
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
LEGGE REGIONALE 3 luglio 1950, n. 52
G.U.R.S. 8 luglio 1950, n. 25
Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori di fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste dai decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
L'Ente siciliano per le case ai lavoratori, istituito con la legge 18 gennaio 1949, n. 1, è autorizzato a procedere alla costruzione di alloggi che possano fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie ed a impegnarsi a provvedere che gli alloggi costruiti con le assegnazioni medesime vengano assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto con le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo della Repubblica 17 aprile 1948, n. 1029.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.