
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
LEGGE REGIONALE 14 luglio 1952, n. 29
G.U.R.S. 16 luglio 1952, n. 40
Istituzione di un Gabinetto del restauro in Palermo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
E' istituito in Palermo, presso la Sopraintendenza alle gallerie ed opere d'arte della Sicilia, un Gabinetto di restauro.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
Il Gabinetto provvede al restauro del patrimonio artistico mobile della Regione Siciliana, sotto la direzione e la responsabilità del Soprintendente alle gallerie di Palermo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
Per gli scopi di cui all'articolo precedente il Gabinetto dispone di un laboratorio del restauro scientificamente attrezzato per l'esame dell'oggetto d'arte per i necessari interventi e di un laboratorio ed archivio fotografico.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
Per l'istituzione suddetta è stanziata la somma di lire 5.000.000.
Per la spesa occorrente al mantenimento e gestione del Gabinetto sarà provveduto con le somme stanziate in bilancio.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
Possono avvalersi dell'opera del Gabinetto anche i privati dietro rimborso delle spese e compenso per il restauro.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria della spesa del bilancio della Regione relativi alla rubrica "Assessorato della pubblica istruzione" per l'anno finanziario 1951-52.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.