
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1969 n. 80, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
LEGGE REGIONALE 28 aprile 1951, n. 41
G.U.R.S. 5 maggio 1951, n. 19
Proroga del contratto di esercizio della miniera "Cozzodisi".
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1969 n. 80, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1969 n. 80, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a prorogare fino al 31 dicembre 1972 il contratto di esercizio fra i concessionari della miniera di zolfo "Cozzodisi Madonna" e la società "Condomini Cozzodisi" già prorogato a tutto il 31 dicembre 1956, ai sensi del D.L.C.P.S. 2 marzo 1947, n. 216, con decreto 25 giugno 1947, n. 9 e successivo decreto di convalida del 30 dicembre 1947, n. 164.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1969 n. 80, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
Per ottenere la proroga del contratto di esercizio di cui all'art. 1, i concessionari e gli esercenti devono presentare all'Assessore per l'industria ed il commercio istanza contestuale corredata dei progetti, preventivi di spesa e piano di ammortamento.
La concessione della proroga è subordinata all'impegno da parte degli esercenti di eseguire nel termine di due anni dalla data del decreto di proroga un impianto di flottazione per il trattamento del minerale di zolfo e gli impianti minerari ad esso connessi.
Nel decreto di proroga sono stabilite, sentito l'ing. capo del Distretto minerario di Caltanissetta, le opportune condizioni alle quali il contratto di proroga deve uniformarsi.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1969 n. 80, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
Gli esercenti decadono dalla proroga ed il relativo contratto cessa di avere efficacia, nel caso in cui essi non eseguano gli impianti nel termine previsto dall'articolo 2.
La decadenza è pronunziata con decreto dell'Assessore per l'industria ed il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 2 aprile 1969 n. 80, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.