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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4 della L.R. 5/70 a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 19 maggio 1953, n. 4

G.U.R.S. 13 febbraio 1954, n. 7

Determinazione del contributo annuo a favore della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Catania.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4 della L.R. 5/70 a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1948, n. 34, istitutiva della facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Catania;

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 694;

Considerato che a norma dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1948, n. 34 occorre provvedere all'integrazione delle somme occorrenti annualmente per il funzionamento della suddetta facoltà e che in armonia con l'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 694 la Regione Siciliana deve, allo scopo, stipulare apposita convenzione con lo Stato e con la Università degli studi di Catania;

Considerato che ai fini della suddetta integrazione occorre stanziare annualmente nel bilancio della Regione Siciliana - rubrica Assessorato della Pubblica istruzione - la somma di L. 25.000.000;

Su proposta dell'Assessore per la Pubblica istruzione di concerto con l'Assessore per le finanze;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 12 maggio 1953;

DECRETA

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4 della L.R. 5/70 a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1952- 53 la Regione concorre al finanziamento della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania, mediante un contributo annuo di L. 25.000.000, con imputazione ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione - rubrica Assessorato della Pubblica istruzione.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4 della L.R. 5/70 a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 2

Nei limiti di cui all'articolo precedente, la Regione stipulerà con lo Stato e l'Università degli studi di Catania la convenzione di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1952, n. 694.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4 della L.R. 5/70 a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 3

La somma necessaria per far fronte all'onere derivante dal presente decreto legislativo per l'esercizio finanziario in corso sarà prelevata dai fondi che comunque risulteranno disponibili nel bilancio della Regione.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 4 della L.R. 5/70 a decorrere dalla data di scadenza delle provvidenze di cui alla legge regionale 11 gennaio 1963, n. 7.

Art. 4

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 maggio 1953.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 16 gennaio 1954. Registro n. 1, foglio n. 35.