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LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1952, n. 1

G.U.R.S. 5 gennaio 1952, n. 1

Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' concessa al Governo della Regione, fino al 31 marzo 1952, la delegazione di potestà legislativa, a norma e nei limiti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.

I decreti devono essere ratificati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla loro pubblicazione.

I decreti non ratificati cessano di avere vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di mancata ratifica.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 1952.

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