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LEGGE REGIONALE 22 marzo 1951, n. 31

G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12

Modificazioni ed aggiunte alla legge riguardante la elezione dei deputati all'Assemblea regionale (L.R. 29/51).

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Al primo comma dell'art. 49 della legge riguardante la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana è aggiunto il seguente numero:

"3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere; all'urna e al plico devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo"

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo si aggiungono i seguenti:

"Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista".

"Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente n. 3."

L'ultimo comma dell'art. 50 è cosi modificato:

"Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24".

Nel primo comma dell'art. 52 sono soppresse le parole: "alle ore 12 del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione".

Art. 2

L'art. 73 è sostituito dal seguente:

"Per la prima applicazione della presente legge la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65, secondo la tabella allegata al D.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 456".

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 marzo 1951.

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