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LEGGE REGIONALE 14 luglio 1952, n. 30

G.U.R.S. 16 luglio 1952, n. 40

Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, sull'ordinamento della scuola professionale.

N.d.R. Con l'art. 1 della L.R. 34/74, con effetto dal 1° ottobre 1974, le scuole professionali di cui alla presente legge sono state soppresse; con il successivo art. 11 sono state abrogate le disposizioni incompatibili con quelle della stessa L.R. 34/74.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, è sostituito dal seguente:

"La scuola, mediante la pratica del lavoro, integrata da elementi di cultura generale, prepara le maestranze per i singoli rami di attività professionali".

Art. 2

All'art. 9 della legge regionale predetta sono soppresse le parole:

"costruttori navali" di cui al IV comma.

L'ultimo comma del citato articolo 9 è sostituito con il seguente:

"il tipo marinaro ha le seguenti specializzazioni:

a) padrone marittimo;

b) motorista navale;

c) maestro d'ascia;"

All'articolo 9 medesimo è aggiunto il seguente comma:

"altre specializzazioni non previste dalla presente legge potranno essere istituite con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, su deliberazione della Giunta regionale".

Art. 3

L'art. 14 è sostituito con il seguente:

"Ogni scuola professionale ha un segretario.

Se la scuola superi i 400 alunni, il segretario è coadiuvato da un applicato di segreteria non di ruolo, fornito almeno di diploma di scuola media di 1° grado o di avviamento professionale".

Art. 4

All'art. 15 vengono aggiunti i seguenti commi:

"Nella sezione padroni marittimi delle scuole professionali marittime l'insegnamento delle materie nautiche è affidato ad insegnanti muniti, almeno, di diploma degli istituti nautici.

L'insegnamento della lingua straniera sarà affidato ad insegnanti muniti del diploma di laurea in lingue estere".

Art. 5

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

"All'ufficio di direttore, di insegnante di cultura generale, di capo tecnico, di segretario, di insegnante di materie nautiche, di istruttore pratico si accede mediante concorso per titoli ed esami.

Ai concorsi per l'ufficio di direttore possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di laurea in agraria, per le scuole professionali di tipo agrario; di diploma di laurea in discipline nautiche o in ingegneria navale per le scuole di tipo marinaro; di diploma di laurea in chimica o in chimica industriale limitatamente alle sole scuole di tipo industriale con specializzazioni per vetrai, enotecnici e conservieri; del diploma di laurea in ingegneria per tutti gli altri tipi.

Ai concorsi per capo tecnico possono partecipare:

a) per le scuole di tipo agrario, i periti agrari;

b) per le scuole di tipo industriale, i periti industriali.

c) per le scuole di tipo edile, i geometri;

d) per le scuole di tipo marinaro, i diplomati macchinisti, capitani e costruttori.

Ai concorsi per istruttore pratico possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di licenza di scuola media di 1° grado o titolo equipollente, di scuola tecnica biennale o di avviamento professionale.

Ai concorsi per segretario possono partecipare coloro che sono in possesso del diploma di istituti di istruzione media di 2° grado".

Art. 6

L'art. 18 è sostituito dal seguente:

"Al posto di bidello si accede mediante concorso per titoli.

Il titolo di studio richiesto è il compimento di istruzione elementare".

Art. 7

Il quarto comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

"Lo stato giuridico ed economico del personale di segreteria e di servizio è quello previsto per il corrispondente personale delle scuole medie dello Stato".

Art. 8

All'art. 21, primo comma, alle parole: "e disciplinare della scuola" sono sostituite le seguenti: "disciplinare ed amministrativo della scuola".

Il secondo comma è soppresso.

Art. 9

L'art. 25 è sostituito dal seguente:

"Gli alunni sono assicurati contro gli infortuni a spese dell'Assessorato della pubblica istruzione.

All'uopo si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Agli alunni meritevoli saranno assegnate borse di studio per le quali sarà provveduto con apposito regolamento dell'Assessorato della pubblica istruzione".

Art. 10

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

"Per l'ordinamento interno della scuola si applica il R.D. 30 aprile 1924, n. 965.

Per quanto concerne l'amministrazione finanziaria della scuola si applicano le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".

Art. 11

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

"Con la legge del bilancio sarà annualmente autorizzata la spesa occorrente per l'attrezzatura tecnica e per il funzionamento delle scuole che gradualmente saranno istituite".

Art. 12

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

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