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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1953, n. 72

G.U.R.S. 31 dicembre 1953, n. 67

Provvedimenti in favore delle attività sportive.

N.d.R. Per effetto dell'art. 16 della L.R. 8/78 sono state ABROGATE le norme della presente, nelle parti in contrasto con le disposizioni contenute nella stessa L.R. 8/78.

Testo annotato al 16/5/1978

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale del turismo un fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane.

Art. 2

La Regione Siciliana è autorizzata a concorrere al fondo previsto dall'art. 1, con una quota pari al provento riscosso nel territorio della Regione dei diritti erariali di cui all'art. 7 della legge 2 luglio 1952, n. 703, limitatamente agli spettacoli sportivi.

Art. 3

Le somme disponibili verranno erogate tramite gli Enti provinciali del turismo, con decreto dell'Assessore per il turismo, a favore di quelle società o associazioni esplicanti lo sport del calcio, che, per l'attrezzatura e per l'organizzazione amministrativa, diano sufficienti garanzie per un proficuo impiego dei contributi ottenuti.

Art. 4

L'Assessore per il turismo è autorizzato ad emanare le norme necessarie a disciplinare la richiesta e la erogazione dei contributi che complessivamente non potranno superare, per la stessa Provincia, l'ammontare delle somme dalla medesima provenienti per la formazione del fondo.

Art. 5

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 dicembre 1953.

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