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LEGGE REGIONALE 3 giugno 1950, n. 37

G.U.R.S. 12 giugno 1950, n. 21

Costituzione del Comitato consultivo per il commercio.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 23/1986 e annotato al 22/12/1999)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(sostituito dall'art. 22 della L.R. 26/78 nel testo modificato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 28/99)

E' istituito presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, un Osservatorio regionale per il commercio. (1)

(1)

In ordine alla composizione dell'Osservatorio regionale per il commercio e relativi funzionamento e competenze, vedi l'art. 6 della L.R. 28/99.

Art. 2

(sostituito dall'art. 23 della L.R. 26/78 e integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 18/95(1)

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca provvedimenti diretti a potenziare il commercio siciliano.

c) esprime parere in ordine alle scelte in materia di commercio su aree pubbliche.

(1)

L'articolo annotato risulta superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 23 della L.R. 26/78, operata dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 3

(sostituito dall'art. 24 della L.R. 26/78, modificato dall'art. 24 della L.R. 23/86 e integrato dall'art. 6, comma 2, della L.R. 18/95) (1)

Il Comitato è composto:

a) dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca;

b) da quattro membri designati dalle organizzazioni dei commercianti più rappresentative a livello nazionale ed aventi rappresentanza in Sicilia;

c) da un rappresentante della Federazione regionale dei dirigenti delle aziende commerciali;

d) da un rappresentante dell'Unione delle camere di commercio, industria e agricoltura;

e) da tre rappresentanti dei lavoratori del commercio designati dalle Confederazioni nazionali dei lavoratori;

f) dal direttore regionale dell'Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, che presiede il Comitato in caso di assenza o impedimento dell'Assessore o di delega da parte dello stesso;

g) da due dirigenti in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Fanno parte del comitato due rappresentanti delle associazioni dei consumatori scelti su terne indicate dagli organismi regionali delle associazioni nazionali più rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un assistente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

h) da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli esercenti il commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, quando il comitato tratti materia inerente al commercio su aree pubbliche.

(1)

L'articolo annotato risulta superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 24 della L.R. 26/78, operata dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 4

(sostituito dall'art. 27 della L.R. 26/78) (1)

I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I componenti di cui alle lettere b, c, d ed e sono scelti tra terne di nominativi proposti dalle organizzazioni interessate.

(1)

L'articolo annotato risulta superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 27 della L.R. 26/78, operata dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 5

(sostituito dall'art. 28 della L.R. 26/78(1)

Il presidente del Comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato esperti e tecnici. Essi hanno voto consultivo.

(1)

L'articolo annotato risulta superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 28 della L.R. 26/78, operata dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 6

(sostituito dall'art. 29 della L.R. 26/78) (1)

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

(1)

L'articolo annotato risulta superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 29 della L.R. 26/78, operata dall'art. 29, comma 5, della L.R. 28/99.

Art. 7

(sostituito dall'art. 30 della L.R. 26/78 e dall'art. 25 della L.R. 23/86)

Ai componenti del comitato compete un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale.

Ai componenti residenti fuori sede è attribuito, inoltre, un rimborso spese pari al 50 per cento della indennità di missione prevista per i funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente.

Art. 8

La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione Siciliana - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950.

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