
LEGGE REGIONALE 26 giugno 1950, n. 45
G.U.R.S. 30 giugno 1950, n. 24
Applicazione nel territorio della Regione Siciliana del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577), recante provvedimenti per la cooperazione, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, recante norme in materia di cooperazione, si applicano nel territorio della Regione Siciliana.
Le funzioni esecutive ed amministrative nella materia disciplinata dal predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, sono esercitate, nel territorio della Regione Siciliana dagli organi regionali, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto per la Regione Siciliana.
I termini di cui al primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, sono prorogati al 31 dicembre 1950.