
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1953, n. 72
G.U.R.S. 31 dicembre 1953, n. 67
Provvedimenti in favore delle attività sportive.
N.d.R. Per effetto dell'art. 16 della L.R. 8/78 sono state ABROGATE le norme della presente, nelle parti in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 8/78.
Testo annotato al 16/5/1978
E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane.
La Regione Siciliana è autorizzata a concorrere al fondo previsto dall'art. 1, con una quota pari al provento riscosso nel territorio della Regione dei diritti erariali di cui all'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, limitatamente agli spettacoli sportivi.
Le somme disponibili verranno erogate tramite gli Enti provinciali del turismo, con decreto dell'Assessore per il turismo, a favore di quelle società o associazioni esplicanti lo sport del calcio, che, per l'attrezzatura e per l'organizzazione amministrativa, diano sufficienti garanzie per un proficuo impiego dei contributi ottenuti.