
LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1953, n. 67
G.U.R.S. 15 dicembre 1953, n. 64
Aggiunte e modifiche al testo della legge approvata il 19 novembre 1953 relativa alla legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia comunale e provinciale.
Il testo dell'art. 20 della legge approvata il 19 novembre 1953 concernente: "Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia comunale e provinciale, viene modificato come segue:
L'art. 343 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi integrate dove occorra con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.
Agli atti, con i quali sia dalle competenti Autorità negata l'approvazione delle delegazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunziano l'annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà del Governo regionale, a norma dello Statuto di annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denunzia sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, gli atti degli enti locali territoriali ed istituzionali della Sicilia, viziati da incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamenti generali o speciali.
Contro il decreto di annullamento è sempre ammesso il ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa in sede giurisdizionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Regione, a termini dell'ultimo comma dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana".
Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 73 del 16 dicembre 1960
Il Governo della Regione provvederà al coordinamento della presente legge con l'altra approvata il 19 novembre 1953, nonchè al coordinamento in testo unico della legislazione in materia comunale e provinciale vigente nel territorio della Regione Siciliana senza alcun pregiudizio della riforma amministrativa.