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DECRETO-LEGGE 31 luglio 1954, n. 533

G.U.R.I. 31 luglio 1954, n. 173

Disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di procedere al riordinamento dei diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i trasporti e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1

(modificato dalla legge di conversione 26 settembre 1954, n. 869)

Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.

La ritenuta del 3 per mille di cui ai numeri 4, titolo V e 1, titolo X, dell'allegato F della legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive modificazioni, è mantenuta limitatamente ai mandati ed agli ordinativi di pagamento dipendenti da contratti stipulati anteriormente al 31 luglio 1954.

La ritenuta stessa non si applica ai mandati ed ordinativi di pagamento che abbiano ad oggetto contributi ed indennizzi per danni di guerra, per alluvioni ed altre pubbliche calamità e per la ricostruzione edilizia, nonché ai mandati ed ordinativi di pagamento emessi per fini di pubblica assistenza e beneficenza o a favore di enti pubblici in genere.

Art. 2

Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio della entrata con la denominazione "Tributi speciali, diritti e compensi".

Art. 3

(sostituito dalla legge di conversione 26 settembre 1954, n. 869)

Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.

Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

Art. 4

(sostituito dalla legge di conversione 26 settembre 1954, n. 869)

Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto, a decorrere dal 1 agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.

Art. 5

Nulla è innovato alla legge 9 aprile 1953, n. 226, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 6

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale degli uffici per la conservazione dei registri immobiliari.

Art. 7

(sostituito dalla legge di conversione 26 settembre 1954, n. 869)

Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:

a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;

b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.

Art. 8

Le modalità per la ripartizione fra il personale dei diritti mantenuti ai sensi del primo comma dell'art 1 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9

E' abrogata la legge 27 dicembre 1953, n. 948, ed ogni altra disposizione contraria ed incompatibile con quello del presente decreto.

Art. 10

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, per l'esercizio finanziario 1954-55, si farà fronte con l'entrata derivante dai tributi speciali, diritti e compensi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il 1 agosto 1954 e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI - GAVA - MARTINO - MATTARELLA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1954

Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 162. - CARLOMAGNO

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E