
LEGGE REGIONALE 5 aprile 1951, n. 33
G.U.R.S. 7 aprile 1951, n. 15
Concorsi a borse di studio per artigiani.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50 sono istituite 15 borse di studio per corsi speciali o di perfezionamento nei vari rami dell'attività artigiana, presso Scuole e Istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.
L'Assessore per l'industria ed il Commercio, sentito il Comitato consultivo per l'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto con l'Assessore per il lavoro, la previdenza ed assistenza sociale, provvede annualmente alla ripartizione delle borse fra le categorie di attività artigiana ed alla determinazione dell'ammontare delle borse medesime.
I concorsi per l'attribuzione delle borse saranno banditi dall'Assessore per l'industria ed il Commercio.
Il bando dovrà indicare fra l'altro le modalità per l'espletamento dei concorsi, la ratizzazione dell'ammontare delle borse, nonchè le norme atte a garentire l'Amministrazione che gli assegnatari delle borse frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.
L'erogazione delle spese autorizzate con la presente legge potrà essere anche disposta a norma dell'art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.