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LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1954, n. 2

G.U.R.S. 27 febbraio 1954, n. 9

Costruzioni di edifici da destinare agli Uffici dipendenti dall'Assessorato per l'agricoltura e le foreste nei capoluoghi di provincia.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a procedere alla costruzione di edifici da destinare a sede degli Uffici periferici dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, nonchè all'ampliamento ed al riattamento di edifici che facciano parte del demanio della Regione o alla stessa appartengano in proprietà, già destinati o destinabili a sede di detti Uffici e di cui si ritiene conveniente la trasformazione.

Art. 2

Gli edifici possono essere costruiti in condominio con altri Enti regionali o acquistati, in tutto o in parte, da Enti pubblici territoriali o da Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 3

Alla esecuzione delle opere di cui all'articolo precedente si fa luogo mediante progetti che sono approvati con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici.

La relativa approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4

Le sedi degli edifici, nonchè le esigenze alle quali questi debbono soddisfare, sono determinate dall'Assessorato della agricoltura e delle foreste, con apposito programma comprensivo della utilizzazione delle somme stanziate nell'articolo seguente.

Art. 5

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni così ripartiti:

Lire 30 milioni nell'esercizio 1953-54; lire 120 milioni nell'esercizio 1954-55; lire 150 milioni nell'esercizio 1955-56.

Alle ulteriori esigenze per il completamento del programma definitivo si provvede, per gli esercizi successivi con la legge di bilancio.

L'Assessore alle finanze apporterà al bilancio le variazioni occorrenti.

Art. 6

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 26 febbraio 1954.

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