
LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1952, n. 1
G.U.R.S. 5 gennaio 1952, n. 1
Concessione di delegazione temporanea di potestà legislativa al Governo della Regione.
Art.
1
E' concessa al Governo della Regione, fino al 31 marzo 1952, la delegazione di potestà legislativa, a norma e nei limiti di cui alla legge regionale 26 gennaio 1949, n. 4 e successive modifiche.
I decreti devono essere ratificati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla loro pubblicazione.
I decreti non ratificati cessano di avere vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso di mancata ratifica.