
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
LEGGE 3 marzo 1951, n. 178
G.U.R.I. 30 marzo 1951, n. 73
Istituzione dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze. (1)
TESTO COORDINATO (alla legge 7 agosto 2015, n. 124 e con annotazioni alla data 1 dicembre 2009)
Per l'attuazione della presente legge si rimanda al D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
E' istituito l'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
(modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della legge 7 agosto 2015, n. 124)
Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.
L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di dieci membri.
Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in carica sei anni e non possono essere confermati.
[Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri.] (comma abrogato) (1)
La Giunta è presieduta dal cancelliere.
Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
(introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 2015, n. 124)
1. Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di nomina dei nuovi membri.
2. Le competenze attribuite alla Giunta dell'Ordine dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, e dallo statuto dell'Ordine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1952, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 29 novembre 1952, sono devolute al Consiglio dell'Ordine.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.
Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.
Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine.
Si rimanda all'art. 3 del D.P.R. 13 maggio 1952, n. 458.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
(modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c) della legge 7 agosto 2015, n. 124)
Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.
Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.
I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila. (1)
L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.
Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Per l'aumento della sanzione di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 114, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Inoltre per la sanzione pecuniaria, si rimanda all'art. 10, comma 1, della medesima legge 689/1981.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila. (1)
Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila. (2)
La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.
Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.
Per l'aumento della multa di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 113, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Per l'aumento della sanzione di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 114, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.
L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. E' tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.
Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.
N.d.R.: Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 179, ai fini e per gli effetti dell'art. 14, commi 14, 14-bis e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui alla presente.
Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 marzo 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI