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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1950, n. 52

G.U.R.S. 8 luglio 1950, n. 25

Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori di fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste dai decreti legislativi del Capo Provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399 e 22 dicembre 1947, n. 1600.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

Art. 1

L'Ente siciliano per le case ai lavoratori, istituito con la legge 18 gennaio 1949, n. 1, è autorizzato a procedere alla costruzione di alloggi che possano fruire delle agevolazioni accordate dallo Stato e previste nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, e 22 dicembre 1947, n. 1600, concernenti provvidenze per la ripresa delle costruzioni edilizie ed a impegnarsi a provvedere che gli alloggi costruiti con le assegnazioni medesime vengano assegnati in locazione con patto di futura vendita e riscatto con le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo della Repubblica 17 aprile 1948, n. 1029.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1950.

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