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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1950, n. 38

G.U.R.S. 12 giugno 1950, n. 21

Costituzione del Comitato consultivo per l'artigianato.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato dell'industria e del commercio un Comitato consultivo per l'artigianato.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.

Art. 2

Il Comitato:

a) esprime il proprio parere oltre che nei casi in cui sia richiesto dalla legge, sui problemi per i quali l'Assessore per l'industria ed il commercio ritenga di interpellarlo;

b) propone all'Assessorato dell'industria e del commercio provvedimenti diretti a potenziare l'Artigianato siciliano.

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Art. 3

Il Comitato è composto:

a) da tre membri designati dalle organizzazioni di categoria;

b) da un rappresentante degli artigiani dipendenti designato dalle Associazioni sindacali;

c) da tre membri scelti tra i direttori delle scuole a carattere artigiano, esistenti in Sicilia;

d) dal direttore della Delegazione per la Sicilia dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

e) da due artisti siciliani, particolarmente versati nella arte applicata alle creazioni artigiane;

f) da un membro designato dall'Unione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura della Sicilia;

g) dal direttore regionale dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

h) dal capo dell'Ufficio artigianato dell'Assessorato dell'industria e del commercio;

i) da un rappresentante dell'Assessorato delle finanze;

l) da un rappresentante dell'Assessorato del lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

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Art. 4

Il presidente del Comitato è nominato con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, fra i membri del Comitato stesso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato dell'industria e del commercio.

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Art. 5

I componenti del Comitato sono nominati con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio.

I membri del Comitato durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

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Art. 6

Il presidente del Comitato può chiamare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato, esperti, tecnici, artisti. Essi hanno voto consultivo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.

Art. 7

Il Comitato è convocato dal presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.

Art. 8

I componenti del Comitato e gli esperti, di cui al precedente art. 6, che non fanno parte delle Amministrazioni dello Stato o della Regione, sono equiparati, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, ai funzionari statali di grado 5° per l'intervento alle riunioni del Comitato e per le missioni loro conferite.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 20 della L.R. 41/75.

Art. 9

L'Assessore per l'industria ed il commercio può avvalersi dell'opera dei componenti del Comitato o degli esperti tecnici e artisti di cui all'art. 6, che non fanno parte della Amministrazione dello Stato o della Regione, conferendo loro incarichi per partecipare a convegni, commissioni o comitati in genere, a carattere nazionale o internazionale, che abbiano per oggetto lo studio dei problemi inerenti all'artigianato.

In questi casi ai suddetti componenti, esperti, tecnici e artisti spetta, agli effetti dell'indennità di viaggio e di soggiorno, lo stesso trattamento previsto dall'art. 8.

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Art. 10

La spesa per il funzionamento del Comitato sarà a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato dell'industria e del commercio.

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Art. 11

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 giugno 1950.

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