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N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

LEGGE REGIONALE 11 luglio 1952, n. 23

G.U.R.S. 12 luglio 1952, n. 39

Agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia.

Testo annotato al 25/3/1986

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

Art. 1

Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 marzo 1950, n. 21, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole in Sicilia, si applicano fino al 30 giugno 1962.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

Art. 2

Per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 400.000.000. La predetta somma sarà prelevata, in quanto a lire 50.000.000 dal fondo a disposizione per l'esercizio 1951-52 per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative; in quanto a lire 100.000.000 dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo presidenziale 16 aprile 1951, n. 17, che, in conseguenza, si riduce da L. 200 milioni a L. 100.000.000 in quanto a L. 250 milioni dal fondo a disposizione per l'esercizio 1952-53 per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Per gli esercizi successivi sarà provveduto con la legge del bilancio.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

Art. 3

Sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53 la concessione dei contributi è consentita a favore di coloro che ne abbiano fatto richiesta sino alla data odierna o la facciano entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Per ciascun esercizio successivo l'Assessore per l'agricoltura e le foreste, con suo decreto, stabilirà il termine di presentazione delle domande di contributo.

Nell'eventualità che le domande presentate per un esercizio finanziario non possano essere soddisfatte per esaurimento dei fondi, esse vengono a concorrere con quelle presentate per l'esercizio finanziario successivo.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

Art. 4

Il 30% delle somme di cui all'art. 2 è riservato alle cooperative ed alle loro associazioni; le somme eventualmente eccedenti l'ammontare dei contributi concessi a seguito dell'istruttoria su tutte le domande presentate in termine in ciascun esercizio, saranno utilizzate in favore di altre categorie di aventi diritto.

I contributi alle cooperative ed alle loro associazioni sono concessi previa presentazione di un preventivo di acquisto.

Gli Ispettorati agrari esprimono il loro parere sull'idoneità tecnica delle macchine in riferimento alle esigenze dell'azienda ed all'uso cui vengono destinate.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura sarà provveduto all'impegno di spesa, fermo restando che l'erogazione del contributo sarà effettuata a presentazione dei documenti di acquisto, che, a pena di decadenza, dovranno essere prodotti entro quattro mesi dalla notifica del decreto di impegno.

E' ammessa la cessione del contributo alla ditta fornitrice della macchina. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 38/57, le norme previste dai commi secondo e seguenti dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 23, si applicano anche alle domande di contributo presentate dai Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, da privati conduttori di aziende agricole nonchè gestori in conto terzi e dagli Enti di cui al secondo comma dello art. 1 del decreto legislativo presidenziale 5 giugno 1949, n. 14.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

Art. 5

Per le macchine fabbricate in Sicilia è concesso un ulteriore contributo del 10%.

N.d.R. La presente legge non è più applicabile a partire dal 29/3/1986 per effetto dell'art. 53 L.R. 13/86.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 luglio 1952.

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