
LEGGE REGIONALE 22 marzo 1951, n. 31
G.U.R.S. 22 marzo 1951, n. 12
Modificazioni ed aggiunte alla legge riguardante la elezione dei deputati all'Assemblea regionale (L.R. 29/51).
Al primo comma dell'art. 49 della legge riguardante la elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana è aggiunto il seguente numero:
"3) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e alla formazione di un plico racchiudente le carte relative alle operazioni compiute e a quelle da compiere; all'urna e al plico devono apporsi i sigilli col bollo della sezione e le firme del presidente e di almeno due scrutatori; indi il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo"
Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo si aggiungono i seguenti:
"Compiute le suddette operazioni, il presidente, dopo aver fatto sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi; si assicura, a tal fine, che tutte le finestre e gli accessi della sala, tranne uno, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni eventuale apertura fraudolenta, chiudendo poi saldamente dall'esterno l'ultimo accesso e applicandovi gli stessi mezzi precauzionali; affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno può avvicinarsi ad eccezione dei rappresentanti di lista".
"Alle ore 8 del giorno successivo il presidente ricostituisce l'ufficio e constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti sulle aperture e sugli accessi della sala, nonchè l'integrità dei sigilli, del plico e dell'urna di cui al precedente n. 3."
L'ultimo comma dell'art. 50 è cosi modificato:
"Tutte queste operazioni devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 24".
Nel primo comma dell'art. 52 sono soppresse le parole: "alle ore 12 del secondo giorno successivo a quello di inizio della votazione".
L'art. 73 è sostituito dal seguente:
"Per la prima applicazione della presente legge la ripartizione dei seggi fra i nove collegi elettorali ha luogo, in deroga al disposto dell'art. 65, secondo la tabella allegata al D.C.P.S. 6 dicembre 1946, n. 456".