
LEGGE REGIONALE 18 agosto 1951, n. 44
G.U.R.S. 18 agosto 1951, n. 38
Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.
Art.
1
E' concessa al Governo della Regione, fino al 31 ottobre 1951, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.