
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 1138
G.U.R.I. 9 settembre 1952, n. 209
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.
TESTO COORDINATO (al D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76 e con annotazioni alla data 16 febbraio 1979)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
(sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76)
Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale sono svolte, nel territorio della Regione Siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dell'art. 20, in relazione all'art. 17, lettera f), dello statuto.
(sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76)
Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza dell'art. 1 del presente decreto passano alle dipendenze della Regione Siciliana ed entrano a far parte della sua organizzazione amministrativa gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nel territorio della Regione Siciliana.
L'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli uffici e degli organi consultivi dello Stato operanti nel settore e non trasferiti all'amministrazione regionale. Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli uffici e degli organi della regione.
Il trasferimento alla regione dei predetti uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili, sede degli uffici stessi, ed al relativo arredamento.
(aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76)
La regione, nell'esercizio delle funzioni alla stessa spettanti a norma del presente decreto, si avvale del personale dello Stato in atto in servizio presso gli uffici trasferiti ai sensi del precedente articolo in posizione di comando, sino alla emanazione delle norme integrative del presente decreto relativo al passaggio del personale suddetto dallo Stato alla Regione Siciliana.
Nell'ipotesi che dette norme non siano ancora state emanate il personale comandato, salvo che non abbia chiesto di rimanere nei ruoli statali, è trasferito alla regione all'atto dell'entrata in vigore delle norme che regoleranno i rapporti finanziari definitivi tra lo Stato e la regione ai sensi dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825. Al personale trasferito alla regione è fatta salva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del passaggio.
In corrispondenza del trasferimento alla regione del personale di cui al comma precedente, il ruolo organico del Ministero del lavoro viene contestualmente ridotto con decorrenza dalla data del trasferimento medesimo.
(modificato dall'art. 4 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76)
La vigilanza e la tutela sugli enti e gli istituti locali, compresi quelli consorziali, i quali svolgono nel territorio della Regione attività nelle materie di cui all'art. 17, lettera f), dello Statuto, sono esercitate dall'Amministrazione regionale. (1)
Fino a quando non sarà provveduto con legge dello Stato al riordinamento degli enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale operanti nei settori oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato. Tuttavia nei confronti degli uffici di detti enti esistenti in Sicilia l'amministrazione regionale svolge le funzioni amministrative di cui all'art. 20, primo comma, seconda parte, dello statuto secondo le direttive del Governo dello Stato.
Si riporta il testo dell'art. 7 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76:
"Art. 7
Nulla è innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138."
(integrato dall'art. 5 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76)
L'Amministrazione regionale sarà rappresentata negli organi locali degli enti e degli istituti pubblici che esercitano attività previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto nonchè negli organi collegiali di amministrazione degli enti e degli istituti pubblici che esplichino la loro attività esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, per le materie previste dall'art. 17, lettera f), dello Statuto. (1)
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno attuate le modificazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni, contenute nel precedente comma. (1)
Trascorso detto termine senza che sia fatto luogo a tali adempimenti l'amministrazione regionale provvede alla nomina di un componente dei predetti organi in sua rappresentanza.
Si riporta il testo dell'art. 7 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76:
"Art. 7
Nulla è innovato in ordine al primo comma dell'art. 3 ed ai primi due commi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138."
(abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 16 febbraio 1979, n. 76)
[Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso gli uffici indicati nell'art. 2, continuano ad essere regolati dalle norme in vigore].
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - RUBINACCI
- PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1952
Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 9. - FRASCA