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LEGGE 1° ottobre 1951, n. 1084

G.U.R.I. 20 ottobre 1951, n. 242

Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie.

TESTO COORDINATO (alla legge 15 maggio 1997, n. 127)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(abrogato dall'art. 17, comma 61, dalla legge 15 maggio 1997, n. 127)

[Nelle aziende speciali per l'esercizio di farmacie, il direttore al quale deve essere affidata la direzione dell'azienda, a tenore dell'art. 4 del testo unico 25 ottobre 1925, n. 2578, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, deve essere un chimico-farmacista iscritto all'albo professionale].

Art. 2

La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI