
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
LEGGE REGIONALE 20 marzo 1953, n. 21
G.U.R.S. 21 marzo 1953, n. 14
Concessione di contributi a scuole a carattere artigiano.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'Assessore per l'industria e commercio, sentito quello per la pubblica istruzione, è autorizzato a concedere contributi a scuole ed istituti, nei quali gli alunni vengono avviati ai mestieri artigiani, a quelle attività e professioni che hanno attinenza con l'artigianato.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi per migliorare il funzionamento e per completare l'attrezzatura delle scuole ed istituti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con quello per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale, è autorizzato altresì a concedere contributi a cooperative artigiane, per impiantare, completare e migliorare i propri laboratori nonchè per la corresponsione di premi di incoraggiamento agli artigiani soci delle cooperative stesse.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'ammontare del contributo non potrà superare la misura del 50% della spesa totale occorrente.
Qualora per le stesse finalità concorrano a qualsiasi titolo, in forma contributiva, lo Stato ed altri enti pubblici, il contributo è concesso solo nel caso in cui la misura dell'intervento dello Stato o di altri enti sia inferiore al 50% della spesa, e sarà determinato in modo che non superi, in complesso, il suddetto limite del 50%.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
L'istanza per ottenere i contributi di cui alla presente legge, corredata dai preventivi di spesa, è sottoposta, previo parere del Comitato consultivo per l'artigianato, all'approvazione dell'Assessore per l'industria e commercio, il quale, ove ne riconosca la rispondenza alle finalità richieste dalla presente legge, determina con suo decreto, sentito l'Assessore per la pubblica istruzione nel caso previsto dall'art. 1 e di concerto con quello per il lavoro, la previdenza e l'assistenza sociale nel caso previsto dall'art. 3, la misura del contributo e le modalità dei controlli per il suo utile impiego.
E' in facoltà dell'Assessore per l'industria e commercio, una volta che sia stato deliberato l'ammontare del contributo, di corrispondere acconti che, complessivamente, non superino il 40% del contributo stesso.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.
Per il raggiungimento dei fini, previsti dalla presente legge, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, la spesa annua di L. 10.000.000, da prelevare dai fondi a disposizione nel cap. 219.
L'Assessore per le finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 1 della L.R. 5/71, con effetto dal 1° gennaio 1971.