
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
LEGGE REGIONALE 3 luglio 1950, n. 53
G.U.R.S. 8 luglio 1950, n. 25
Autorizzazione all'Ente siciliano per le case ai lavoratori
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.
All'art. 2 della legge regionale 18 gennaio 1949, n. 1, è inserita la seguente disposizione aggiuntiva:
"L'Ente è autorizzato ad assumere l'incarico della costruzione di case per lavoratori che ad esso venga affidato dal Comitato di attuazione del piano per incrementare l'occupazione operaia mediante l'erezione delle case stesse, ai sensi della legge nazionale 28 febbraio 1949, n. 43, e relative norme integrative complementari ed esecutive".
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 25 della L.R. 19/58.