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LEGGE REGIONALE 18 luglio 1952, n. 38

G.U.R.S. 19 luglio 1952, n. 41

Acquisto di due librobus e biblioteche circolanti.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 11/1972 e annotato al 5/5/1959)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 10.000.000 per l'acquisto di due librobus e per le spese d'impianto inerenti a tale servizio. (1)

(1)

Vedi Decr. Ass. BB.CC. e P.I. 05/05/59: "Approvazione del regolamento sui servizi relativi al funzionamento dei Librobus, in applicazione della legge regionale 18 luglio 1952, n. 38".

Art. 2

(abrogato dall'art. 19 della L.R. 11/72)

Art. 3

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio decreto, le spese di cui ai precedenti articoli, utilizzando il fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative per l'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 18 luglio 1952.

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