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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1953, n. 58

G.U.R.S. 3 dicembre 1953, n. 61

Concessione di un contributo straordinario al Centro studi filologici e linguistici siciliani.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 1

Al fine di agevolare l'attività del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, prevalentemente rivolta alla realizzazione di un vocabolario siciliano, è autorizzata la concessione, a carico del bilancio della Regione - rubrica Assessorato della pubblica istruzione - di un contributo straordinario, a favore del Centro predetto, di lire cinque milioni per l'esercizio finanziario 1953-54; di lire cinque milioni per l'esercizio 1954-55; di lire cinque milioni per l'esercizio 1955-56.

Il predetto contributo sarà versato al Centro nei modi da stabilirsi in apposita convenzione con l'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 2

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, prelevando la somma a carico dell'esercizio in corso dal fondo di cui al capitolo 123 del bilancio per l'esercizio medesimo.

N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71 , con effetto dal 1° gennaio 1971.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 novembre 1953.

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