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LEGGE REGIONALE 3 luglio 1954, n. 21

G.U.R.S. 8 luglio 1954, n. 32

Modifica alla legge 13 maggio 1953, n. 35: "Concessioni di mutui alle Cooperative edilizie fra i dipendenti dell'Amministrazione regionale".

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' soppressa la parola "civile" dopo la parola "ingegnere" nel secondo comma dell'art. 1 della legge 13 maggio 1953, n. 35.

Art. 2

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 luglio 1954.

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