
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
LEGGE REGIONALE 15 aprile 1953, n. 29
G.U.R.S. 16 aprile 1953, n. 19
Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle Esattorie delle imposte dirette.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
Al fine di soddisfare alle esigenze determinate dalla particolare situazione delle Esattorie delle imposte dirette della Sicilia, assicurando la maggiore regolarità del servizio, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Esattorie medesime è regolato dalle norme contenute nella presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 53 della L.R. 35/90, con effetto dalla data di inizio della prima concessione del servizio regionale di riscossione delle entrate.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 106, 107 e 108 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, il licenziamento dei dipendenti che risultino iscritti da almeno tre mesi al Fondo di previdenza di cui al regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, può aver luogo solo per:
a) motivi disciplinari tanto gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria dei rapporti di lavoro;
b) accertato rendimento insufficiente;
c) sopravvenuta inidoneità fisica;
d) riduzione non inferiore al quarto dei contribuenti tassati durante l'anno precedente alla data di inizio dell'ultimo contratto di appalto ed, in tal caso, in misura non eccedente detta percentuale.
Il licenziamento può aver luogo, altresì, nel caso di meccanizzazione dei servizi, limitatamente alla quota di personale che sarà determinata con decreto dell'Assessore regionale per le finanze, previa valutazione tecnica dell'entità e dell'efficienza del macchinario.
Gli esattori delle Imposte dirette non possono, inoltre, procedere al trasferimento del personale anzidetto se non per comprovate esigenze di servizio.
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La violazione degli obblighi di cui al precedente articolo costituisce, a tutti gli effetti, irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942.
La decadenza può essere pronunziata su proposta, oltre che dell'Intendente di finanza, anche del competente Ispettorato del lavoro con la osservanza della procedura di cui al predetto art. 21.
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Quando il licenziamento avvenga per riduzione dei contribuenti tassati, o per meccanizzazione dei servizi, al dipendente licenziato compete, in aggiunta alle normali indennità previste dai contratti di lavoro, una indennità speciale pari ad un sesto dell'indennità normale di anzianità per gli anni o frazione di anno oltre il quinto e fino al decimo; ad un quarto oltre il decimo e fino al ventesimo; ad un terzo oltre il ventesimo anno.
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A cura delle competenti Amministrazioni, gli articoli 2, 3 e 4 della presente legge devono integralmente riprodursi negli avvisi di asta per il collocamento delle esattorie e di essi deve farsi espressa menzione nei contratti di appalto da stipularsi ai sensi dell'art. 38 del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, oppure negli atti con cui venga affidata, in qualunque modo, la gestione di una Esattoria.
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Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esattori in carica, i delegati governativi ed i gestori provvisori di esattorie delle Imposte dirette dovranno depositare presso l'Intendenza di finanza, a norma dell'art. 108 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 942, l'elenco del personale dipendente dalla Esattoria gestita, distinto per collettori, ufficiali esattoriali, personale amministrativo e messi notificatori.
Per ogni unità di personale dovrà allegarsi all'elenco di cui al precedente comma, una dichiarazione, controfirmata dall'impiegato interessato, dalla quale risultino le generalità dell'impiegato, la qualifica, la data di assunzione in servizio e la data di iscrizione al Fondo di previdenza.
Le variazioni che si verificheranno nell'organico del personale successivamente alla presentazione dell'elenco dovranno essere comunicate alla Intendenza di finanza entro trenta giorni dalla data in cui abbiano a verificarsi.
Le Intendenze di finanza cureranno la tenuta ed il controllo degli elenchi.
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