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LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1953, n. 67

G.U.R.S. 15 dicembre 1953, n. 64

Aggiunte e modifiche al testo della legge approvata il 19 novembre 1953 relativa alla legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia comunale e provinciale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

(1)

Il testo dell'art. 20 della legge approvata il 19 novembre 1953 concernente: "Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia comunale e provinciale, viene modificato come segue:

L'art. 343 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

"Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi integrate dove occorra con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.

Agli atti, con i quali sia dalle competenti Autorità negata l'approvazione delle delegazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunziano l'annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5.

Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Governo regionale, a norma dello Statuto di annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, gli atti degli enti locali territoriali ed istituzionali della Sicilia, viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.

Contro il decreto di annullamento è sempre ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, a termini dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana".

(1)

Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 73 del 16 dicembre 1960

Art. 2

Il Governo della Regione provvederà al coordinamento della presente legge con l'altra approvata il 19 novembre 1953, nonchè al coordinamento in testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana senza alcun pregiudizio della riforma amministrativa.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque opti di conservarla, e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 dicembre 1953.

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