
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.
LEGGE REGIONALE 30 novembre 1953, n. 58
G.U.R.S. 3 dicembre 1953, n. 61
Concessione di un contributo straordinario al Centro studi filologici e linguistici siciliani.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.
Al fine di agevolare l'attività del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, prevalentemente rivolta alla realizzazione di un vocabolario siciliano, è autorizzata la concessione, a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato della pubblica istruzione - di un contributo straordinario, a favore del Centro predetto, di lire cinque milioni per l'esercizio finanziario 1953-54; di lire cinque milioni per l'esercizio 1954-55; di lire cinque milioni per l'esercizio 1955-56.
Il predetto contributo sarà versato al Centro nei modi da stabilirsi in apposita convenzione con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma a carico dell'esercizio in corso dal fondo di cui al capitolo 123 del bilancio per l'esercizio medesimo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.