
LEGGE REGIONALE 28 novembre 1952, n. 55
G.U.R.S. 29 novembre 1952, n. 71
Modifiche all'art. 2 del D.L.P. 18 settembre 1951, n. 27, concernente l'organico provvisorio dell'Assessorato degli Enti locali.
L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 27, ratificato con legge regionale 21 marzo 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:
"L'Assessore procederà alle assunzioni mediante contratti a termine. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvederà con pubblici concorsi".
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dal 29 settembre 1951.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 28 novembre 1952.
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