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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1952, n. 29

G.U.R.S. 16 luglio 1952, n. 40

Istituzione di un Gabinetto del restauro in Palermo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

Art. 1

E' istituito in Palermo, presso la Sopraintendenza alle gallerie ed opere d'arte della Sicilia, un Gabinetto di restauro.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

Art. 2

Il Gabinetto provvede al restauro del patrimonio artistico mobile della Regione Siciliana, sotto la direzione e la responsabilità del Soprintendente alle gallerie di Palermo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

Art. 3

Per gli scopi di cui all'articolo precedente il Gabinetto dispone di un laboratorio del restauro scientificamente attrezzato per l'esame dell'oggetto d'arte per i necessari interventi e di un laboratorio ed archivio fotografico.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

Art. 4

Per l'istituzione suddetta è stanziata la somma di lire 5.000.000.

Per la spesa occorrente al mantenimento e gestione del Gabinetto sarà provveduto con le somme stanziate in bilancio.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

Art. 5

Possono avvalersi dell'opera del Gabinetto anche i privati dietro rimborso delle spese e compenso per il restauro.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

Art. 6

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando i fondi comunque iscritti nella parte straordinaria della spesa del bilancio della Regione relativi alla rubrica "Assessorato della pubblica istruzione" per l'anno finanziario 1951-52.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 8 della L.R. 116/80.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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