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LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1953, n. 73

G.U.R.S. 31 dicembre 1953, n. 67

Modificazioni alla legge 26 gennaio 1953, n. 2, concernente: "Provvidenze in favore di Enti di assistenza e beneficenza".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il capoverso lettera d) dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1953, n. 2 è sostituito dal seguente:

d) nella misura del 45% per l'esercizio 1952-53 e del 65% per i successivi, a spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, di orfani, di minori poveri, di indigenti inabili al lavoro e di vecchi presso orfanotrofi, brefotrofi, istituti di beneficenza o di istruzione od ospizi per vecchi gestiti od amministrati da enti pubblici o da istituzioni e associazioni, anche private, aventi fini di beneficenza, nonchè a contributi a favore degli stessi istituti mediante assunzione delle spese per le rette di ricoverati ed anche ad integrazione di rette altrimenti corrisposte e dei contributi a cui provvedono direttamente lo Stato od altri Enti.

Art. 2

I residui comunque affluiti al capitolo n. 652 del bilancio per l'anno finanziario in corso possono essere utilizzati o per i fini per i quali furono assunti i relativi impegni o per quelli previsti dall'articolo precedente.

Art. 3

L'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 4

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo 28 dicembre 1953.

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