
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1953, n. 73
G.U.R.S. 31 dicembre 1953, n. 67
Modificazioni alla legge 26 gennaio 1953, n. 2, concernente: "Provvidenze in favore di Enti di assistenza e beneficenza".
Il capoverso lettera d) dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1953, n. 2 è sostituito dal seguente:
d) nella misura del 45% per l'esercizio 1952-53 e del 65% per i successivi, a spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, di orfani, di minori poveri, di indigenti inabili al lavoro e di vecchi presso orfanotrofi, brefotrofi, istituti di beneficenza o di istruzione od ospizi per vecchi gestiti od amministrati da enti pubblici o da istituzioni e associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza, nonchè a contributi a favore degli stessi istituti mediante assunzione delle spese per le rette di ricoverati ed anche ad integrazione di rette altrimenti corrisposte e dei contributi a cui provvedono direttamente lo Stato od altri Enti.
I residui comunque affluiti al capitolo n. 652 del bilancio per l'anno finanziario in corso possono essere utilizzati o per i fini per i quali furono assunti i relativi impegni o per quelli previsti dall'articolo precedente.