
LEGGE REGIONALE 13 marzo 1951, n. 28
G.U.R.S. 13 marzo 1951, n. 11
Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.
Art.
1
E' concessa al Governo della Regione, fino al 20 aprile 1951, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alle leggi regionali 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.