
LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1954, n. 44
G.U.R.S. 9 dicembre 1954, n. 79
"Provvidenze integrative a favore degli Enti Locali per agevolare la esecuzione di opere pubbliche".
Alla legge regionale 7 agosto 1953, n. 46 sono apportate le seguenti modifiche:
- L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
"La Regione Siciliana è autorizzata a concorrere nelle spese ritenute necessarie per la esecuzione di opere pubbliche nell'interesse degli Enti locali, compresi nell'ambito della Regione Siciliana, mediante la concessione di contributi integrativi di quelli concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, numero 184, per la durata di 35 anni, fino alla misura massima indicata a fianco di ciascuna delle seguenti categorie di opere:
Opere stradali:
Strade previste dagli artt. 2 e 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 fino ad un massimo dell'1,90%.
Opere sanitarie:
1) costruzione acquedotti, fognature e cimiteri, di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo dell'1,90%;
2) ampliamento e miglioramento di reti idriche, fognature e cimiteri nei Comuni con popolazione inferiore a 150.000 abitanti, fino ad un massimo del 3,90%;
3) costruzione e completamento ospedali in Comuni che siano nelle condizioni di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo:
- dell'1,90% se trattasi di Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 200 milioni;
- del 2,90% se trattasi di Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 350 milioni;
- del 3,90% se la costruzione ed il completamento ha luogo in Comuni con oltre 50.000 abitanti e nel limite di spesa di L. 450.000.000;
4) ampliamento ospedali fino ad un massimo:
- del 3,40% nei Comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti e nei limiti di spesa di lire 80.000.000;
- del 3,90% nei Comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e nel limite di spesa di lire 150.000.000;
- del 4,40% nei Comuni con oltre 50.000 abitanti e nei limiti di spesa di L. 200 milioni;
5) le opere ospedaliere di riconosciuta necessità e comprese negli elenchi compilati a norma dell'art. 7 della legge 3 agosto 1949, n. 589 fino ad un massimo dell'1,90%;
6) costruzione e completamento edifici da adibire a preventori e tubercolosari, secondo gli ammontari di spesa di cui all'articolo 6 - primo comma - della legge 3 agosto 1949, n. 589 fino ad un massimo rispettivamente dell'1,90% e del 3,90%.
Opere igienico-sanitarie:
Esecuzione di opere igieniche e sanitarie e particolarmente di mattatoi, lavatoi, bagni pubblici, ambulatori, impianti per la raccolta di materie solide, per la depurazione di acque luride, nonchè per l'utilizzazione delle sostanze ricavabili da tali processi di raccolta e di depurazione fino ad un massimo del 3,40 per cento.
Edilizia ed arredamento scolastico:
1) Costruzione edifici scolastici indicati ai numeri 1, 2, 3; costruzione e riattamento edifici scolastici indicati nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo rispettivamente dell'1,90%, del 2,90%, del 3,40% e dell'1,40%;
2) arredamento degli edifici predetti limitatamente a banchi, cattedre e lavagne; gli stessi benefici di cui al precedente n. 1.
3) nei casi di applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 645 per le scuole materne e di obbligo (elementare e di avviamento) il contributo integrativo regionale è consentito fino ad un massimo dello 0,90%.
Per le scuole di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589 la misura massima del suddetto contributo è del 2,90%.
Opere portuali:
Costruzione e opere di miglioramento dei porti e approdi di 4a classe di cui all'art. 9 della legge 3 agosto 1949, n. 589, fino ad un massimo dell'1,90%.
Impianti elettrici:
Per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni e le frazioni che ne siano sprovvisti, fino ad un massimo del 2,40%.
Edilizia comunale:
1) per la costruzione di edifici da adibire a sedi comunali che ne siano sprovviste, sino ad un massimo del 3,90%.
2) per l'ampliamento di sedi municipali già esistenti, sino ad un massimo del 3,90%.
Riferibilmente alle opere sanitarie possono essere ammesse a contributo nei limiti rispettivamente indicati, oltre ai Comuni e alle Amministrazioni provinciali, anche i Consorzi provinciali antitubercolari e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Sono ammesse ai contributi consentiti per le opere sanitarie anche le istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive modificazioni per le opere ed alle condizioni e destinazioni stabilite dal comma 5° dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949 n. 589 ".
Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Per fruire dei contributi di cui all'articolo precedente, gli enti interessati devono dimostrare di essere stati ammessi dallo Stato ai contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184".
L'art. 3 è sostituito dal seguente:
"I contributi regionali integrativi previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici di concerto con l'Assessore regionale per le finanze.
Nella ipotesi prevista dal 4° comma dell'articolo 10 della legge 15 febbraio 1953, n. 184 si provvede con decreto suppletivo alla concessione del contributo regionale sulla somma eccedente e nella medesima percentuale del decreto principale".