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LEGGE REGIONALE 26 giugno 1950, n. 45

G.U.R.S. 30 giugno 1950, n. 24

Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577), recante provvedimenti per la cooperazione, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, recante norme in materia di cooperazione, si applicano nel territorio della Regione Siciliana.

Le funzioni esecutive ed amministrative nella materia disciplinata dal predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, sono esercitate, nel territorio della Regione Siciliana dagli organi regionali, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto per la Regione Siciliana.

Art. 2

I termini di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, sono prorogati al 31 dicembre 1950.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 giugno 1950.

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