
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
LEGGE REGIONALE 9 marzo 1953, n. 7
G.U.R.S. 10 marzo 1953, n. 11
Istituzione dell'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.
TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 8/1975 e annotato al 29/5/1985)
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
E' istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici l'Albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.
L'Albo è pubblico ed ha un'apposita sezione per le cooperative.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per concorrere agli appalti di importo superiore a lire cinque milioni, concessi dalle Amministrazioni pubbliche della Regione, quando gli appalti non siano affidati dallo Stato o da altri Enti per opere pubbliche che esulino dalla competenza regionale.
Tuttavia, semprechè per i lavori stessi non vi siano imprese idonee iscritte all'Albo, è in facoltà delle predette amministrazioni di affidare appalti, nel caso di lavori speciali di importo superiore a lire cinque milioni, ad imprese non iscritte all'Albo, particolarmente attrezzate per la natura dei lavori da eseguire.
Gli appalti di lavori di importo inferiore ai 5 milioni possono essere affidati anche ad imprese non iscritte all'Albo, con la osservanza delle disposizioni vigenti per le singole amministrazioni ed enti, e, preferibilmente, a cooperative, anche non iscritte all'Albo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Le imprese iscritte all'Albo regionale sono ammesse alle gare di appalto, dietro presentazione del certificato di iscrizione all'Albo, rilasciato dal presidente della Commissione, di cui all'art. 21, del certificato generale del Casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti dal quale risulti che la ditta non è incorsa in nessuno dei casi che possono dar luogo ai procedimenti di cui agli articoli 17, 18 e 19, e, per le società commerciali, del certificato della Cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della gara, dal quale risulti che la società non si trova in istato di liquidazione, fallimento o concordato.
Le Amministrazioni interessate conservano, anche nei confronti delle imprese iscritte all'Albo, la facoltà prevista dall'art. 68, ultimo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dall'art. 4 del capitolato generale per gli appalti, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1895.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Le imprese per le quali, dopo due mesi dalla presentazione della domanda, non sia intervenuto provvedimento di iscrizione all'Albo regionale, o cambio di categoria od estensione a nuova specializzazione ai termini dell'art. 10, possono partecipare alle gare di appalto alle condizioni di cui all'articolo precedente, previo apposito certificato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 21, semprechè il provvedimento non sia stato emesso per mancata presentazione dei prescritti documenti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Le imprese iscritte nell'Albo nazionale sono ammesse alle gare di appalto alle condizioni di cui al precedente art. 3, ferme restando, per le imprese non aventi sedi nel territorio della Regione, le limitazioni previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1942, n. 511.
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N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
(modificato dall'art. 10, comma 1, della L.R. 8/75)
La iscrizione all'Albo regionale è fatta in ordine alfabetico, con indicazione della sede legale, della specializzazione dei lavori, e dell'importo di iscrizione in rapporto alla idoneità tecnica ed alla potenzialità finanziaria, secondo le categorie appresso indicate:
1) per lavori fino all'importo di lire 50.000.000; 2) per lavori fino all'importo di lire 100.000.000; 3) per lavori fino all'importo di lire 250.000.000; 4) per lavori fino all'importo di lire 500.000.000; 5) per lavori fino all'importo di lire 1.000.000.000; 6) per lavori fino all'importo di lire 5.000.000.000; 7) per lavori fino all'importo di lire 2.500.000.000; 8) per lavori di importo superiore a lire 5.000 milioni.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
(integrato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 29/64)
Gli appaltatori possono essere iscritti all'Albo per le seguenti specializzazioni, tenuto conto della natura dei lavori e non dello scopo per il quale sono eseguiti:
a) lavori stradali di terra e murari;
b) lavori edili in cemento armato;
c) lavori di restauro monumentali;
d) lavori idraulici, compresi acquedotti e fognature;
e) lavori marittimi;
f) opere a struttura metallica;
g) pavimentazione stradale;
h) lavori di armamento ferroviario;
i) ponti e strutture speciali;
l) gallerie;
m) impianti meccanici ed elettrici;
n) lavori, impianti, forniture speciali.
o) dighe;
p) impianti irrigui e canalizzazioni;
q) lavori di sistemazione idraulico-forestale.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
L'iscrizione alla specializzazione è disposta in base al certificato di idoneità tecnica, di cui all'art. 11, lett. h).
Per le iscrizioni a specializzazioni, per le quali è necessaria, anche in rapporto alla categoria, la disponibilità di particolari mezzi di opera, attrezzi, macchinari, officina, ecc. la Commissione di cui all'articolo 21 prescrive la presentazione dei documenti comprovanti che l'impresa ne ha la disponibilità.
L'impresa può essere iscritta per più specializzazioni, semprechè sia in possesso dei requisiti richiesti per ciascuna di esse.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
(modificato dall'art. 13, comma 2, della L.R. 29/64)
Il passaggio da una categoria inferiore ad una superiore può essere concesso, dopo almeno un anno dalla prima iscrizione o dalla ultima revisione, qualora le imprese dimostrino di possederne i requisiti.
L'estensione a nuova specializzazione è subordinata alla dimostrazione dei particolari requisiti di cui al precedente articolo.
Si procede d'ufficio, previa contestazione all'impresa, alla retrocessione dalla categoria e alla modificazione della specializzazione, in base alle risultanze dell'esecuzione dei lavori.
A tal fine, oltre che per l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di cancellazione, gli enti e le Amministrazioni devono dare comunicazione di tali risultanze alla Commissione preposta alla tenuta dell'albo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale gli imprenditori debbono presentare domanda all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana e, per gli stranieri, certificato prescritto allo stesso fine dallo Stato italiano;
b) certificato generale del Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti debitamente legalizzati, di data non anteriore rispettivamente a mesi due ed uno dalla domanda di iscrizione;
c) certificato di buona condotta morale rilasciato dal Sindaco, di data non anteriore a mesi due dalla domanda di iscrizione;
d) certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, comprovante l'attività specifica della ditta o società;
e) certificato della Cancelleria del Tribunale con l'indicazione delle persone aventi facoltà di impegnare legalmente la ditta o società;
f) per le società commerciali, certificato della Cancelleria del tribunale competente, di data non anteriore a due mesi a quella della domanda d'iscrizione, dal quale risulti che la società non trovasi in istato di liquidazione, fallimento o concordato e che le suddette circostanze non si sono verificate nel quinquennio anteriore a tale data;
g) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dal quale risulti il reddito di categoria B, per il quale l'appaltatore è iscritto nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile.
Se il richiedente non sia ancora iscritto a ruolo, in quanto non abbia iniziato l'attività di appaltatore di opere pubbliche per conto proprio o comunque non sia ancora definito l'accertamento del relativo reddito, deve prodursi analoga dichiarazione dell'Ufficio predetto in sostituzione del certificato.
h) certificato dal quale risulti che l'impresa ha eseguito lavori analoghi a quelli per i quali l'imprenditore chiede l'iscrizione e che deve essere rilasciato:
1) se trattasi di lavori pubblici, da un funzionario tecnico in servizio con attribuzioni non inferiori a quelle di ingegnere capo o direttore di ufficio tecnico statale, provinciale, comunale o di altri enti ed istituti pubblici;
2) se trattasi di lavori privati, dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore o dal capo di una impresa regolarmente iscritta all'Albo, ed in tal caso tale dichiarazione dovrà essere sempre vistata dall'ingegnere o dall'architetto che ne fu direttore.
Il certificato deve contenere l'indicazione esatta dell'opera, della data in cui è stata eseguita, delle modalità e della regolarità di esecuzione ed ogni altra notizia atta a comprovare l'idoneità del richiedente;
i) per le società comunque costituite, l'atto costitutivo e il foglio degli annunzi legali o la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana recante l'avviso della costituzione della società;
l) per le cooperative, l'atto costitutivo, l'elenco dei soci e il certificato attestante la iscrizione nel registro prefettizio. Per i consorzi di cooperative l'attestato di iscrizione al registro prefettizio è sostituito dalla copia legale del relativo decreto che ne ha riconosciuto la costituzione;
m) la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa di cui all'art. 16;
n) ogni altro documento che l'imprenditore ritenga utile per la dimostrazione della propria idoneità tecnica e finanziaria.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
I certificati di cui alle lettere a), b), c), del precedente articolo debbono riferirsi, nel caso di società e di cooperative, a coloro che ne hanno la legale rappresentanza e la firma sociale, nonchè al direttore tecnico di cui all'art. 13.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Le società comunque costituite nominano uno o più direttori tecnici, ai quali deve riferirsi il certificato di cui alla lettera h) dell'art. 11, dandone comunicazione all'Assessore ai lavori pubblici. Parimenti provvedono le ditte individuali qualora il titolare non ne sia anche il direttore tecnico.
Durante l'esecuzione dei lavori, la rappresentanza per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori sino all'estinzione di ogni rapporto (tranne la facoltà di riscuotere e quietanzare, che può essere legalmente delegata a persona o ente diverso), deve essere conferito al direttore tecnico della Società o ad un solo dei direttori, quando ve ne siano più, mediante apposita deliberazione o atto autentico di procura da allegarsi al contratto.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Il direttore della Società, finchè è a servizio di essa, può essere iscritto, a nome proprio, all'Albo regionale soltanto per specializzazioni diverse da quelle per le quali è iscritta la società.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Le società e le ditte individuali possono richiedere la sostituzione del direttore unico, presentando i prescritti documenti.
La sostituzione è obbligatoria nel caso previsto dal successivo art. 20.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
L'iscrizione all'Albo regionale è soggetta a tassa di concessione nelle seguenti misure:
a) fino a L. 10.000.000 di L. 1.000 b) fino a L. 25.000.000 di L. 2.500 c) fino a L. 50.000.000 di L. 5.000 d) fino a L. 100.000.000 di L. 10.000 e) fino a L. 200.000.000 di L. 20.000 f) fino a L. 500.000.000 di L. 50.000 g) oltre a L. 500.000.000 di L. 100.000
La tassa non subisce alcun aumento per ditte iscritte a più specializzazioni.
Il rinnovo annuale della iscrizione è soggetto a pagamento della tassa stessa ridotta del 50 per cento. La domanda di iscrizione all'Albo, di rinnovo di iscrizione, di passaggio di categoria, di estensione a nuova specializzazione, di revoca di provvedimenti disciplinari, deve essere presentata su carta da bollo.
I certificati dell'Ufficio per l'Albo degli appaltatori presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono rilasciati su carta da bollo.
Le tasse di cui ai precedenti commi sono ridotte del 75 per cento per le società cooperative e loro consorzi, ferme restando le altre agevolazioni fiscali previste dalle vigenti leggi.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
E' facoltà della Commissione di cui all'art. 21 deliberare la sospensione dall'Albo di quegli appaltatori:
a) che, pur non essendo stati dichiarati falliti, si trovino in stato di grave, accertato dissesto economico;
b) per i quali siano stati adottati provvedimenti di polizia e solo per la durata di essi;
c) che siano incorsi in un procedimento amministrativo, per l'accertamento di responsabilità inerenti alla condotta e gestione dei lavori;
d) che nell'esecuzione dei lavori si siano resi colpevoli di negligenza non grave;
e) che nella esecuzione di opere o nella costruzione di edifici anche privati, siano incorsi nella violazione di norme dei regolamenti di igiene ed edilizi, ed alle prescrizioni dei piani regolatori;
f) che si siano resi recidivi nelle infrazioni alle leggi sociali;
g) che non abbiano provveduto al regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
h) che non abbiano provveduto a comunicare nel termine prescritto le notizie di cui al successivo art. 24.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere d), e), f), g), h), dell'art. 17 non può superare la durata di mesi sei semprechè non permanga la causa che l'ha determinata.
La sospensione disposta per i motivi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 17 è revocata allorchè, per accertamento diretto o su documentazione della parte, risulti che siano venuti meno i motivi per i quali è stata adottata e le società abbiano provveduto alla sostituzione di cui all'art. 20.
E' in facoltà della Commissione di sentire l'impresa prima di adottare il provvedimento di sospensione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
A carico degli imprenditori è adottata la cancellazione dall'Albo:
a) per i casi di grave o ripetuta negligenza o di malafede;
b) per coloro che hanno riportato una condanna passata in cosa giudicata per delitti contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione e per coloro che hanno riportato condanna con pena superiore ad un anno di reclusione per delitti non colposi o preterintenzionali;
c) per recidive infrazioni alle leggi sociali, ritenute gravi dalla Commissione;
d) in caso di recidiva nelle infrazioni di cui alla lettera e) dell'art. 17;
e) per ripetute infrazioni all'obbligo del regolare pagamento dei salari ai dipendenti secondo le tariffe previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
f) per temeraria litigiosità;
g) per fallimento o liquidazione;
h) per cessazione di attività;
i) per mancato pagamento della tassa di cui all'art. 16.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Le società, quando le ipotesi previste dagli articoli 17 e 19 si riferiscano alle persone indicate nell'art. 13, debbono procedere alla loro sostituzione, e, qualora non vi provvedano nel termine assegnato, incorrono nella sospensione o nella cancellazione dall'Albo.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
E' istituita presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici una Commissione permanente per l'iscrizione, la revisione dei requisiti degli imprenditori già iscritti, l'ammissione, la retrocessione dalla categoria, la modifica della specializzazione, la sospensione, e la cancellazione dall'Albo regionale degli appaltatori.
Le deliberazioni della Commissione sono ratificate e rese esecutive dall'Assessore regionale ai lavori pubblici che, di sua iniziativa o su ricorso della parte, potrà richiedere un supplemento di istruttoria ed una nuova deliberazione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
(modificato dall'art. 11 della L.R. 8/75)
La Commissione è costituita dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, e da 15 membri scelti come segue:
a) il direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, che svolge le funzioni di vice presidente;
b) l'Ispettore regionale tecnico in servizio presso l'Ispettorato regionale tecnico;
c) due, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici tra i dirigenti ed assistenti del ruolo tecnico dei lavori pubblici e dell'urbanistica in servizio presso lo Ispettorato regionale tecnico con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;
d) due, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici tra i dirigenti amministrativi in servizio presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;
e) un dirigente tecnico, dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con almeno 5 anni di servizio nella qualifica;
f) un funzionario, dal Provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia;
g) due, dalle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazioni a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
h) tre, in ragione di uno per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti nazionali di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
i) due, dalle associazioni rappresentative delle società cooperative.
I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un dirigente dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, estraneo alla Commissione.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
La Commissione si riunisce nell'ultima decade dei mesi di gennaio e di ottobre di ogni anno, e, su invito del presidente, ogni qualvolta dovrà decidere sulla iscrizione, passaggio di classifica, sospensione o cancellazione dall'Albo regionale anche di un solo imprenditore.
Nella riunione di gennaio la Commissione procede alla revisione dell'Albo in base ai dati ed agli elementi raccolti nell'anno precedente, ed in quella di ottobre, esamina le condizioni di cui agli articoli seguenti, prescrive gli atti istruttori necessari alla revisione medesima.
Le riunioni della Commissione sono valide con l'intervento di almeno metà più uno dei componenti.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Per l'aggiornamento dell'Albo le società iscritte sono tenute a comunicare tutte le variazioni che riflettono modificazioni del loro stato giuridico.
Anche le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare immediatamente alla Commissione istituita dal precedente art. 21, tutte le variazioni di cui vengono a conoscenza e che si riferiscono agli appaltatori iscritti, entro i tre mesi dal giorno in cui si sono verificate.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Il segretario della Commissione è tenuto a comunicare tempestivamente agli imprenditori interessati ed alle pubbliche Amministrazioni le decisioni adottate dalla Commissione.
Un estratto delle decisioni è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Alla diretta dipendenza dell'Assessore ai lavori pubblici è istituito un Ufficio per l'Albo regionale degli appaltatori.
L'Ufficio provvede alla regolare tenuta dell'Albo regionale ed alla raccolta delle notizie sulla idoneità tecnica, finanziaria e morale degli appaltatori.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Per le spese inerenti al funzionamento ed alla tenuta dell'Albo è stanziato annualmente un apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato ai lavori pubblici.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.
Ai fini dell'applicazione della presente legge sono da comprendere fra le Amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 2, gli Enti ed Istituti pubblici, anche consortili, che operano nel territorio della Regione, nell'ambito della competenza della medesima.
N.d.R. La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 31, comma 1, della L.R. 21/85.