Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

DECRETO PRESIDENZIALE 4 maggio 1954, n. 2

G.U.R.S. 29 maggio 1954, n. 25

Categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto l'art. 7 della legge 7 dicembre 1953, n. 61 contenente norme integrative della legge 20 marzo 1950, n. 29;

Ritenuto che ai sensi del disposto dell'anzidetto art. 7 occorre provvedere alla determinazione di categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che possano beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61;

Ritenuto che occorre, altresì, provvedere, in relazione al disposto del primo comma dell'art. 1 della citata legge 7 dicembre 1953, n. 61, alla determinazione dei requisiti che gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati debbono possedere per ottenere la concessione delle previste agevolazioni fiscali;

Sentito il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana che non si ritiene di seguire per quanto concerne la determinazione delle aziende a carattere artigiano;

Su proposta dell'Assessore per l'industria ed il commercio, d'intesa con l'Assessore per le finanze;

Sentita la Giunta Regionale;

DECRETA

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

Art. 1

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalle leggi 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61, le categorie di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, elencate nella tabella annessa al presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

Art. 2

Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui al precedente articolo, si intendono per stabilimenti industriali tecnicamente organizzati i complessi aziendali con attrezzatura fissa nel territorio della Regione, dotati di organizzazione di mezzi meccanici e di lavoro tecnicamente adeguati alla produzione industriale di beni e servizi.

Non rientrano fra gli stabilimenti, previsti dal precedente comma, le aziende a carattere artigiano.

Si intendono per imprese a carattere artigiano agli effetti del presente regolamento quelle che presentano le seguenti principali caratteristiche:

1) partecipazione diretta dell'imprenditore al lavoro con l'aiuto dei familiari;

2) limitazione del numero dei dipendenti e incompleta divisione del lavoro;

3) limitazione del tipo e del numero delle macchine, nel senso di mancanza di una completa lavorazione meccanica in serie;

4) prevalenza dei redditi di lavoro nell'entrata complessiva della impresa.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

Art. 3

Per gli stabilimenti, che esercitano l'industria dolciaria, di cui al n. 5 della tabella, è indispensabile agli effetti della concessione delle agevolazioni fiscali, che la produzione industriale non sia esclusivamente al servizio di esercizi commerciali, che fanno capo ai titolari o gestori degli stabilimenti stessi.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

Art. 4

Per le imprese che esercitano l'industria edilizia, prevista al n. 8 della tabella, l'esenzione dall'imposta di R. M. non viene concessa su tutti i redditi derivanti dall'attività in genere dell'impresa, ma viene applicata, caso per caso, sui redditi derivanti dai lavori eseguiti nell'ambito della Regione sempre quando nella esecuzione degli stessi vengano installati cantieri che per la loro attrezzatura possano considerarsi stabilimenti industriali.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

Art. 5

La tabella annessa al presente decreto può essere modificata in relazione con le mutate esigenze economiche della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 4 maggio 1954.

RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 26 maggio 1954. Registro n. 1, foglio n. 76.

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 3, comma 2, della L.R. 6/69.

ALLEGATO

TABELLA

delle categorie di stabilimenti industriali di cui all'art. 1 del D.P. 4 maggio 1954, n. 2

1) Industria estrattiva ed attività connesse concernenti:

a) macinazione o raffinazione zolfo;

b) estrazione e lavorazione asfalto;

c) estrazione e lavorazione sale;

d) estrazione e lavorazione pomice;

e) estrazione e lavorazione marmi;

f) estrazione e lavorazione materiale per cemento, laterizi, porcellane e ceramiche;

g) estrazione e lavorazione sali alcalini;

h) estrazione combustibili fossili;

i) estrazione minerali metallici.

2) Industria del legno ed affari concernente:

a) segazione, lavorazione, conservazione e stagionatura legno;

b) fabbricazione mobili in legno e arredamento;

c) falegnameria infissi;

d) botti e fusti;

e) carpenteria navale;

f) veicoli in legno;

g) strumenti musicali;

h) sedie;

i) imballaggi.

l) sughero e sue applicazioni.

3) Industria della lavorazione della carruba e del riso

4) Industria alimentare concernente:

a) conserve alimentari vegetali;

b) conserve alimentari di prodotti ittici;

c) marmellate e frutta conservate;

d) latte e derivati;

e) carni conservate;

f) estratti e sughi concentrati alimentari;

g) lavorazione del miele;

h) liquerizia;

i) produzione e raffinazione di olio di semi;

l) produzione e raffinazione di olio.

5) Industria dolciaria concernente:

a) fabbriche di biscotti, pasticceria secca e fresca;

b) fabbriche di cioccolato;

c) fabbriche di confetti;

d) pasta di mandorle;

e) frutta candita.

f) fabbrica coni per gelati;

g) semilavorati per l'industria dolciaria;

h) fabbriche di torrone;

i) zuccherifici;

l) surrogati del caffè.

6) Industria dei vini, liquori ed affini concernente:

a) lavorazione dei vini in genere;

b) lavorazione dei vini marsala e vermouth;

c) lavorazione di vini pregiati ed imbottigliati;

d) liquori ed affini;

e) distillerie II categoria;

f) produzione aceto.

7) Industria di materiali per l'edilizia.

8) Industria delle costruzioni edilizie.

9) Industria delle acque gassate del freddo, della birra e del malto.

10) Industria vetraria e delle ceramiche e terrecotte.

11) Industria delle calzature e del cuoio e conciaria.

12) Industria della carta e cartotecnica.

13) Industria grafica e quella concernente la produzione di carte speciali (parati, eliografie, ecc.).

14) Industria siderurgica e metallurgica.

15) Industria meccanica.

16) Industria tessile.

17) Industria dell'abbigliamento.

18) Industrie chimiche.

19) Industria elettrica.

20) Industria del gas.

21) Industria della produzione cinematografica e del materiale foto sensibile.

22) Industrie della gomma e delle materie plastiche.

23) Industrie radiofoniche, telefoniche, materiale elettrico.

RESTIVO