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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1954, n. 30

G.U.R.S. 4 agosto 1954, n. 39

Fondazione "Mario Gatto" in Caltanissetta annessa all'Istituto tecnico industriale ad indirizzo minerario "Sebastiano Mottura".

Testo annotato al 20 marzo 1972

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' istituita la fondazione "Mario Gatto" con sede in Caltanissetta ed annessa all'Istituto tecnico industriale minerario "Sebastiano Mottura". (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 della L.R. 11/72 la fondazione "Mario Gatto" è soppressa ed i relativi compiti sono attribuiti all'ente minerario siciliano. Al riguardo vedansi gli artt. 2 e 3 della richiamata L.R. 11/72.

Art. 2

La Fondazione di cui all'art. 1 è dotata di personalità giuridica ed ha i seguenti compiti:

a) tiene corsi facoltativi per gli allievi dell'Istituto tecnico minerario per le seguenti materie: tecnica del sondaggio; arricchimento dei minerali; complementi di arte mineraria e laboratorio relativo; armatura e perforazione con relative esercitazioni di officina;

b) tiene corsi straordinari di aggiornamento nelle discipline minerarie e geologiche per diplomati di Istituto tecnico di qualsiasi indirizzo;

c) tiene corsi di addestramento, di qualificazione, di specializzazione per qualsiasi categoria di maestranza mineraria e per sorvegliante di miniera;

d) esegue lavori minerari, analisi di controllo con tutte le forme e garanzie di legge, studi e ricerche di laboratorio nelle discipline minerarie per conto dell'Assessorato per l'industria ed il commercio della Regione Siciliana o per conto terzi;

e) svolge qualsiasi altra attività nel campo dell'industria estrattiva e degli studi geominerari siciliani a richiesta degli enti regionali siciliani;

f) concede borse di studio a giovani che frequentano uno qualsiasi dei corsi ordinari o straordinari istituiti presso la Fondazione, e che siano meritevoli per profitto e si trovino in condizioni economiche disagiate, secondo apposito bando che verrà compilato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione;

g) provvede con opere assistenziali a favorire la frequenza ai corsi ordinari e straordinari istituiti presso la Fondazione stessa, da parte di studenti bisognosi e meritevoli.

Art. 3

Le spese necessarie per il primo impianto della Fondazione, ivi compresa la spesa per la costruzione di appositi idonei locali e piazzali, per l'arredamento degli stessi locali e per l'acquisto ed istallazione di macchine, strumenti ed attrezzature tecniche occorrenti per i fini indicati all'articolo precedente, sono a carico del bilancio della Regione.

A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di L. 135 milioni di cui L. 75 milioni per l'acquisto dell'area e la costruzione dei locali, da iscriversi negli esercizi 1954-55 e 1955-56.

Alla quota ricadente nell'esercizio in corso si provvede utilizzando le disponibilità di cui al cap. 70 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Art. 4

La Regione concorre alle spese di funzionamento della Fondazione con un contributo annuo non inferiore a L. 5 milioni.

Il contributo è determinato con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, in base al bilancio di previsione della Fondazione.

Il pagamento del contributo è effettuato a rate trimestrali anticipate.

Art. 5

Lo Statuto della Fondazione sarà approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 1954.

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