
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.
LEGGE REGIONALE 3 giugno 1950, n. 38
G.U.R.S. 12 giugno 1950, n. 21
Costituzione del Comitato consultivo per l'artigianato.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.
E' istituito presso l'Assessorato dell'industria e del commercio un Comitato consultivo per l'artigianato.
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Il Comitato:
a) esprime il proprio parere oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;
b) propone all'Assessorato dell'industria e del commercio provvedimenti diretti a potenziare l'Artigianato siciliano.
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Il Comitato è composto:
a) da tre membri designati dalle organizzazioni di categoria;
b) da un rappresentante degli artigiani dipendenti designato dalle Associazioni sindacali;
c) da tre membri scelti tra i direttori delle scuole a carattere artigiano, esistenti in Sicilia;
d) dal direttore della Delegazione per la Sicilia dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
e) da due artisti siciliani, particolarmente versati nella arte applicata alle creazioni artigiane;
f) da un membro designato dall'Unione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sicilia;
g) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;
h) dal capo dell'Ufficio artigianato dell'Assessorato dell'industria e del commercio;
i) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;
l) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
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Il presidente del Comitato è nominato con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, fra i membri del Comitato stesso.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.
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I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.
I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
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Il presidente del Comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato, esperti, tecnici, artisti. Essi hanno voto consultivo.
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Il Comitato è convocato dal presidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
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I componenti del Comitato e gli esperti, di cui al precedente art. 6, che non fanno parte delle Amministrazioni dello Stato o della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado 5° per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.
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L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato o degli esperti tecnici e artisti di cui all'art. 6, che non fanno parte della Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro incarichi per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'artigianato.
In questi casi ai suddetti componenti, esperti, tecnici e artisti spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 8.
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La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.
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