
LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1954, n. 2
G.U.R.S. 27 febbraio 1954, n. 9
Costruzioni di edifici da destinare agli Uffici dipendenti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste nei capoluoghi di provincia.
L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli Uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nonchè all'ampliamento ed al riattamento di edifici che facciano parte del demanio della Regione o alla stessa appartengano in proprietà, già destinati o destinabili a sede di detti Uffici e di cui si ritiene conveniente la trasformazione.
Gli edifici possono essere costruiti in condominio con altri Enti regionali o acquistati, in tutto o in parte, da Enti pubblici territoriali o da Camere di commercio, industria ed agricoltura.
Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente si fa luogo mediante progetti che sono approvati con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.
La relativa approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le sedi degli edifici, nonchè le esigenze alle quali questi debbono soddisfare, sono determinate dall'Assessorato della agricoltura e delle foreste, con apposito programma comprensivo della utilizzazione delle somme stanziate nell'articolo seguente.
Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni così ripartiti:
Lire 30 milioni nell'esercizio 1953-54; lire 120 milioni nell'esercizio 1954-55; lire 150 milioni nell'esercizio 1955-56.
Alle ulteriori esigenze per il completamento del programma definitivo si provvede, per gli esercizi successivi con la legge di bilancio.
L'Assessore alle finanze apporterà al bilancio le variazioni occorrenti.