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LEGGE 3 giugno 1950, n. 375

G.U.R.I. 28 giugno 1950, n. 146

Riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

TESTO COORDINATO (alla legge 20 dicembre 1967, n. 1253)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per un fatto di guerra.

Art. 2

A tutti coloro - anche non militari - che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o siano stati menomati nelle loro capacità lavorative in seguito a lesioni od infermità incontrate per fatto di guerra sono estese le disposizioni contenute nella presente legge. (1)

(1)

La legge 27 febbraio 1958, n. 130, ha esteso i benefici previsti per gli invalidi di guerra ai cittadini italiani profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo, che siano disoccupati nei due anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 3

(integrato dall'art. 2 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Le disposizioni per il collocamento degli invalidi di guerra contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

c) agli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª;

d) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

e) agli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Art. 4

(modificato dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dall'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 367) (1)

Per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi militari e civili di guerra e alla compatibilità dello stato fisico degli stessi con le mansioni loro affidate all'atto dell'assunzione presso le imprese private, è istituito presso le rappresentanze provinciali dell'Opera per gli invalidi di guerra un Consiglio direttivo composto:

a) dal Consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

b) dal medico provinciale;

c) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

d) da un invalido di cui al precedente articolo 1 scelto dal Comitato centrale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra;

e) da un invalido di cui al precedente articolo 2 scelto dalla presidenza dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

f) da un rappresentante dei datori di lavoro della provincia scelto dal prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente, ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal prefetto.

g) da un invalido per servizio designato dalla Presidenza della Unione nazionale mutilati per servizio.

I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

(1)

Il comma 1 dell'art. 4 è stato modificato dall'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 367, la lettera g) è stata aggiunta dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e il comma 2 è stato modificato dal medesimo articolo.

Art. 5

(integrato dall'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Presso le rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra sarà formato per ciascuna delle categorie di invalidi previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge un ruolo provinciale di invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le Amministrazioni pubbliche o presso i privati datori di lavoro.

Nel detto ruolo, ai fini previsti dagli articoli 9, 10 e 14 della presente legge, sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Gli invalidi che aspirano ad essere avviati al lavoro alle dipendenze altrui, in forza della presente legge, devono iscriversi nel ruolo provinciale di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

(modificato dall'art. 5 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Gli invalidi, i quali aspirano ad essere iscritti nel ruolo di cui all'articolo precedente, dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente rappresentanza:

1) il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione. Qualora dai detti documenti non sia possibile desumere la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la voce dell'invalidità da cui è colpito, l'interessato dovrà presentare anche il modello 69 oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione di guerra;

2) tutti i documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'invalido anche in relazione all'occupazione cui aspira;

3) una dichiarazione di un ufficiale sanitario debitamente legalizzata comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Art. 7

(integrato dall'art. 6 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

L'invalido od il datore di lavoro che lo occupa possono chiedere una visita collegiale di controllo per accertare le condizioni dell'invalidità stessa in rapporto alle disposizioni del n. 3 dell'articolo precedente.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sarà determinata la composizione del Collegio medico provinciale, del quale farà parte un rappresentante designato dalla locale rappresentanza dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. (1)

La domanda per la visita collegiale deve essere rivolta alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Quando si tratti di assunzione dell'invalido presso pubbliche Amministrazioni a termini dell'articolo 9, il Collegio medico sarà nominato dal Ministro competente sarà invece nominato dal prefetto quando si tratti di assunzione dell'invalido presso Enti locali, a termini dell'articolo 9.

Il regolamento per l'applicazione della presente legge stabilirà i requisiti cui debbono soddisfare i tecnici chiamati a far parte dei Collegi medici.

(1)

Si riporta il comma 3, dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ne testo sostituito dall'art. 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240:

"Art. 44

3. L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità".

Art. 8

La rappresentanza dell'Opera nazionale presso la quale è iscritto l'invalido rilascerà all'interessato una tessera personale di iscrizione nel ruolo provinciale della rispettiva categoria dei mutilati, contenente le seguenti notizie:

1) numero d'ordine di iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 5;

2) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del titolare;

3) categoria e voce della invalidità risultante: a) dal libretto di pensione; b) dal referto medico collegiale;

4) grado di rieducazione professionale;

5) grado di capacità lavorativa generica e specifica;

6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'articolo 6, n. 3, e all'articolo 7;

7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.

Art. 9

(sostituito dall'art. 7 della legge 5 marzo 1963, n. 367 e successivamente dall'articolo unico della legge 20 dicembre 1967, n. 1253)

Nell'ammissione agli ultimi posti di ruolo che sono o che si rendessero vacanti nelle Amministrazioni dello Stato, nelle Amministrazioni provinciali e comunali, nelle Aziende municipalizzate, negli Enti pubblici in genere e negli istituti soggetti a vigilanza governativa, fermi restando i diritti agli impieghi civili concessi ai sottufficiali dalle vigenti disposizioni e quelli spettanti agli impiegati che saranno messi in disponibilità per riduzione di organico, dovrà essere data la precedenza agli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione dei posti medesimi.

Qualora si tratti di posti delle carriere direttive e di concetto o parificati da assegnarsi per concorso, gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi tra i vincitori sino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti di organico o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2 per ogni venti posti di organico o frazione, anche se di due soltanto.

I posti iniziali delle carriere esecutive e di quelle del personale ausiliario saranno conferiti senza concorso nella proporzione rispettivamente del 10 per cento e del 30 per cento dei posti di organico per gli invalidi di cui all'articolo 1 e nella proporzione del 5 per cento e del 15 per cento per gli invalidi di cui all'articolo 2, con le modalità che saranno fissate nel regolamento per l'applicazione della presente legge. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

Eguale precedenza sarà data agli invalidi nell'ammissione ai posti non di ruolo eccezionalmente ancora esistenti presso le Amministrazioni di cui al presente articolo.

Nelle assunzioni ai posti iniziali delle carriere esecutive e a quelli delle carriere ausiliarie, i mutilati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge hanno diritto di precedenza sugli altri invalidi di guerra, nell'ambito delle rispettive categorie previste dagli articoli 1 e 2 e compatibilmente con le mansioni cui essi dovranno essere adibiti.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca ad assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni e gli Enti di cui al primo comma del presente articolo, non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni e gli Enti indicati nel primo comma, non conformi alle disposizioni del presente articolo, possono essere impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, su istanza sia dei singoli invalidi iscritti come disoccupati presso le rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi, che dell'Opera stessa, o dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; può ugualmente a dirsi tanto la via amministrativa quanto la via giurisdizionale anche in caso di diniego di assunzione degli invalidi interessati. (1)

Per gli invalidi di guerra che debbono assumersi in virtù del presente articolo il limite di età per l'ammissione agli impieghi è protratto fino al compimento del 55° anno.

(1)

Comma modificato dall'articolo unico della legge 20 dicembre 1967, n. 1253.

Art. 10

(sostituito dall'art. 8 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Le Amministrazioni dello Stato sono tenute ad occupare senza concorso, operai invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2, rispettivamente nella proporzione del 6 e del 3 per cento, in relazione al contingente di ciascuna delle categorie e nei limiti delle vacanze. E', tuttavia, richiesto l'accertamento dell'idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria.

Nel numero degli operai validi si calcola anche il personale femminile.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli oneri assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono estese al personale operaio di ruolo e non di ruolo degli Enti pubblici.

Il limite massimo di età per l'assunzione degli invalidi di guerra è, in ogni caso, quello previsto dall'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 11

(modificato dall'art. 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un prospetto da cui risulti da una parte il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e quello degli invalidi di guerra che occupano tali posti e dall'altra il numero del personale non di ruolo in servizio alla predetta data, distinto per categoria, nonchè degli invalidi in servizio non di ruolo. Dovranno inoltre inviare, entro il termine di cui sopra, un elenco nominativo di tutti gli invalidi in servizio alla data medesima, distinto secondo i gruppi e le categorie di impiego cui appartengono.

Entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno le Amministrazioni di cui al primo comma sono tenute a comunicare agli organi suindicati le variazioni verificatesi nel semestre precedente.

Gli Enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra e le relative variazioni ai prefetti ed alle rappresentanze provinciali competenti dell'Opera invalidi.

Gli elenchi, le variazioni e i prospetti di cui al presente articolo, dovranno essere compilati e trasmessi distinti secondo le categorie di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 12

(sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Le disposizioni dell'articolo 9 non si applicano al personale dei servizi attivi delle Ferrovie dello Stato e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali. Fermi restando i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni, le ammissioni di invalidi in tali servizi sono limitate alle qualifiche ed alle percentuali indicate nella seguente tabella:

 Percentuale invalidi di guerra di cui di cui all'art. 1 all'art. 2 Categorie di impiego nelle Ferrovie dello Stato: manovali (per funzioni di inservienti, chiamatori, ecc.) 6% 3% cantonieri (per servizi accessori) 6% 3% operai qualificati 6% 3% Categorie di impiego nei servizi pubblici dei trasporti in concessione: guardie e custodi in genere delle stazioni 10% 5% portieri 30% 15% inservienti 30% 15% manovali (per funzioni di custodi, fattorini, chiamatori, ecc.) 6% 3% cantonieri (per servizi accessori) 6% 3% operai ed aiutanti operai 6% 3%

I servizi pubblici di trasporto in concessione, di cui al presente articolo, si intendono su ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

Art. 13

(modificato dall'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Nei concorsi a posti di notaio gli invalidi di guerra che abbiano conseguito l'idoneità verranno inclusi fra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la proporzione di un invalido di cui all'articolo 1 per ogni dieci posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto, e di un invalido di cui all'articolo 2, per ogni venti posti messi a concorso o frazione, anche se di due soltanto. Tale norma si applica dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Le condizioni di idoneità fisica degli invalidi concorrenti a posti notarili saranno accertate da un Collegio composto dal medico provinciale che lo presiede, e da due sanitari esperti in materia di infortunistica e scelti, su proposta dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dal Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14

(modificato e integrato dall'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Tutti i privati datori di lavoro i quali abbiano alle loro dipendenze come operai ed impiegati più di dieci persone di qualsiasi età e sesso, sono tenuti ad occupare, nella proporzione del 6 per cento, invalidi di guerra di cui all'articolo 1 della presente legge e, nella proporzione del 2,50 per cento, invalidi di ambo i sessi di cui all'articolo 2.

I datori di lavoro i quali, per la particolare natura e modalità della propria attività, occupano in prevalenza personale femminile, sono tenuti ad occupare invalidi di cui all'articolo 1 nella proporzione del 6 per cento del personale maschile ed invalidi di sesso maschile di cui all'articolo 2 nella proporzione del 2 per cento del personale maschile, nonchè invalidi di sesso femminile di cui all'articolo 2 nella proporzione del 3 per cento del personale femminile.

Le frazioni percentuali superiori al 0,50 per cento sono considerate unità.

Le imprese di navigazione marittima ed aerea non sono tenute, per quanto concerne il personale navigante, all'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi.

Nel limite percentuale di posti dovuti ai sensi del presente articolo, saranno riservati ai minorati di guerra almeno la metà dei posti disponibili di custodi, portieri, magazzinieri, ascensoristi, addetti alla vendita dei biglietti nei locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri, sale di concerti, ecc.), guardiani di parcheggi per vetture, guardiani di magazzini o che comportino mansioni analoghe. Nell'assegnazione di detti posti dovrà essere data la precedenza agli amputati di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 15

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale le aziende che, per le speciali loro condizioni non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, potranno essere parzialmente esonerate dall'obbligo dell'assunzione.

Le relative domande dovranno essere presentate alla rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi nella cui provincia l'azienda ha la sua sede principale, e su di esse la sede centrale dell'Opera, sentiti i Consigli direttivi di tutte le rappresentanze interessate di cui all'articolo 4 della presente legge, dovrà esprimere il suo motivato parere.

I datori di lavoro che esercitano lavorazioni di breve durata per un periodo non superiore a tre mesi, sono esonerati dal collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, rispetto al personale assunto per tali lavorazioni.

Art. 16

(sostituito dall'art. 13 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

I privati datori di lavoro che sono tenuti in virtù della presente legge ad occupare invalidi di guerra dovranno rivolgere le richieste alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

E' ammessa la richiesta nominativa per i lavoratori di concetto e per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza, la custodia della sede di opifici, cantieri, o comunque di beni dell'azienda, nonchè per i qualificati e specializzati di cui al terzo comma, lettera b), e al penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili nel ruolo degli aspiranti al collocamento.

Art. 17

Tutti i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 14 sono tenuti ad inviare alla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categorie di mestiere;

2) le generalità degli invalidi che si trovano alle loro dipendenze con l'indicazione, per ciascuno, del giorno di assunzione e della categoria di pensione cui l'invalido è iscritto.

Le denuncie di cui al presente articolo dovranno essere ripetute entro la prima decade dei mesi di gennaio e luglio di ciascun anno e quelle di cui al n. 2 dovranno essere distintamente riferite agli invalidi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

I violatori della presente norma saranno puniti con una ammenda da L. 5000 a L. 50.000.

Art. 18

(modificato dall'art. 14 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola Provincia l'entità numerica dei mutilati ed invalidi disoccupati e le locali possibilità di occupazione, può, dopo aver udito il parere dell'Opera invalidi, eccezionalmente autorizzate, su loro motivata e documentata richiesta, le imprese private che svolgono la propria attività in più di una Provincia ad assumere nella Provincia o nelle Provincie indicate nella richiesta stessa un numero di mutilati ed invalidi superiore a quello prescritto, portando l'eccedenza a compenso del minor numero di minorati assunti nelle altre.

Le domande di compensazione dovranno essere rinnovate ogni anno entro il mese di gennaio, ed ogni eventuale variazione nel corso dell'anno dovrà anche essere autorizzata dallo stesso Ministero.

Art. 19

I datori di lavoro, che alla data di pubblicazione della presente legge non abbiano ancora alle loro dipendenze un numero di invalidi che in virtù di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale, ed in ogni caso in un termine massimo di quattro mesi per gli operai e di otto mesi per gli impiegati, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

(sostituito dall'art. 15 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Ai mutilati ed invalidi occupati a norma della presente legge deve essere usato il normale trattamento economico giuridico e normativo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 2118 e 2119 del Codice civile, i mutilati ed invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando a giudizio del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, integrato ai sensi del terzo comma dell'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento di invalidità tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumità delle persone nonchè alla sicurezza degli impianti. (1)

Per i posti residui comunque vacanti, la richiesta di sostituzione delle unità invalide mancanti deve essere inoltrata al competente organo del collocamento entro cinque giorni dal verificarsi delle vacanze.

(1)

Si riporta il comma 3, dell'art. 44 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ne testo sostituito dall'art. 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240:

"Art. 44

3. L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo accertamento da parte del Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto Collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità".

Art. 21

La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti.

Art. 22

(modificato dall'art. 16 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

I datori di lavoro, i quali essendo obbligati ai sensi dei precedenti articoli ad assumere invalidi, [non provvedano a ciò direttamente o] (parole soppresse) non ne facciano richiesta in tempo debito alla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi, sono puniti con un'ammenda da L. 1500 a L. 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato agli invalidi e non coperto.

Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale invalido di guerra, ai sensi della presente legge, è punito previa diffida a regolarizzare con la reclusione fino a sei mesi, indipendentemente dalle maggiori sanzioni del Codice penale.

Art. 23

(modificato e integrato dall'art. 17 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Le contravvenzioni previste dagli articoli 17 e 22 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 4 della presente legge, determina con decisione definitiva, entro 15 giorni dalla ricezione dei verbali, l'ammontare della somma dovuta dal contravventore, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 17 e 22 predetti, con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà ma comunque non al disotto dei limiti minimi stabiliti dagli stessi articoli 17 e 22.

Per i recidivi nelle contravvenzioni all'articolo 17 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, ed in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito all'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del prefetto, ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria non oltre sessanta giorni dalla scadenza di tale termine.

Art. 24

Le ammende previste dalla presente legge, al netto delle quote dovute agli scopritori delle contravvenzioni, saranno versate dagli Uffici del registro direttamente all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, per essere destinate alla costituzione di un fondo per sovvenire gli Istituti di protesi e di rieducazione degli invalidi.

Per le quote spettanti agli scopritori delle contravvenzioni valgono le norme contenute nel regolamento in applicazione della presente legge.

Art. 25

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ed all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Art. 26

(sostituito dall'art. 18 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Le Camere di commercio al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno, comunicheranno alle rappresentanze provinciali dell'Opera invalidi di guerra, in rapporto alle disposizioni della legge 3 giugno 1950, n. 375, l'elenco delle ditte, imprese o istituti operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione e informeranno le stesse della cessazione di ditte, imprese o istituti già esistenti.

Art. 27

(sostituito dall'art. 19 della legge 5 marzo 1963, n. 367)

Contro i privati datori di lavoro contravventori alle disposizioni della presente legge per le quali non siano state previste apposite sanzioni si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000.