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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1950, n. 36

G.U.R.S. 12 giugno 1950, n. 21

Costituzione del Comitato consultivo per l'industria.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 34/1988)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' istituito, presso l'Assessorato dell'industria e del commercio, un comitato consultivo per l'industria.

Art. 2

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere, oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessore per l'industria ed il commercio provvedimenti diretti a potenziare l'industria siciliana.

Art. 3

(integrato dall'art. 52 della L.R. 34/88)

Il Comitato è composto:

a) dal presidente;

b) da due rappresentanti della Federazione regionale degli industriali e da un rappresentante delle associazioni delle piccole e medie imprese;

c) da un rappresentante della Federazione regionale dirigenti aziende industriali;

d) da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

e) da due rappresentanti dei lavoratori dell'industria;

f) da tre membri scelti tra studiosi e tecnici dell'industria siciliana;

g) dal presidente della sottocommissione per l'industria della Sicilia;

h) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

i) dal capo della Divisione industria dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

l) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

m) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale;

n) da un rappresentante dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4

I componenti del Comitato, compreso il presidente, sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

Quelli di cui alle lettere b), c), d), ed e), sono scelti su terne di tecnici proposte dalle Organizzazioni interessate.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 5

Il presidente del Comitato, può chiamare, di volta in volta, a partecipare alle riunioni del Comitato esperti tecnici. Essi hanno voto consultivo.

Art. 6

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7

I componenti del Comitato e gli esperti di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato e della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali, di grado 5°, per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.

Art. 8

L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti il Comitato e degli esperti tecnici, di cui all'art. 5, che non fanno parte dell'Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro missioni per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'industria.

In questi casi ai suddetti componenti ed esperti tecnici spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 7.

Art. 9

La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione Siciliana - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950.

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