potenziare l'attrezzatura dei mezzi meccanici al servizio della agricoltura siciliana.
A tal fine è autorizzato a:
a) costituire parchi di macchine agricole e accessori per l'esecuzione di prestazioni per conto terzi e in particolare per le associazioni di piccoli e medi coltivatori diretti;
b) introdurre tipi di macchine meglio adattabili alla natura, configurazione e giacitura dei terreni dell'isola;
c) svolgere corsi di addestramento e perfezionamento per lavoratori e tecnici;
d) compiere ogni altra attività idonea allo scopo.
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Il Centro per la meccanizzazione è costituito in servizio autonomo dell'Ente per la colonizzazione e assume la denominazione di "Sezione per la meccanizzazione agricola dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano".
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Il Consiglio di amministrazione dell'Ente di colonizzazione approva il bilancio consuntivo e preventivo della Sezione e le norme di servizio; approva il rendiconto della Sezione da presentare annualmente all'Assessorato dell'agricoltura; autorizza le spese ed i movimenti dei capitali e gli impegni non considerati nel bilancio di previsione. Il direttore della Sezione interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione dell'Ente per gli affari che riguardano la attività della Sezione.
Il Consiglio, inoltre, a mezzo di un apposito Comitato costituito dal presidente e da due consiglieri dell'Ente stesso particolarmente competenti in rapporto ai compiti della Sezione ed integrato e con voto consultivo da un docente di meccanica agraria e da due rappresentanti delle cooperative agricole scelti su designazione delle organizzazioni interessate, delibera il programma annuale di attività della Sezione.
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Il Comitato del Centro provvederà a redigere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il regolamento che è soggetto all'approvazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura.
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Sono estese al Centro per le operazioni compiute nel territorio della Regione tutte le facilitazioni fiscali e doganali e l'esenzione dal pagamento d'interessi e tutte le provvidenze in genere che sono o verranno disposte per l'acquisto di macchine agricole e per la relativa gestione in favore delle cooperative di lavoratori della terra, singole o consociate e delle associazioni di coltivatori.
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Per il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di L. 500.000.000, da iscriversi nel bilancio dell'esercizio finanziario 1950-51 e così ripartito:
a) L. 450.000.000 per acquisto delle macchine occorrenti per la istituzione del Centro;
b) L. 25.000.000 per spese di impianto e di funzionamento delle Sezioni comprese le retribuzioni al personale, e per fitto locali;
c) L. 20.000.000 per attrezzature di officine;
d) L. 5.000.000 per il raggiungimento dei fini di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 2.
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L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio della Regione, utilizzando all'uopo il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 19, lett. a) della L.R. 21/59, fatto salvo quanto stabilito nel precedente art. 18 della stessa legge.