
LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1953, n. 62
G.U.R.S. 12 dicembre 1953, n. 63
Modificazioni ed aggiunte alla legislazione vigente nel territorio della Regione Siciliana in materia comunale e provinciale.
Le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e le successive modificazioni, sono integrate e modificate, nel territorio della Regione Siciliana, in conformità degli articoli seguenti.
L'art. 62 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:
"Ogni Comune deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate almeno per estratto contenente il riassunto della parte narrativa e l'integrale parte dispositiva mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
I regolamenti comunali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Il Segretario comunale è responsabile delle pubblicazioni.
Ciascun contribuente del Comune può avere copia integrale di tutte le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.
La raccolta dei regolamenti comunali e delle relative tariffe deve essere tenuta a disposizione del pubblico perchè possa prenderne cognizione.
Ogni contribuente ha diritto di richiedere ed ottenere copia dei regolamenti comunali e relative tariffe previo pagamento dei diritti di segreteria".
L'art. 87 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:
"I contratti di Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono di regola essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.
E' consentito di provvedere mediante licitazione privata:
a) per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti quando si tratti:
1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda L. 5.000.000;
2) di spesa che non superi annualmente le L. 1.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni;
b) per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, quando si tratti:
1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 3.000.000;
2) di spesa che non superi annualmente le L. 500.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non superi le L. 3.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
c) per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:
1) di contratti il cui valore, complessivo e giustificato non ecceda le L. 1.500.000;
2) di spesa che non superi annualmente le L. 300.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 1.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;
d) per gli altri Comuni quando si tratti:
1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 800.000;
2) di spesa che non superi annualmente le L. 150.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 800.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
Anche all'infuori dei casi previsti nel comma secondo, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'Amministrazione.
Può anche autorizzare la trattativa privata, allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza".
L'art. 97 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni, all'albo pretorio e l'invio al prefetto, che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, col voto espresso di metà più uno dei componenti i Consigli o le Giunte.
Entro venti giorni dal ricevimento, il prefetto deve pronunziare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute".
E' aggiunto l'art. 98 del seguente tenore:
"Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 332;
3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
4) acquisto di azioni industriali;
5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 2.500.000 o di valore indeterminato;
6) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con l'ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
7) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 5.000.000 nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;
8) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;
9) prestiti di qualsiasi natura;
10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;
11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;
12) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, di edilizia, di polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al comune;
13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;
14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime".
L'art. 99 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:
1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;
2) impieghi di denaro che superano nell'anno le lire 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;
4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000".
L'art. 100 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98 sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000 o di valore indeterminato;
2) impieghi di denaro che eccedano nell'anno le lire 1.000.000 quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 1.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000".
L'art. 101 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 4 e da 9 a 14 dell'art. 98, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:
1) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca od a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge o all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;
2) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;
3) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;
4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000".
L'art. 106 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5.000.
Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore".
L'art. 131 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Ogni Provincia deve avere un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.
Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro data.
I regolamenti provinciali, dopo intervenuta la prescritta approvazione, devono essere pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
Il Segretario provinciale è responsabile delle pubblicazioni.
I contribuenti, ed in genere qualsiasi interessato, possono avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti, previo pagamento dei relativi diritti.
La raccolta dei regolamenti provinciali e delle relative tariffe deve essere tenuta dall'Ufficio provinciale a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione".
L'art. 140 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.
E' consentito alla Provincia di provvedere mediante licitazione privata:
1) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 5.000.000;
2) quando si tratti di spese che non superino annualmente le L. 500.000 e la Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato, il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
3) quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.
Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il prefetto può consentire che i contratti seguano a licitazione privata quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per l'amministrazione.
Può anche autorizzare la trattativa privata allorchè ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza".
L'art. 148 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al prefetto che dovrà essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni medesime.
Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di metà più uno dei componenti le Amministrazioni stesse.
Entro venti giorni dal ricevimento il prefetto deve pronunziare l'annullamento della deliberazione che ritenga illegittima.
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime si intendono decadute".
L'art. 149 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni delle Amministrazioni provinciali che riguardano i seguenti oggetti:
1) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;
2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;
3) acquisti di azioni industriali;
4) impieghi di danaro che eccedono nell'anno le lire 2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;
5) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;
6) locazioni e conduzioni di immobili oltre i dodici anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000;
7) assunzione diretta dei pubblici servizi;
8) regolamenti deliberati a norma di legge ed in particolare regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni provinciali;
9) creazione di istituzioni pubbliche a spese della Provincia;
10) liti attive o passive e transazioni, quanto il relativo valore ecceda le L. 1.000.000, ovvero sia indeterminato".
L'art. 195 della legge 27 giugno 1942 n. 851, è sostituito dal seguente:
"All'assegnazione o al trasferimento di sede di segretari comunali e provinciali, di competenza, a norma delle leggi vigenti, degli organi regionali, si provvederà su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate".
Gli articoli 230 e 231 del testo unico predetto, modificati dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 230. - "Per gli impiegati dei Comuni e della Provincia, la Commissione di disciplina, per ciascuna Provincia, è presieduta dal Presidente del Tribunale civile e penale, alla cui giurisdizione appartiene il capoluogo della provincia o da un giudice da lui delegato, ed è composta di due impiegati in pianta stabile dei Comuni o della Provincia e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, delegati, caso per caso, dal relativo Consiglio.
Entro il 15 dicembre, il presidente dell'Amministrazione provinciale ed i sindaci dei Comuni trasmettono al prefetto le schede, ciascuna in busta chiusa, contenenti le designazioni fatte dai singoli impiegati per la scelta dei propri rappresentanti, accompagnandole con l'elenco degli impiegati che non abbiano preso parte alla votazione.
Ciascun impiegato scrive sulla scheda due nomi: sono dichiarati eletti come effettivi i due candidati che ottengono maggior numero di voti e supplenti quelli che li seguono immediatamente.
Se per qualsiasi causa, durante il biennio, venga a mancare taluno degli eletti, i supplenti prendono il posto degli effettivi e coloro che ottennero maggior numero di voti sono nominati supplenti.
Lo scrutinio è fatto dal prefetto, con l'intervento del consigliere di prefettura addetto al servizio dei Comuni e del segretario del Comune capoluogo della Provincia, o, in caso di assenza o di impedimento, di altro impiegato del Comune capoluogo designato dal sindaco.
I rappresentanti degli impiegati non possono partecipare alle commissioni di disciplina, quando si proceda a carico di impiegati della amministrazione presso le quali essi stessi prestano servizio. In caso di incompatibilità od impedimento, sono sostituiti dai supplenti o, nel caso di loro incompatibilità o impedimento, da due impiegati comunali o provinciali della stessa categoria, nominati dal Presidente della Commissione".
Art. 231. - "Per i salariati la Commissione di disciplina è costituita, oltre che dal presidente e di due rappresentanti dell'Amministrazione interessata, come all'articolo precedente, di due rappresentanti dei salariati del Comune e della Provincia, eletti da costoro con le modalità stabilite nello stesso articolo.
Anche per i salariati si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
Art. 231-bis - "Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati ai sensi degli articoli precedenti, tali nomine sono fatte dal prefetto.
Fino a quando non sarà possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli: 230 e 231, due impiegati o due salariati dei Comuni o della Provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'amministrazione interessata, nominati dal prefetto".
L'art. 284 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le L. 200.000.
Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati".
L'art. 285 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"I progetti per le opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi sono compilati dagli Uffici tecnici rispettivi.
Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi d'urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati. L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e l'esecuzione dell'opera.
Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilità risulti evidente, il Prefetto può autorizzare la deroga a tale norma.
I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi di importo superiori a lire 50.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata ovvero di importo superiore a L. 25.000.000 quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950 n. 878.
I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile quando il loro importo superi i 10 milioni per le Amministrazioni provinciali e per i Comuni capoluoghi di Provincia, i 5 milioni per i Comuni, o Consorzi di Comuni, con popolazione superiore a 40 mila abitanti, i 3 milioni per i Comuni o Consorzi di Comuni, con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e 1 milione per gli altri Comuni o Consorzi di Comuni.
Il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile non è necessario sui progetti di massima ed esecutivi che siano stati redatti dall'Assessorato regionale per i lavori pubblici o che abbiano riportato il parere favorevole di detto Assessorato".
L'art. 296 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"I contratti che eccedono i limiti entro i quali, ai sensi degli articoli 87 e 140, è consentito procedere a licitazione privata senza preventiva autorizzazione prefettizia, non sono impegnativi per l'Ente senza il visto del Prefetto, il quale deve accertarsi che siano state osservate le forme prescritte.
A tale scopo detti contratti devono essere trasmessi al Prefetto in copia integrale entro cinque giorni dalla stipulazione".
L'art. 343 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Le deliberazioni dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi integrate, ove occorra, con le prescritte approvazioni o comunque divenute esecutive, sono provvedimenti definitivi.
Agli atti, con i quali sia dalle competenti autorità negata l'approvazione delle deliberazioni, ed ai decreti prefettizi che ne pronunciano l'annullamento è applicabile il disposto dell'art. 5.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'art. 6 spettante al Governo della Regione Siciliana ai sensi dello Statuto regionale".
Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 73 del 16 dicembre 1960
L'art. 294 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Le amministrazioni dei comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20 mila abitanti, sono capoluoghi di Provincia, e le Amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'Amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa.
Pei Comuni con popolazione non superiore ai 20 mila abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia, il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa.
Per i lavori che si eseguono col concorso o col sussidio dello stato nella spesa, i Comuni devono, in ogni caso, adottare il capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici".
Non si applicano nel territorio della Regione Siciliana la legge 10 giugno 1937, n. 1402 e l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426.
Le attribuzioni ed il funzionamento dei Consigli e delle Giunte comunali sono regolati dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dalle modifiche contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.
Le azioni popolari a difesa dei diritti del Comune o di una frazione sono disciplinate dall'art. 225 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
L'art. 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 è sostituito dal seguente:
"Oltre che sugli oggetti indicati nell'art. 139 della legge appartiene alla Giunta municipale di deliberare intorno:
1) alle azioni possessorie e a tutte quelle altre da sostenersi in giudizio che non eccedano la competenza del pretore;
2) allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa obbligatoria, nonchè alla erogazione delle somme stanziate in bilancio per spese impreviste, e delle somme a calcolo per le spese variabili, o per servizi di economia.
Appartiene, inoltre, alla Giunta municipale:
A) dei Comuni indicati alle lettere a) e b) dell'art. 52 del presente decreto, sempre quando non si eccedano i valori indicati, rispettivamente nello stesso articolo, di deliberare intorno:
a) agli oggetti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 131 della legge;
b) alla natura degli investimenti fruttiferi ed alla affrancazione di rendita e di censi passivi;
c) ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti ed ai contratti.
B) dei Comuni di cui alla lettera c) dell'art. 52 predetto, di deliberare intorno agli oggetti indicati alle precedenti lettere b) e c), sempre quando non eccedano il valore fissato per detti Comuni dall'art. 52.
Le deliberazioni della Giunta indicate nel comma precedente sono comunicate al Consiglio nella prima adunanza.
I numeri 3 e 11 dell'art. 139 suddetto sono abrogati".
I Comuni possono nei modi stabiliti dal testo unico delle leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi 15 ottobre 1925, n. 2578, assumere l'impianto e l'esercizio di farmacie.
L'autorizzazione prefettizia ferme le disposizioni sanitarie sull'esercizio delle farmacie, sarà data, in quanto occorra, in deroga alle limitazioni previste dall'art. 104 all'art. 118 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie.
Il numero di dette farmacie e le modalità saranno sottoposti alla approvazione prefettizia sentito il Consiglio provinciale di sanità.
Le disposizioni contenute nella legislazione in materia comunale e provinciale riguardanti la competenza di organi ed autorità dell'ordinamento generale dello Stato debbono intendersi riferibili, nell'ambito della Regione, agli organi ed autorità regionali sostituiti nell'esercizio della relativa competenza.
Dichiarata la illegittimità costituzionale del presente articolo con sentenza n. 73 del 16 dicembre 1960