
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
LEGGE REGIONALE 12 febbraio 1951, n. 18
G.U.R.S. 17 febbraio 1951, n. 8
Contributi per l'incremento di studi e ricerche scientifiche e statistiche di interesse regionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Ai fini di promuovere e incrementare nella Regione Siciliana indagini statistiche, studi, ricerche e pubblicazioni su problemi giuridici, economici e sociali relativi alla Autonomia siciliana, possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione, ad Istituti universitari o Centri di studio che all'uopo siano costituiti o si costituiscano e che, comunque, si impegnino mediante apposita convenzione, da approvarsi con decreto dell'Assessore per le finanze, a condurre studi, ricerche o pubblicazioni su richiesta dell'Amministrazione regionale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per le finanze, previa istanza indirizzata al medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Presso gli Istituti o Centri di cui all'art. 1, in relazione alle esigenze degli studi e ricerche da eseguirsi per conto della Regione, possono essere comandati funzionari della medesima, con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore preposto al ramo di amministrazione presso cui il funzionario presta servizio.
Il personale distaccato, di cui all'art. 3, è considerato in soprannumero negli organici degli Assessorati.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge sarà stanziato nella rubrica dell'Assessorato delle finanze un fondo da stabilire annualmente con la legge di bilancio.
Per l'esercizio finanziario in corso è autorizzata la spesa di L. 8.000.000 da prelevare dal fondo di accantonamento di cui al capitolo 264.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.