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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1954, n. 35

G.U.R.S. 4 agosto 1954, n. 39

Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, sui ruoli organici dell'Amministrazione regionale.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, è sostituito dal seguente:

"Al personale di gruppo A e B dei ruoli centrali dei singoli rami dell'Amministrazione Regionale, oltre alle competenze spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposta una indennità mensile pari a quella percepita sotto la denominazione di indennità di funzione. Al personale di gruppo C ed al personale subalterno, oltre alle competenze spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposta una indennità mensile di lire 5.500 per i gradi VIII e IX, di lire 4.500 per i gradi dal X al XIII, di lire cinquemila per i commessi capi ed i primi commessi, di lire 4 mila per gli uscieri capi, gli uscieri e gli inservienti di lire 4.500 per i capi agenti tecnici e di lire 4.000 per gli agenti tecnici".

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione ed avrà effetto dal giorno dell'entrata in vigore della legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 1954.

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