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LEGGE REGIONALE 21 marzo 1952, n. 5

G.U.R.S. 1 aprile 1952, n. 19

Ratifica del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 15, concernente: "Norme sui vivai forestali".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' ratificato il decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 15, concernente norme sui vivai forestali, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

- L'art. 1 è modificato come segue:

"I vivai forestali, nel territorio della Regione Siciliana, in quanto attinenti alla sistemazione idraulicoforestale dei bacini montani, ai sensi del R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento di cui al R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, o in quanto attinenti all'ampliamento del demanio forestale, sono dichiarati opere di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili";

- L'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Nel calcolo del prezzo di acquisto o delle indennità di espropriazione non sarà tenuto conto delle costruzioni, piantagioni o migliorie in precedenza eseguite dall'Amministrazione forestale, nonchè della quota parte di aumento del valore del fondo dovuto a contributi o sussidi dello Stato o della Regione, e sino alla concorrenza dell'ammontare del contributo o sussidio";

- L'art. 4 è modificato come segue:

"L'onere relativo all'acquisto od esproprio di cui agli articoli precedenti, graverà sul capitolo 608 della parte straordinaria del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 1950-51, rubrica Assessorato agricoltura e foreste";

- L'art. 5 è soppresso.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 21 marzo 1952.

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