
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
LEGGE 2 aprile 1950, n. 328
G.U.R.I. 17 giugno 1950, n. 137
Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte.
TESTO COORDINATO (alla legge 8 ottobre 1997, n. 352)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare l'invio all'estero delle cose tutelate dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad altro ente ed istituto legalmente riconosciuto, per mostre od esposizioni da esso organizzate o autorizzate in seguito ad accordi col Ministero degli affari esteri e sentito, secondo le competenze, il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o di quello delle accademie e biblioteche.
Può anche autorizzare, sentito il parere dei detti corpi consultivi, la partecipazione in numero limitato delle cose di cui al comma precedente, a mostre o esposizioni organizzate da Governi o enti culturali stranieri, quando ne sia fatta formale richiesta a mezzo del Ministero degli affari esteri e si ravvisi nell'iniziativa un alto interesse culturale.
Sono in ogni caso esclusi dall'invio all'estero quei gruppi di opere che costituiscono il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica, nonchè le opere, specialmente i dipinti su tavola o le opere di grandi dimensioni, che possono subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(integrato dall'art. 2, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)
Nel caso di partecipazione a manifestazioni organizzate da Governi o enti stranieri, il Ministro per la pubblica istruzione può limitare la durata del prestito delle opere in relazione all'importanza della manifestazione e delle opere concesse, indipendentemente dalla durata della mostra od esposizione.
La concessione del prestito è sempre subordinata all'assicurazione delle opere da parte del Comitato organizzatore della mostra o esposizione, per il valore stabilito dal Ministero della pubblica istruzione.
Per le mostre e le manifestazioni promosse nel territorio nazionale o all'estero dal Ministero per i beni culturali e ambientali o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali.
Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
(modificato dall'art. 2, comma 14, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)
Nei casi previsti negli articoli precedenti, il materiale artistico o bibliografico non potrà rimanere fuori sede per un periodo superiore ad un anno dalla data del suo invio all'estero.
Il Ministero della pubblica istruzione può subordinare l'invio all'estero delle cose di cui all'art. 1 a tutte le garanzie e condizioni che riterrà opportuno compresa la concessione della reciprocità del prestito, per mostre od esposizioni in Italia.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Chiunque intenda inviare all'estero, per mostre o esposizioni, cose tutelate dalla legge 1º giugno 1939, n. 1089, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
L'autorizzazione è data di concerto con il Ministero del commercio con l'estero e può essere subordinata a determinate condizioni e garanzie. In ogni caso è obbligatoria l'assicurazione delle opere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2.
L'autorizzazione può essere negata dal Ministero della pubblica istruzione in base a parere motivato del Consiglio superiore delle antichità e belle arti o delle accademie e biblioteche.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Nel caso in cui l'opera, della quale è stato autorizzato l'invio all'estero per mostre o esposizioni, non venga reimportata nel termine prescritto, si applica la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 65 della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
Detto termine può, su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso la reimportazione dovrà avvenire entro un mese dalla chiusura della mostra o esposizione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Le mostre o esposizioni di opere d'arte, nel territorio nazionale devono essere autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione, udito il parere degli organi consultivi competenti. Il Ministero può richiedere l'adozione di tutte quelle garanzie che valgono ad assicurare la conservazione e l'incolumità delle opere esposte. Il Ministero stesso può autorizzare il prestito a dette mostre od esposizioni di opere d'arte di proprietà dello Stato e di altri enti o istituti legalmente riconosciuti, e subordinare l'autorizzazione alla adozione delle garanzie di cui sopra.
I manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri potranno figurare soltanto in mostre che siano organizzate da biblioteche di enti pubblici.
Non possono essere tenute ogni anno più di due mostre o esposizioni nazionali con opere d'arte di proprietà dello Stato e di qualsiasi altro ente o istituto legalmente riconosciuto.
Possono essere autorizzate mostre a carattere locale soltanto nel caso che le opere da esporre siano prevalentemente di proprietà di privati o di enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino, nella loro parte maggiore, nella provincia dove la mostra avrebbe sede.
Per tutte le mostre o esposizioni previste dal presente articolo, le domande di autorizzazione dovranno pervenire al Ministero entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intende tenere la mostra o esposizione, accompagnate da un esauriente piano tecnico e finanziario che sarà esaminato dagli organi consultivi competenti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle mostre d'arte moderna della Biennale di Venezia, alle mostre od esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, nè alle mostre o esposizioni a scopo commerciale.
Rimangono ferme le disposizioni della legge 1º giugno 1939, n. 1089, per le opere destinate alle dette mostre o esposizioni tutelate da tale legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 166, comma 1, del D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490, facendo salvo quanto previsto nel comma 2 dello stesso art. 166. Abrogazione confermata dall'art. 24, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatta salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246/2005.
E' abrogata la legge 11 gennaio 1940, n. 50.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
- SFORZA - VANONI -
TOGNI -LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI