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LEGGE REGIONALE 28 novembre 1952, n. 55

G.U.R.S. 29 novembre 1952, n. 71

Modifiche all'art. 2 del D.L.P. 18 settembre 1951, n. 27, concernente l'organico provvisorio dell'Assessorato degli Enti locali.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 18 settembre 1951, n. 27, ratificato con legge regionale 21 marzo 1952, n. 3, è sostituito dal seguente:

"L'Assessore procederà alle assunzioni mediante contratti a termine. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvederà con pubblici concorsi".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dal 29 settembre 1951.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 novembre 1952.

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