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LEGGE REGIONALE 1° agosto 1953, n. 43

G.U.R.S. 1° agosto 1953, n. 40

Istituzione a Catania di una Scuola professionale femminile e di magistero per la donna.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 9/1965 e annotato al 17 aprile 1965)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' istituita a Catania, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54, una Scuola professionale femminile e di magistero per la donna, divisa in due sezioni:

a) Scuola professionale femminile, in tre corsi, per la preparazione della donna al governo della casa e della famiglia;

b) Scuola di magistero per la donna, in due corsi, per la preparazione all'insegnamento dell'economia domestica o dei lavori femminili. (1)

(1)

Alla scuola professionale femminile e di magistero per la donna, istituita in Catania con la presente, è concesso un contributo straordinario di lire quaranta milioni a copertura delle passività esistenti, si veda l'art. 4 della L.R. 9/65.

Art. 2

I titoli di ammissione alla Scuola professionale femminile e di magistero per la donna, i programmi di insegnamento, le cattedre di ruolo e di incarico, sono quelli previsti dall'ordinamento legislativo per tali tipi di scuola, di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Alle materie di insegnamento è aggiunta la conoscenza di nozioni delle tradizioni popolari siciliane e degli elementi di geografia economica, secondo i programmi predisposti dall'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Art. 3

Il personale insegnante, non insegnante e di servizio è assunto secondo le disposizioni vigenti concernenti le scuole di pari grado ed indirizzo.

Art. 4

Il Governo della Regione è delegato ad emanare lo statuto e la pianta organica della Scuola.

Art. 5

(abrogato dall'art. 3 della L.R. 9/65) (1)

(1)

Per effetto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 9/65, le spese per il funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero per la donna di Catania, tranne quelle previste dall'art. 6 della presente, sono state poste a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato pubblica istruzione.

Art. 6

Gli Enti pubblici locali provvederanno a tutto quanto è previsto dall'art. 23 della citata legge 15 giugno 1931, n. 889. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 3, comma 2, della L.R. 9/65, le spese per il funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero per la donna di Catania, tranne quelle previste dall'art. 6 della presente, sono state poste a carico del bilancio della Regione, rubrica Assessorato pubblica istruzione.

Art. 7

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 2.000.000 come contributo della Regione per integrare l'attrezzatura della Scuola.

Art. 8

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio prelevando le somme occorrenti dal capitolo 123 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° agosto 1953.

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