
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1966, n. 90, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1951, n. 20
G.U.R.S. 24 febbraio 1951, n. 9
Espropriazione per pubblica utilità dell'area per il costruendo palazzo della Regione.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1966, n. 90, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1966, n. 90, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
Per la costruzione del palazzo della Regione Siciliana è autorizzata l'espropriazione dell'area sita in Palermo tra le vie: Dante, Niccolò Garzilli, della Giostra e Villafranca, della estensione di circa mq. 7600, segnata nel catasto urbano di Palermo al foglio n. 122, particelle 78-1, 78-1a, 78-2 e 78-3, di cui la prima senza imponibile, perchè inabitabile, le altre tre con imponibile rispettivamente di lire 12.592, 2499,98, 3000,02 agli articoli 2367 mandamento Monte di Pietà, in atto sotto il nome di Ospizio di Beneficenza della Provincia di Palermo.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1966, n. 90, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
Per la procedura di espropriazione dell'area descritta all'art. 1 e per la determinazione della indennità, si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto nelle lettere seguenti:
a) Su richiesta del Presidente della Regione, il Primo Presidente della Corte di Appello di Palermo nomina, entro i termini e con le forme dell'art. 32 della legge del 1865, n. 2359, uno o più ingegneri o architetti per la formazione in contraddittorio dell'Ente espropriato e dell'Assessorato regionale dei L.L.P.P. dello stato di consistenza dell'immobile da espropriare e per la stima;
b) La relazione viene dal Primo Presidente della Corte di Appello trasmessa al Presidente della Regione che ordina, con decreto, il deposito alla Cassa di Risparmio per le provincie siciliane della indennità risultante dalla perizia;
c) Effettuato il deposito il Presidente della Regione pronuncia, con suo decreto, la espropriazione ed autorizza la occupazione dell'immobile;
d) I decreti del Presidente della Regione sono notificati all'Ente espropriato con le forme delle citazioni.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1966, n. 90, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
Il Governo della Regione è autorizzato ad indire un concorso pubblico fra ingegneri e architetti iscritti negli albi italiani per il progetto del Palazzo della Regione.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1966, n. 90, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.
Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando il fondo di cui al capitolo 278 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1950-51.
N.d.R. La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1966, n. 90, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della presente legge.