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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

G.U.R.I. 29 luglio 1952, n. 174

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

TESTO COORDINATO (al D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385 e con annotazioni alla data 2 aprile 2024)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Cassa per il Mezzogiorno (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1984:

"Art. 1

La Cassa per il Mezzogiorno, con sede in Roma, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppressa e posta il liquidazione a far data dal 1° agosto 1984.

Dalla stessa data cessa dalle proprie funzioni la gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

Art. 1

(articolo superato) (1)

[L'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

"I Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il tesoro, per l'industria e commercio, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro all'uopo designato dal Consiglio dei Ministri, formulano un piano generale per l'esecuzione, entro un periodo di 12 anni, dal 1950 al 1962, di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, coordinandolo con i programmi di opere predisposti dalle Amministrazioni pubbliche.

Il piano suaccennato riguarda complessi organici di opere inerenti alla sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, alla bonifica, all'irrigazione, alla trasformazione agraria, anche in dipendenza dei programmi di riforma fondiaria, alla viabilità ordinaria non statale, agli impianti per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alle opere di interesse turistico, nonchè la esecuzione di acquedotti e fognature e di opere di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico.

Restano ferme le attribuzioni e gli oneri dei Ministeri competenti per le opere, anche straordinarie, alle quali lo Stato provvede con carattere di generalità, al cui finanziamento viene fatto fronte mediante stanziamenti dei singoli stati di previsione dei Ministeri suddetti".]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1984:

"Art. 1

La Cassa per il Mezzogiorno, con sede in Roma, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppressa e posta il liquidazione a far data dal 1° agosto 1984.

Dalla stessa data cessa dalle proprie funzioni la gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

Art. 2

(articolo superato) (1)

[Alla lettera c) dell'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646 sono sostituite le seguenti:

"c) per l'esercizio finanziario 1952-53, sarà stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro, in favore della Cassa, il contributo di lire 80 miliardi;

"d) per ciascuno degli esercizi finanziari decorrenti dal 1953-54 al 1959-60 incluso, sarà stanziato nel bilancio del predetto Ministero, in favore della Cassa, il contributo annuo di lire 90 miliardi;

"e) per l'esercizio finanziario 1960-61, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 110 miliardi;

"f) per l'esercizio finanziario 1961-62, sarà stanziato nel bilancio del Ministero stesso il contributo di lire 100 miliardi".]

(1)

Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1984:

"Art. 1

La Cassa per il Mezzogiorno, con sede in Roma, istituita con legge 10 agosto 1950, n. 646, è soppressa e posta il liquidazione a far data dal 1° agosto 1984.

Dalla stessa data cessa dalle proprie funzioni la gestione commissariale istituita ai sensi dell'art. 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218".

CAPO II

Opere straordinarie per l'Italia centro-settentrionale

Art. 3

L'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

"I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato dei Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.

"Per l'attuazione di tali programmi è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi.

"Ai fini dei pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1959-60, che sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e quello dell'agricoltura e delle foreste in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'articolo 1.

"Con decreto da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate.

"Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359".

Art. 4

L'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, è sostituito dal seguente:

"Nell'esercizio finanziario 1950-51 si farà fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e provincie di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi 59.313.000.

"Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioè per lire 7.940.687.000, sarà provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si farà fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonchè dai seguenti provvedimenti:

decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50;

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali;

decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focaie;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera;

decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi;

decreto Ministeriale 1º agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi".

CAPO III

Credito per macchine agricole, opere irrigue e costruzioni rurali

Art. 5

(integrato dall'articolo unico della legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1959, n. 5)

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un fondo (1) di rotazione per anticipazioni a Istituti esercenti il credito ed a quelli autorizzati all'esercizio del credito agrario, da preferire a parità di condizioni, per la concessione, a favore di agricoltori, singoli od associati, con preferenza ai piccoli ed ai medi, ed alle cooperative, di prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole di produzione italiana, ovvero di prestiti e di mutui da impiegare nella costruzione di impianti di irrigazione, di edifici rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame, alla conservazione, alla manipolazione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli. I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari.

I prestiti per l'acquisto di macchine agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea forma di tutela del credito.

I prestiti ed i mutui potranno essere concessi anche a consorzi, enti e società che si propongono di costruire ed esercire impianti di distribuzione di acqua per irrigazione nelle zone in cui i proprietari fondiari non trovino possibile o conveniente provvedere direttamente alla costruzione degli impianti.

Per le predette operazioni di credito agrario, alle quali gli istituti di credito prescelti sono autorizzati anche in deroga ai propri statuti, valgono le norme del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel presente capo.

(1)

Per effetto dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 il Fondo di cui al capo III annotato assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 6

A favore del fondo (1) di rotazione di cui al precedente articolo, per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-53, 1953-54, 1954-55, 1955-56 e 1956-57, è autorizzata l'annua anticipazione di lire 25 miliardi, da iscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Essa sarà destinata per 7,5 miliardi a prestiti per acquisto di macchine, per 7,5 miliardi a prestiti ed a mutui per opere di irrigazione, per 10 miliardi a prestiti ed a mutui per costruzioni rurali.

Tale ripartizione potrà essere annualmente variata, qualora se ne ravveda la opportunità, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il fondo (1) di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1964 dalle quote di ammortamento per il capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, dedotta la quota a compenso del servizio degli istituti, secondo il disposto dell'art. 11.

(1)

Per effetto dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 il Fondo di cui al capo III annotato assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 7

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro il 31 ottobre 1952, le quote del fondo (1) da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito per gli esercizi finanziari 1952-53 e 1953-54.

Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui è attribuito lo stanziamento.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposita convenzione che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti.

(1)

Per effetto dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 il Fondo di cui al capo III annotato assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 8

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione per il rimborso delle anticipazioni da parte degli istituti e per il pagamento degli interessi saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per mutui o prestiti aventi lo stesso oggetto della operazione di credito da cui hanno origine e saranno ripartite tra gli istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

Art. 9

Le somme eventualmente non impegnate dal fondo (1), sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle vigenti leggi della contabilità generale dello Stato.

(1)

Per effetto dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 il Fondo di cui al capo III annotato assume la denominazione di "Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura" e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980.

Art. 10

Le anticipazioni di cui all'art. 5 dovranno essere impiegate dagli istituti fino al 30 giugno 1964 esclusivamente in concessione di mutui per il 75 per cento della spesa necessaria per gli scopi previsti.

Le opere e gli acquisti da finanziare, i tipi di progetti e di macchine e l'ammontare massimo dei mutui saranno determinati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 11

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

a) in cinque anni per i prestiti destinati all'acquisto di macchine;

b) in sei anni per prestiti o mutui destinati ad opere di irrigazione;

c) in dodici anni per prestiti o mutui destinati agli edifici rurali.

I mutui saranno gravati di un tasso annuo di interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'art. 7.

Le annualità d'ammortamento e gli interessi saranno versati dagli istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alla convenzione, a rimborso della anticipazione e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1964. Da tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio d'entrata. Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.

Oltre al pagamento delle annualità e degli interessi nella suddetta misura, gli istituti non potranno far gravare altri oneri sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

Art. 12

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui all'art. 5 non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato comunque previsti dalle vigenti norme in materie di miglioramenti fondiari.

La concessione dei predetti mutui da parte degli istituti è subordinata all'accertamento, da eseguirsi a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per le opere alle quali i mutui stessi si riferiscono, i mutuatari non abbiano percepito alcun contributo, sussidio o concorso a carico dello Stato.

Art. 13

Alle operazioni di credito di cui all'art. 5 e agli atti e formalità concernenti le operazioni medesime, si applicano le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonchè le agevolazioni relative alle tariffe notarili contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Art. 14

L'anticipazione di lire 25 miliardi prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 sarà versata in annualità anticipate su un conto fruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi delle anticipazioni previste dall'art. 10.

Art. 15

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capo.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà approvato il regolamento del fondo.

Il fondo potrà funzionare anche prima dell'approvazione del regolamento predetto.

CAPO IV

Bonifiche, miglioramenti fondiari

Art. 16

E' autorizzata per l'esercizio 1952-53 la spesa di lire 13 miliardi, per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla concessione di sussidi nelle opere di miglioramento fondiario, ai sensi dello stesso decreto alla riparazione delle opere pubbliche di bonifica danneggiate per eventi bellici, nonchè all'onere dipendente dalla revisione dei prezzi per le opere pubbliche di bonifica già eseguite.

CAPO V

Credito a medio termine alle medie e piccole industrie

Art. 17

(modificato dall'art. 3 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, dall'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 265, integrato dall'art. 40 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[E' istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine" (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrare le disponibilità finanziarie, per operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni.

e-bis) al finanziamento degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale.]

Art. 18

(sostituito dall'art. 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[L'Istituto è autorizzato a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 19:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed aziende di credito predette a favore di medie e piccole imprese [industriali]; (parola soppressa) (1)

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari;

c) assumere, da solo o in consorzio, titoli obbligazionari e buoni pluriennali, emessi anche in serie speciali dai predetti istituti e aziende di credito in corrispondenza delle operazioni di finanziamento a medio termine a medie e piccole imprese industriali, con facoltà di successive alienazioni.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento compiuto dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto all'Istituto per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'art. 1264 del Codice civile.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese [industriali]. (parola soppressa) (1)

E' fatto divieto all'Istituto di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente operazioni di finanziamento alle imprese] [industriali]. (parola soppressa) (1).

(1)

Parola soppressa dall'art. 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

Art. 19

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio, saranno indicati gli istituti e le aziende di credito, di cui all'art. 17, fra quelli, già costituiti o che si costituiranno, contemplati dall'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, dall'art. 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946, n. 370, e dalla legge 22 giugno 1950, n. 445.

Detti istituti e aziende di credito possono compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie le operazioni previste alle lettere a), b) e c) dell'art. 18, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente capo, con deliberazione del Comitato suddetto saranno stabiliti i requisiti che devono avere le imprese industriali per essere considerate medie e piccole industrie, nonchè i limiti di durata dei finanziamenti da qualificare a medio termine.]

Art. 20

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 60 miliardi. A costituirlo si provvede:

a) per lire 15 miliardi, mediante versamento da effetuarsi dal Tesoro dello Stato a carico del bilancio dell'esercizio 1951-52;

b) per lire 45 miliardi, mediante trasferimento all'Istituto, nel limite di tale importo, delle somme nette derivanti dai rimborsi che affluiscono al Tesoro dello Stato, per capitale e interessi, sui finanziamenti concessi a norma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi l'importo di lire 45 miliardi quale controvalore della corrispondente parte in lire sterline mutuate ai sensi dell'art. 3 della predetta legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di buoni del Tesoro novennali con scadenza 1961, di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

I predetti buoni novennali possono essere versati dall'Ufficio italiano dei cambi all'Istituto di emissione a rimborso dei finanziamenti dal medesimo concessi.

I rapporti finanziari nascenti dall'applicazione del presente articolo saranno regolati con apposita convenzione con il Tesoro dello Stato, l'Istituto di emissione e l'Ufficio italiano dei cambi.

[Non possono consentirsi proroghe ai pagamenti di cui alla legge 18 aprile 1950, n. 258]. (comma soppresso) (1)

Le somme in capitale ed interessi che, a partire dal 1º luglio 1953, saranno restituite all'Istituto mobiliare italiano in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449; 2 giugno 1946, n. 524; all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675, ed alla legge 30 agosto 1951, n. 952, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, trasferite all'Istituto per aumentarne il fondo di dotazione.]

(1)

Comma soppresso dall'art. 2, comma 4, della legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Art. 21

L'Istituto, per lo svolgimento della sua attività, potrà valersi anche del ricavato dei prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio lo autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al precedente comma.

Art. 22

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.]

Art. 23

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, e designati:

a) cinque dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

b) sette dal Ministro per il tesoro, dei quali: tre indicati dall'Associazione bancaria italiana; due dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane e due dall'Associazione nazionale fra le Banche popolari italiane;

c) tre dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Le designazioni saranno fatte con le modalità che verranno stabilite dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, nelle rispettive competenze.

I membri del Consiglio generale non possono appartenere a Consigli di amministrazione e alla direzione degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19. A dipendenti dello Stato possono essere affidate soltanto le funzioni previste all'art. 29.

Il presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio stesso fra i membri nominati su designazione del Comitato interministeriale per il credito e risparmio.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.]

Art. 24

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che l'Istituto può compiere;

b) stabilisce annualmente la percentuale massima di finanziamento che può essere concessa a ciascuno degli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19, o che dovrà fissarsi in relazione anche al volume dei crediti a medio termine complessivamente concessi da ciascun istituto o azienda di credito a piccole e medie imprese industriali;

c) designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 25;

d) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 29;

e) approva annualmente il bilancio dell'Istituto e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.]

Art. 25

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il Consiglio di amministrazione è composto di cinque membri, che durano in carica tre anni. Uno di essi, che assume la funzione di presidente, è designato dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e gli altri quattro sono designati dal Consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri di cui al precedente comma.

Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'art. 23.]

Art. 26

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'art. 18. Tale facoltà non è delegabile neppure in casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interesse da applicare alle varie forme di operazioni, previa approvazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.]

Art. 27

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Istituto.]

Art. 28

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Le disponibilità liquide dell'Istituto sono tenute in un conto corrente fruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.]

Art. 29

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale, fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto tra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal Codice civile per essi.

Art. 30

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Sono estese alle operazioni effettuate dall'Istituto, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, le agevolazioni tributarie di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

Sono estesi all'Istituto i benefici in materia di tasse sugli affari e di imposta di ricchezza mobile, previsti nel secondo e terzo comma del predetto art. 6.

Gli atti di costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alla citata legge 22 giugno 1950, n. 445, sono registrati a tassa fissa e gli onorari notarili sono ridotti a un quarto.]

Art. 31

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[L'Istituto è sottoposto a vigilanza ai sensi dell'art. 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.]

Art. 32

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto, nonchè per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.]

CAPO VI

Credito all'artigianato

Art. 33

(sostituito dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524 dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[La Cassa per il credito alle imprese artigiane, costituita con decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, ha lo scopo di provvedere al finanziamento degli istituti e delle aziende di credito autorizzati ai sensi dell'articolo 35, al fine di integrarne le disponibilità finanziare destinate alle operazioni di credito alle imprese artigiane, per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi, nonché per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime.

Il credito per tali scorte deve avere durata inferiore ai tre anni e non può superare il 30 per cento del finanziamento che viene accordato per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Nei limiti di cui sopra possono ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti anche le imprese artigiane che già abbiano fruito, ai sensi della presente legge, di finanziamenti per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori, compreso l'acquisto di macchine ed attrezzi.

Possono inoltre ottenere il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, entro il limite del 30 per cento del valore attuale degli impianti e per una durata inferiore ai tre anni, anche le imprese artigiane diverse da quelle indicate nei precedenti commi.

Tutte le operazioni di cui al presente articolo possono essere assistite dalla fidejussione di una cooperativa di garanzia di credito in sostituzione delle garanzie reali. Sono considerate artigiane le imprese come tali qualificate a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860.]

Art. 34

(modificato dall'art. 2 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, integrato dall'art. 6 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, modificato e integrato dagli artt. 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 947 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[La Cassa è autorizzata a compiere le seguenti operazioni con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 35, anche in deroga alle rispettive norme legislative e statutarie:

a) riscontare effetti cambiari relativi ad operazioni di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti e dalle aziende di credito predette a favore di imprese artigiane;

b) effettuare finanziamenti contro cessione in garanzia, totale o parziale, di crediti concessi come alla lettera a) in forme non comportanti il rilascio di effetti cambiari.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ai finanziamenti compiuti dai predetti istituti e aziende di credito passano di diritto alla Cassa per effetto delle operazioni di cui al comma precedente.

La comunicazione al debitore ceduto del trasferimento del credito con le relative garanzie e privilegi equivale a notificazione agli effetti dell'articolo 1264 del Codice civile.

Con particolare riguardo per le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria, le banche popolari e cooperative, le casse rurali ed artigiane e la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, le operazioni di riscontro di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) non potranno avere durata superiore ai cinque anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane.

In deroga alle norme contenute nel comma precedente, le operazioni di risconto di cui alla lettera a) e quelle di finanziamento di cui alla lettera b) potranno avere durata fino a 10 anni, semprechè i corrispondenti prestiti concessi alle imprese artigiane siano destinati all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento di laboratori e, in casi di particolare utilità ed opportunità per la impresa finanziata, all'acquisto di macchine ed attrezzi.

E' fatto divieto alla Cassa di raccogliere risparmio sotto qualsiasi forma, e di effettuare direttamente nuove operazioni di finanziamento alle imprese artigiane.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35, potranno concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 10 milioni. Detto fido massimo potrà essere elevato ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

In tale fido massimo non è compreso il credito che viene accordato per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale in nessun caso, potrà superare l'importo complessivo di lire 3 milioni.

In deroga alle norme contenute nei due precedenti commi, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 35 potranno concedere, per gli scopi indicati nell'articolo 33, ad una impresa artigiana costituita in forma di cooperativa è fissato in lire due milioni e cinquecentomila per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa medesima.]

Art. 35

(sostituito dall'art. 3 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, integrato dall'art. 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) il Banco di Napoli;

b) il Sono autorizzati a compiere operazioni con la Cassa:

a) le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

b) l'Istituto centrale delle banche popolari;

c) l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

d) la sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

e) l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane.]

Art. 36

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il fondo di dotazione della Cassa è elevato a lire 5500 milioni, mediante il versamento da parte dello Stato di 5000 milioni, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio 1951-52, in aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, i quali saranno destinati alle operazioni previste dall'articolo 34 della presente legge nei modi e termini stabiliti col successivo articolo 49].

Art. 37

(sostituito dall'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685)

E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

a) dai conferimenti dello Stato;

b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

[c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39]; (lettera abrogata) (1)

d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. (2)

Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti:

da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente;

da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860;

da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti.

Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni.

(1)

Lettera abrogata dall'art. 3, comma 6, della legge 26 novembre 1993, n. 489.

(2)

In attuazione del comma annotato si rimanda ai DD.MM. Economia e Finanze 2 marzo 2023 e 2 aprile 2024.

Art. 38

La Cassa, per lo svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi anche del ricavato di prestiti esteri che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio l'autorizzi a contrarre direttamente.

Con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrà essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi dei prestiti di cui al comma precedente.

[La Cassa potrà altresì essere autorizzata dal predetto Comitato alla emissione di obbligazioni]. (1)

Art. 39

(integrato dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524 modificato ed integrato dall'art. 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e modificato dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068)

Il saggio degli interessi dovuti sulle operazioni di cui all'articolo 34 effettuate dalla Cassa sarà determinato annualmente dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

[Su proposta del Consiglio generale, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà stabilire saggi d'interesse più favorevoli sulle operazioni di riscontro e di finanziamento presentate dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria, dalle banche popolari e cooperative, dalle casse rurali ed artigiane e dalla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.] (comma abrogato) (1)

[Gli utili netti che risultino dal bilancio annuale della Cassa, dedotta una aliquota pari al 10 per cento da destinare al Fondo di riserva ed una aliquota pari al 20 per cento da destinare al Fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa, sono devoluti ai partecipanti al Fondo di dotazione fino a concorrenza del 4 per cento della quota da essi conferita.(comma abrogato) (1)

[A partire dall'esercizio 1958 è attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 37. Al medesimo fondo è altresì, destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma.] (comma abrogato) (1)

[L'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957 è assegnato ad ulteriore incremento del cennato fondo per il concorso negli interessi.](comma abrogato) (1)

Art. 40

(integrato dall'art. 5 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524)

I prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 per gli effetti della presente legge, hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura.

[Le parti possono convenire che il privilegio sia limitato ad alcuni dei beni predetti.] (comma abrogato) (1)

[Il privilegio ha effetto rispetto ai terzi alle seguenti condizioni:

a) il credito deve risultare da atto scritto, anche se non autenticato, contenente il riferimento alla presente legge, registrato presso l'Ufficio del registro della circoscrizione in cui l'impresa artigiana ha la sua sede;

b) se il privilegio ha per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, l'atto da cui risulta il credito deve essere trascritto nel registro di cui all'articolo 1524 del Codice civile;

c) se il privilegio ha per oggetto crediti dipendenti da contratti di forniture, l'atto da cui risulta il credito deve essere notificato al terzo debitore.](comma abrogato) (1)

[Il privilegio di cui al presente articolo segue immediatamente il privilegio per spese di giustizia di cui all'articolo 2755 del Codice civile ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati negli articoli 2756 e seguenti dello stesso Codice.](comma abrogato) (1)

[A garanzia dei crediti concessi in applicazione della presente legge per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti può convenirsi altresì privilegio, con il grado indicato all'articolo 2778, n. 3, del Codice civile, sulle scorte stesse che si trovano nel patrimonio dell'impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle cose stesse.](comma abrogato) (1)

[Il privilegio sulle scorte di materie prime e prodotti finiti non è apponibile ai titolari di credito privilegiato ai sensi dell'articolo 2751, n. 4, del Codice civile, per retribuzioni ed indennità relativo a prestazioni di lavoro subordinato].(comma abrogato) (1)

Art. 41

[Alle operazioni che gli istituti e le aziende di credito indicati nell'articolo 35 sono autorizzati a compiere ai sensi della presente legge sono estese le agevolazioni previste all'articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, integrate dalle seguenti].

(comma abrogato) (1)

Sono ridotti a metà i diritti spettanti ai notari per la stipula o autenticazione delle firme delle scritture di cui alla lettera a) dell'articolo precedente, i diritti di cancelleria per la trascrizione del privilegio ai sensi della lettera b) dello stesso articolo e i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari per la notifica dell'atto di prestito ai terzi debitori ai sensi della lettera c) dell'articolo suddetto.

[L'esenzione delle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di persona diversa dal mutuatario.] (comma abrogato) (1)

Art. 42

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Sono organi della Cassa:

a) il Consiglio generale;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio dei sindaci.]

Art. 43

(sostituito dall'art. 2 della legge 7 agosto 1971, n. 685, modificato dall'art. 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il Consiglio generale si compone di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) due dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) sei dal Ministro per il tesoro, dei quali: uno indicato dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale; uno indicato dall'Associazione nazionale aziende ordinarie di credito; uno indicato dall'Associazione nazionale fra le casse di risparmio italiane; uno indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari; uno indicato dalla Federazione italiana delle casse rurali e artigiane; uno indicato dagli istituti partecipanti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418;

d) uno dal comitato centrale dell'artigianato di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

e) cinque dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane.

I membri del Consiglio generale non possono far parte dei consigli di amministrazione e delle direzioni degli istituti e delle aziende di credito di cui all'articolo 35.

I membri del Consiglio generale durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio.]

Art. 44

(sostituito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1971, n. 685, modificato dall'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 524, dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito dalla legge 24 maggio 1976, n. 350 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il Consiglio generale:

a) fissa, in conformità dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa è autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;

b) designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;

d) nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;

e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;

f) approva annualmente il bilancio della Cassa e propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima, da approvarsi dal Ministro per il tesoro;

g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potrà assumere al risconto;

h) stabilisce, in conformità ai limiti ed alle modalità determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

i) determina annualmente, in base alle disponibilità del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, plafonds di contributo per regioni, assicurando l'integrale accoglimento, nei limiti delle suddette disponibilità, delle domande di finanziamento regolarmente presentate alla Cassa e relative ad imprese insediate nel Mezzogiorno ovvero in zone in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore.]

Art. 45

(modificato dall'art. 6 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, sostituito dall'art. 4 della legge 7 agosto 1971, n. 685 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il consiglio di amministrazione si compone di undici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, e designati:

a) uno, che assume le funzioni di presidente, dai Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

b) uno, dal Ministro per il tesoro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) otto dal Consiglio generale della Cassa, anche al di fuori dei propri componenti, comprendendovi quattro rappresentanti delle categorie artigiane, un rappresentante degli istituti di credito di diritto pubblico, un rappresentante delle banche popolari, un rappresentante delle casse di risparmio e dei monti di credito su pegno di prima categoria e un rappresentante delle casse rurali ed artigiane.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni. In caso di vacanza, le nuove nomine hanno effetto fino al compimento del triennio. Ad essi si applicano le incompatibilità stabilite per i membri del Consiglio generale dall'articolo 43.]

Art. 46

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Spetta al Consiglio di amministrazione di autorizzare le singole operazioni di cui all'articolo 34. Tale facoltà non è delegabile, neppure nei casi di urgenza.

Le operazioni effettuate sono comunicate al Consiglio generale nella prima seduta successiva alle relative deliberazioni.

Spetta altresì al Consiglio di amministrazione di stabilire la misura dei saggi di interessi da applicare alle varie forme di operazioni, e da approvarsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il Consiglio di amministrazione esercita pure ogni altro potere che non sia attribuito al Consiglio generale.]

Art. 47

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Cassa.]

Art. 48

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Il Collegio dei sindaci è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, e designati:

uno dalla Corte dei conti, che ha le funzioni di presidente;

due dal Consiglio generale fra gli iscritti negli albi professionali;

uno dal Ministro per il tesoro;

uno dal Ministro per l'industria e commercio.

I due sindaci supplenti sono designati, uno dal Consiglio generale, scelto fra gli iscritti negli albi professionali, ed uno dal Ministro per il tesoro.

I sindaci durano in carica tre anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme per essi stabilite dal Codice civile.]

Art. 49

(modificato dall'art. 7 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524 e abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[La Cassa provvederà con gestione autonoma alla liquidazione delle operazioni di finanziamento effettuate direttamente alle imprese artigiane fino alla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.

La gestione di liquidazione dovrà terminare comunque entro il 31 dicembre 1959 e le risultanze nette gradualmente ottenute saranno destinate alle operazioni previste dall'articolo 31 della presente legge.]

Art. 50

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Resta ferma la garanzia statale del 70 per cento prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, limitatamente alle eventuali perdite accertate nelle operazioni della Cassa perfezionate alla data di entrata in vigore della presente legge.]

Art. 51

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[La Cassa è sottoposta a vigilanza ai termini dell'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.]

Art. 52

(abrogato dall'art. 161 del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385)

[Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa, nonchè per la costituzione di eventuali comitati tecnici, saranno stabilite nello statuto, da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.]

CAPO VII

Costruzione di metanodotti e ricerche idrocarburi

Art. 53

E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio, da imputarsi per lire 10 miliardi all'esercizio 1951-52 e per lire 10 miliardi all'esercizio 1952-53, e da destinare:

a) per finanziamenti della costruzione di metanodotti per il trasporto dei prodotti estratti dai giacimenti individuati a seguito delle ricerche di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, e all'articolo 3 della legge 27 maggio 1940, n. 580;

b) per i finanziamenti delle ricerche di idrocarburi di cui ai predetti articoli.

Art. 54

I finanziamenti previsti dall'articolo 53 sono concessi con decreto dei Ministri per l'industria e commercio, per le finanze e per il tesoro.

I Ministri predetti sono autorizzati a stipulare le convenzioni necessarie per la esecuzione di quanto disposto nel presente capo.

CAPO VIII

Costruzioni navali per la materia mercantile

Art. 55

Alle navi mercantili da carico liquido di un tonnellaggio di stazza lorda non inferiore a 10.000 tonnellate e con una velocità alle prove con metà del carico di almeno 15 nodi, che siano costruite in cantieri italiani per conto di nazionali, possono essere concessi i benefici di cui agli articoli 7, lettera a), 8, 9, e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle navi di cui al primo comma può essere altresì concesso un contributo non superiore a lire 45.000 per tonnellata di stazza lorda.

Il committente ammesso ai benefici previsti dal presente capo deve presentare al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla registrazione, il contratto di commessa documentato dei piani e delle specifiche.

Se, entro il termine di cinque anni dall'entrata in esercizio della nave, la stazza lorda sulla cui entità è stato corrisposto il contributo fosse per qualsiasi motivo diminuita, il proprietario è tenuto a rimborsare all'Erario tante quote unitarie del contributo stesso per quante sono le tonnellate di stazza risultanti in meno.

Art. 56

Coloro che intendono concorrere ai benefici di cui all'articolo 55 devono presentare istanza al Ministero della marina mercantile, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e nella istanza devono offrire una riduzione nella misura del contributo indicato nell'articolo stesso.

Le istanze-offerte devono essere presentate in buste chiuse sigillate, a tergo delle quali saranno annotate la data e l'ora della presentazione. L'istanza-offerta deve essere garantita da fidejussione di un istituto o di una azienda di credito ritenuta idonea dal Ministero della marina mercantile, per l'importo di lire 5000 per tonnellata di stazza lorda della cisterna richiesta. Le istanze non accompagnate dal documento relativo alla fidejussione bancaria non possono essere prese in considerazione.

Il contributo che sarà corrisposto a tutti coloro che saranno ammessi ai benefici sarà uguale alla media risultante dalle otto offerte diverse più vantaggiose per l'Amministrazione, presentate da richiedenti diversi.

Saranno accolte oltre che le otto domande le cui offerte sono risultate più favorevoli, le altre che, con la riduzione offerta, si avvicinino maggiormente alla media di contributo sopra indicato.

Qualora fosse presentato un numero di domande inferiore a otto da parte di richiedenti diversi, la media si farà sulla base delle domande pervenute al Ministero.

Entro dieci giorni dal ricevimento della partecipazione ufficiale dell'ammissione, effettuata a mezzo della capitaneria di porto competente, gli ammessi ai benefici devono comunicare al Ministero se si impegnano a procedere alla commessa del lavoro.

La fidejussione è liberata per coloro che rinuncino e per coloro che, avendo accettato, abbiano iniziato la costruzione nel termine stabilito. La somma oggetto della fidejussione è incamerata, se coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione uguale o maggiore alla media del contributo che sarà corrisposto non inizino nel termine la costruzione, e in ogni altro caso in cui la costruzione non sia iniziata nel termine stesso.

Il tonnellaggio complessivo di navi cisterne ammissibile ai benefici previsti dal presente capo sarà stabilito in relazione allo stanziamento di cui all'articolo 70, ridotto della somma di cui all'articolo 62, e al contributo da corrispondere.

Se nel termine previsto dal primo comma non siano presentate domande sufficienti a coprire il tonnellaggio di cui al comma precedente, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di riaprire detto termine per non oltre tre mesi dalla scadenza, ma il contributo medio applicabile resta stabilito in quello risultato dalla applicazione del terzo e quinto comma.

Una quota non superiore al 20 per cento del tonnellaggio di stazza lorda sarà riservata alle società di navigazione di preminente interesse nazionale che, previa partecipazione alla gara nei modi e nei termini di cui al presente articolo, avranno diritto di prelazione sulle altre istanze-offerte risultanti più favorevoli per l'Amministrazione, e diritto di opzione per la costruzione della quota suddetta.

Art. 57

Per ogni nave cisterna costruita coi benefici previsti dal presente capo il contributo medio stabilito in base all'articolo 56, sarà corrisposto per intero per le prime 12.000 tonnellate di stazza lorda.

Il contributo stesso sarà ridotto dell'1 per cento per ogni mille tonnellate o frazione di mille superiore a 500, di tonnellaggio esuberante su quello indicato nel precedente comma.

Art. 58

L'apertura delle buste contenenti le istanze-offerte, la determinazione della media del contributo e la graduatoria delle istanze in relazione alle offerte di riduzione, ed ogni altra procedura connessa, sono demandate ad una Commissione composta:

1) del presidente del Consiglio superiore della marina mercantile, che la presiede;

2) del direttore generale del naviglio;

3) del direttore generale della navigazione e traffico;

4) di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

5) di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero.

Adempirà la funzione di segretario della Commissione un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore a consigliere.

Art. 59

Non potranno essere concessi i benefici previsti dal presente capo per la costruzione di altre navi cisterna ad armatori i quali, a giudizio della Commissione, di cui all'articolo 58, siano risultati direttamente o indirettamente già assegnatari di una nave cisterna, prima che siano accolte le domande di coloro che abbiano fatto una offerta di riduzione contenuta entro un limite non superiore al 10 per cento del contributo che sarebbe risultato in base all'offerta meno favorevole tra le otto scelte per il calcolo del contributo medio.

Se vi siano richiedenti diversi in condizione di parità, sarà preferito quello che dimostri di provvedere in proprio, totalmente o in maggior misura, al finanziamento della costruzione.

Art. 60

Coloro i quali, in conseguenza del favorevole risultato della gara, siano ammessi ai benefici del presente capo, non possono cedere i diritti derivanti dall'ammissione. La cessione opera di diritto la decadenza dell'ammissione stessa e dai benefici conseguenti.

La cessione del contributo di cui al secondo comma dell'articolo 55 è tuttavia consentita a favore del cantiere costruttore della nave e allo stabilimento costruttore dell'apparato motore.

Art. 61

Il contributo di cui all'articolo 55 è corrisposto in due rate uguali, la prima quando la costruzione ha raggiunto il 50 per cento di stato di avanzamento e la seconda dopo la entrata in esercizio della nave ammessa ai benefici e dopo che gli interessati abbiano presentato la relativa domanda corredata dai documenti indicati nell'articolo 107, lettere a), b), c), d), e), f), ed m), del regolamento approvato con regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, e dal certificato di carena, previsto dall'articolo 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Art. 62

Dello stanziamento di cui all'articolo 70, una quota non superiore a 600 milioni è destinata a favorire la costruzione, per conto di nazionali, di navi a scafo metallico da 500 a 2000 tonnellate di stazza lorda, da carico secco o liquido, e di rimorchiatori da affidare ai cantieri medi e piccoli in ferro e ai cantieri che non avessero commesse per la costruzione di navi cisterne di cui alla presente legge.

A dette navi, oltre ai benefici indicati nel primo comma dell'articolo 55, può essere concesso un contributo nella misura di lire 130 mila a tonnellata di stazza lorda.

Non sono applicabili alle costruzioni di cui al presente articolo il secondo comma dell'articolo 55, e gli articoli 56, 57, 58 e 59 del presente capo.

Possono essere ammesse ai benefici del presente articolo sia le costruzioni navali del tipo e del tonnellaggio indicato, per le quali fossero state presentate domande nei termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sia quelle per le quali venissero presentate nuove domande entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 63

I proprietari delle costruzioni ammesse ai benefici previsti dal presente capo devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Art. 64

Ai finanziamenti occorrenti per le costruzioni navali di cui al presente capo sono applicabili le disposizioni del capo IV della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Alle operazioni in valuta estera previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, ed ai finanziamenti in valuta estera ed in lire da concedersi ad aziende italiane in dipendenza delle operazioni anzidette, sono applicabili le norme del decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, e successive modificazioni, qualora le operazioni medesime siano espressamente destinate alla concessione di finanziamenti a favore della industria delle costruzioni navali e dell'armamento, ovvero sia espressamente riconosciuto, nel relativo decreto di autorizzazione del Ministro per il tesoro, che tali operazioni rivestono particolare carattere di pubblico interesse.

Nelle operazioni di cui ai precedenti commi possono essere comprese anche quelle ancora occorrenti per l'espletamento del programma di costruzioni navali previsto dalla legge 8 marzo 1949, n. 75, e successive modificazioni.

Art. 65

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà di promuovere opportuni accordi fra gli ammessi ai benefici ed i cantieri, affinchè le navi siano costruite in una o più serie dello stesso tonnellaggio, della stessa velocità e delle stesse caratteristiche tecniche.

Art. 66

(sostituito dall'articolo unico della legge 7 maggio 1954, n. 211)

Le costruzioni navali di cui al presente capo devono essere iniziate, a pena di decadenza dei benefici, entro quattro mesi dalla data di notifica del provvedimento di ammissione ai benefici stessi e devono entrare in esercizio entro 32 mesi dalla data di inizio dei lavori.

Ove l'inizio della costruzione o l'entrata in esercizio non avvenga nei termini sopra indicati, il Ministro per la marina mercantile ha facoltà di prorogare i termini stessi qualora sia provato dagli interessati, con elementi e documenti certi, che il ritardo non è ad essi imputabile.

Art. 67

Alle navi cisterne che non abbiano ottenuto l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 55 e alle navi di qualsiasi altro tipo, comprese le navi cisterne di tonnellaggio inferiore a quello indicato nell'articolo stesso, che vengano commesse da nazionali a cantieri italiani, possono essere concessi i benefici degli articoli 7, lettera a), 8, 9 e 10 della legge 8 marzo 1949, n. 75, e le facilitazioni di cui all'articolo 64 della presente legge, purchè siano osservate le norme richiamate nel precedente articolo 63.

Alle costruzioni di cui al presente articolo non è applicabile la disposizione dell'articolo 66.

Art. 68

E' applicabile per le costruzioni navali di cui al presente capo l'articolo 32 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

Art. 69

Sono escluse dal godimento dei benefici di cui al presente capo le navi che siano già state o che vengano ammesse ai benefici delle leggi 8 marzo 1949, n. 75, 15 dicembre 1949, n. 943, 12 maggio 1950, n. 348, 5 settembre 1951, n. 902.

Art. 70

Per provvedere alla applicazione delle disposizioni del presente capo è stanziata in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina mercantile la somma di 12 miliardi, di cui una congrua parte sarà spesa nel Mezzogiorno, così ripartita:

3 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-52;

5 miliardi per l'esercizio finanziario 1953-54;

4 miliardi per l'esercizio finanziario 1954-55.

Art. 71

Per il rimborso agli aventi diritto delle spese per apprestamenti difensivi, sarà stanziata, nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della difesa-Marina, la somma di lire 150 milioni, così ripartita:

75 milioni per l'esercizio finanziario 1952-53;

75 milioni per l'esercizio finanziario 1953-54.

CAPO IX

Addestramento e impiego di mano d'opera disoccupata

Art. 72

E' autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 36 miliardi a favore del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Detta somma verrà iscritta, per 18 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1951-52, e per lire 18 miliardi nello stato di previsione dello stesso Ministero per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sarà depositato, in conto corrente fruttifero, presso il Tesoro dello Stato o presso l'Istituto di emissione.

Art. 73

Per le spese occorrenti alla costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, sottoposte alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è autorizzata una assegnazione straordinaria di lire 5 miliardi, da iscriversi, per 2 miliardi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1951-52, e per 3 miliardi nel corrispondente stato di previsione per l'esercizio finanziario 1952-53.

CAPO X

Case per i lavoratori

Art. 74

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, può essere concessa la garanzia dello Stato per le obbligazioni che siano emesse dalla gestione I.N.A.-Casa ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case.

CAPO XI

Contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione

Art. 75

E' istituito, per il periodo dal 1º marzo 1952 al 31 dicembre 1953, un contributo straordinario contro la disoccupazione a carico degli esercenti una attività produttiva di reddito classificabile in categoria B e in categoria C-1 ai fini della imposta di ricchezza mobile.

Tale contributo non si applica agli esercenti affittanze agrarie e attività professionali e artistiche, nonchè alle aziende artigiane determinate con la procedura prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni sugli assegni familiari ai dipendenti delle aziende.

Art. 76

Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo è fissato in ragione del:

a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonchè al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;

b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.

Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione è calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1º agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14, tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per il quale non esista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 77

Il contributo straordinario relativo alle somme dovute per tutti i periodi di paga scaduti in ciascun mese deve essere versato entro i primi dieci giorni del mese successivo in un conto corrente postale intestato alla Tesoreria della provincia nella cui circoscrizione le retribuzioni sono state corrisposte.

Per il calcolo delle ore eccedenti le trentadue settimanali, si ha riguardo all'orario medio settimanale delle settimane comprese nei periodi di paga scaduti nel mese precedente; per i lavoratori assunti o licenziati nel corso del mese, l'orario medio settimanale è determinato sulla base dell'effettiva occupazione nel periodo di paga.

Art. 78

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine stabilito nel primo comma dell'articolo precedente, il datore di lavoro deve denunziare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gli estremi della ricevuta del versamento, indicando l'ammontare della somma versata e delle retribuzioni su cui il contributo è stato commisurato.

Per le retribuzioni previste alla lettera b) dell'articolo 76, la denunzia deve indicare, distintamente, quelle corrispondenti al lavoro fino a trentadue ore settimanali e quelle corrispondenti al lavoro per le ore eccedenti.

La denunzia deve essere presentata anche se non esista l'obbligo dell'assicurazione del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro.

La denunzia deve essere redatta in duplice copia, una delle quali è trasmessa dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione il datore di lavoro ha il suo domicilio fiscale.

Il controllo delle denunzie è effettuato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in conformità delle direttive dell'Amministrazione finanziaria. Per il controllo da parte dell'Istituto suddetto si applicano le norme contenute nel regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1937, n. 200, anche per le retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 79

Il datore di lavoro, che omette di versare il contributo straordinario nei termini stabiliti, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 ed è obbligato al pagamento di una sopratassa pari al 30 per cento dell'ammontare del contributo non versato.

Il datore di lavoro che versa il contributo straordinario in misura inferiore a quella dovuta è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 5000 a lire 100.000, nonchè al pagamento di una sopratassa pari al 20 per cento della differenza versata in meno.

Salva l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, il datore di lavoro che ometta di presentare nei termini stabiliti la denunzia di cui all'articolo 78 è obbligato al pagamento di una pena pecuniaria da lire 1000 a lire 20.000.

Per l'accertamento del contributo straordinario non versato e per l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capo, nonchè per la risoluzione delle contestazioni dipendenti dall'accertamento, si osservano le norme vigenti in materia di imposte dirette.

Il contributo non versato in Tesoreria è riscosso mediante un ruolo straordinario, in unica soluzione, con le norme e con i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Gli agenti della riscossione sono vincolati all'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 80

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il rimborso all'Istituto stesso delle spese riferentisi al controllo delle denunzie delle retribuzioni dovute al personale non soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni.

CAPO XII

Disposizioni finali

Art. 81

Gli oneri derivanti a carico degli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 dalla presente legge saranno fronteggiati come appresso:

per la spesa di miliardi 25 posti a carico dell'esercizio 1952-53, dall'articolo 6, ai fini delle operazioni di credito per opere irrigue, macchine agricole e costruzioni rurali, con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione, istituito con l'articolo 75 della presente legge;

per la spesa di miliardi 13 di cui all'articolo 16, relativa ad opere di bonifica e di miglioramento fondiario per l'esercizio finanziario 1952-53, con i fondi iscritti ai capitoli nn. 125, 126, 128, 136 e 138 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo;

per la spesa di miliardi 15, risultante per l'esercizio 1951-52 dall'articolo 20, lettera a), relativo al credito a medio termine alle medie industrie, con il provento del già menzionato contributo straordinario contro la disoccupazione realizzato nell'esercizio stesso;

per la spesa di miliardi 5 di cui all'articolo 36, a carico dell'esercizio 1951-52, per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, con il gettito del contributo medesimo;

per la spesa di milioni 300 di cui all'articolo 37, a carico di ciascuno degli esercizi 1951-52 e 1952-53, per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito all'artigianato, con corrispondenti aliquote del provento netto del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325;

per la spesa di cui all'articolo 53, concernente finanziamenti per la costruzione di metanodotti e ricerche petrolifere, con il provento netto del cennato prestito, relativamente alla quota di 10 miliardi per l'esercizio 1951-52 e con il provento del contributo straordinario contro la disoccupazione per la quota di uguale importo a carico dell'esercizio 1952-53;

per la spesa di milioni 3.075 relativa all'esercizio 1952-53, stabilita dagli articoli 70 e 71 per provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento con il provento del contributo straordinario predetto;

per l'assegnazione straordinaria di 18 miliardi stabilita, a favore del "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori", dall'articolo 72, per l'esercizio 1951-52, con il provento del prestito di cui alla citata legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e per quella di uguale importo autorizzata dall'articolo medesimo, per l'esercizio 1952-53, con gli introiti derivanti dal menzionato contributo straordinario;

per la spesa di cui all'articolo 73 concernente le spese per costruzione, con cantieri di lavoro, di opere di pubblica utilità, con il provento del richiamato prestito, relativamente alla quota di 2 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52, e con il gettito del contributo straordinario contro la disoccupazione, per la quota di 3 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 82

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

Art. 83

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 84

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA -

FANFANI - RUBINACCI -

ZOLI - MALVESTITI -

CAPPA - SEGNI - VANONI -

- PACCIARDI - LA MALFA

- PICCIONI - SPATARO -

ALDISIO -CAMPILLI -

SFORZA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI