
LEGGE REGIONALE 28 luglio 1954, n. 24
G.U.R.S. 29 luglio 1954, n. 36
Provvidenze in favore delle imprese zolfifere siciliane.
E' autorizzata la concessione in favore delle imprese zolfifere siciliane, ammesse ai finanziamenti previsti dalla legge 12 agosto 1951, n. 748, della fidejussione della Regione sino alla concorrenza dell'importo dei finanziamenti accordati e per tutta la durata dei mutui.
La fidejussione, prevista dall'articolo precedente può essere accordata alle imprese che devono ancora conseguire il finanziamento, sempre che le relative istanze superino l'esame tecnico-economico, di cui all'art. 4 della citata legge 12 agosto 1951, n. 748.
La fidejussione è accordata condizionatamente alla cessione pro solvendo da parte delle imprese di una quota parte della propria produzione, in proporzione alle rate di ammortamento dei rispettivi mutui nonchè alla costituzione di apposite garanzie ipotecarie sulle miniere e pertinenze in favore della Regione.
La fidejussione è accordata con decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio, su istanza delle imprese interessate, da presentarsi a quest'ultimo. Nel decreto stesso sono stabilite le modalità per la costituzione delle garanzie ipotecarie, previste dal precedente articolo 3 e l'entità della quota di produzione, che deve essere ceduta ai sensi dello stesso articolo. La entità di tale quota può, con decreto dell'Assessore all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore alle finanze, essere annualmente variata in relazione con i prezzi di mercato dello zolfo.
L'istanza per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, deve essere presentata da parte delle imprese, che abbiano di già proceduto alla stipulazione dei mutui, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
L'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni per effettuare le operazioni relative alla prestazione della fidejussione prevista dalla presente legge, nonchè per concordare le condizioni e modalità relative alla detrazione del saggio d'interesse posto a carico delle imprese in dipendenza della legge 12 agosto 1951, n. 748, della quota afferente agli oneri previsti per la fidejussione bancaria.