
LEGGE REGIONALE 25 luglio 1952, n. 46
G.U.R.S. 26 luglio 1952, n. 43
Delegazione di potestà legislativa al Governo della Regione sino al 31 ottobre 1952.
Art.
1
E' concessa al Governo della Regione, fino al 31 ottobre 1952, la delegazione di potestà legislativa a norma e nei limiti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4, e successive modifiche.