
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 771
G.U.R.I. 30 agosto 1955, n. 199
Decentramento dei servizi del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
TESTO COORDINATO (al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Provincie, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per i trasporti e con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
Con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e di ogni altra disposizione di legge, in quanto compatibile con le medesime, le attribuzioni di spettanza del Ministero dei trasporti, di cui agli articoli seguenti, sono devolute agli organi ed agli enti indicati negli articoli stessi, i quali provvederanno in via definitiva, salvo che non sia diversamente disposto.
L'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente: "Chiunque voglia ottenere il permesso di fare sul terreno gli studi di un progetto di ferrovia pubblica deve presentare all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nella cui circoscrizione devono essere eseguiti gli studi, apposita domanda accompagnata da un piano o abbozzo di massima della linea sulla quale intende fare i detti studi, ed indicare il tempo entro il quale si propone di cominciarli e compierli. Il permesso di cui al precedente comma è rilasciato direttamente dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato presso cui è stata presentata la domanda".
Qualora la linea sulla quale devono essere eseguiti gli studi rientri nella circoscrizione di più Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la domanda, con i relativi documenti, è presentata presso l'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato nella cui circoscrizione rientri il maggior percorso della linea.
L'Ispettorato od ufficio anzidetto rilascia il permesso previo parere degli altri Ispettorati compartimentali od uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione interessati.
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'art. 71 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, modificato dal regio decreto 19 novembre 1921, n. 1684, è sostituito dal seguente:
"Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del presente testo unico.
L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, dà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione ai concessionari interessati delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[Il secondo comma dell'art. 81 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"é però in facoltà dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di autorizzare la soppressione totale o parziale delle chiusure in quei tratti nei quali ciò sia compatibile con la sicurezza dell'esercizio".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[Il sesto ed il settimo comma dell'art. 82 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono sostituiti dai seguenti:
"Anche nelle ferrovie principali l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può autorizzare che siano lasciati aperti i passaggi a livello in corrispondenza a strade poco frequentate od a strade private.
E' in facoltà dell'Ispettorato compartimentale o dell'Ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di prescriverne la chiusura per ragioni speciali di sicurezza pubblica".]
L'art. 108 del testo unico approvata con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente: "Chi esercita una ferrovia pubblica deve tenersi provvisto dei mezzi di soccorso necessari nei casi di sinistri". [in quelle stazioni o fermate che vengano designate dal competente Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione] (periodo soppresso) (1)
Periodo soppresso dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[Il secondo ed il quarto comma dell'art. 110 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono sostituiti dai seguenti:
"Lo debbono essere anche quel passaggi a livello per i quali l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione giudichi ciò necessario per motivi di sicurezza pubblica.
Le vetture dei viaggiatori debbono parimenti essere illuminate nel loro interno durante la notte e nel passaggio di quelle gallerie che vengano designate dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[Il primo ed il secondo comma dell'art. 117 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, sono sostituiti dai seguenti:
"Quando il numero delle corse ordinarie giornaliere di una ferrovia pubblica non sia già fissato e reso obbligatorio dagli atti di concessione, deve venire prestabilito dal concessionario; ma tanto il primitivo numero delle corse quanto le variazioni che in ogni tempo gli interessi del concessionario medesimo richiedessero di apportarvi, debbono essere sempre tali da provvedere a quel servizio pubblico che l'accordata concessione ebbe per iscopo, e, sotto questo riguardo, sono soggette alla preventiva approvazione dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tanto le corse quanto i loro orari debbono essere in tempo congruo notificati con regolare pubblicazione.
I concessionari delle ferrovie pubbliche sono autorizzati a stabilire sulle loro linee, o sopra una parte delle medesime, delle corse speciali o straordinarie, sia saltuariamente, sia per giorni o per tempi fissi determinati, mediante tempestiva partecipazione all'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'art. 1 del regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1860, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 1062, è sostituito dal seguente:
"L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione può consentire, su richiesta delle società esercenti linee ferroviarie concesse o linee tramviarie, tenuto conto delle speciali condizioni locali, che:
a) nei tratti di ferrovie o tramvie extraurbane in sede propria, non muniti di chiusura o con passaggi a livello permanentemente aperti, o nei quali le condizioni della strada non bastano ad impedire l'accesso delle persone o degli animali, la velocità massima di corsa per i treni con freni continui raggiunga i 90 km. all'ora;
b) nei tratti stabiliti su strade ordinarie, senza sede separata, la velocità massima di corsa per i treni muniti di freni continui raggiunga i 60 Km. all'ora".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[Il secondo comma dell'art. 121 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"Salvo una speciale autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, la quale è sempre revocabile, e salvo il caso di impossibilità dipendente da avvenimenti impreveduti o difficilmente prevedibili, ogni treno ordinario di viaggiatori deve essere provvisto di un numero di vetture sufficiente per il trasporto delle persone che si presentino agli uffici delle stazioni".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'ultimo comma dell'art. 168 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"L'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentito, ove del caso, il concessionario delle ferrovie, può dispensare, per le vie amministrative, dalla restituzione delle cose in pristino coloro i quali, senza la prescritta autorizzazione, non abbiano rispettato le distanze legali stabilite negli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 del presente testo unico".]
L'art. 242 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente: "Alla concessione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica provvede, prima dell'inizio dei lavori, l'Ispettorato compartimentale o l'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'art. 244 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"L'approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione telodinamica od elettrica è riservata all'Ispettorato compartimentale o all'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e deve ottenersi insieme con la concessione dell'esercizio; ovvero prima di applicarli, se trattasi di innovazioni durante l'esercizio stesso".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'art. 245 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"Ultimati i lavori si procede al relativo collaudo, col concorso di un rappresentante dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, prima dell'apertura al pubblico esercizio della tramvia o di qualche tronco di essa".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'art. 251 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente:
"é in facoltà dell'Ispettorato compartimentale o dell'ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di far sospendere, per constatati gravi motivi di sicurezza, l'esercizio della linea, sentito, ove del caso, l'ente proprietario della strada.
Qualora il concessionario non ottemperi alla prescrizione impartitagli, l'autorità concedente può disporre la revoca della concessione".]
L'art. 256 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è sostituito dal seguente: "Le concessioni di tramvie a trazione meccanica extraurbane sono accordate:
a) dall'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di tramvie il cui percorso si svolga integralmente nell'ambito di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse;
b) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Negli atti di concessione è stabilito il modo col quale gli enti proprietari della strada possono provvedere per la tutela del patrimonio stradale e per la osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo negli atti stessi, riservata esclusivamente al Ministero dei trasporti la sorveglianza sulla costruzione e sull'esercizio, di cui al precedente articolo".
All'art. 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, è aggiunto il seguente comma: "Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, alla competenza dell'Amministrazione centrale dei trasporti s'intende sostituita la competenza dell'Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i casi in cui è ad essi attribuito il potere di concessione".
Il primo e il secondo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, sono sostituiti dai seguenti: "Le concessioni di filovie sono accordate:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio del Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione se trattasi di filovie che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o colleghino un Comune col proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse;
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Il provvedimento di concessione implica ad ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità quando provenga dal Ministero dei trasporti. Per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato, o del sindaco la dichiarazione di pubblica utilità è emessa rispettivamente dal Ministro per i trasporti e dal prefetto della Provincia".
L'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è sostituito dal seguente: "Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme. Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione è accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale. Qualora la linea si svolga tra più Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione è accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati. Qualora la linea si estenda al territorio di più Provincie, la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati".
In ogni caso le concessioni di competenza della Provincia o del Comune possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, udito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.
[La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'impianto, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'amministrazione centrale.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
All'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, è aggiunto il seguente comma: "Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilità, ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, è emessa dal prefetto della Provincia".
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[All'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sono aggiunti i seguenti commi:
"Nei casi di concessione accordata con provvedimento provinciale o comunale, tale facoltà è attribuita rispettivamente anche al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune. Esso dovrà dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti.
Contro i provvedimenti del Presidente della Giunta provinciale o del sindaco del Comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti.
Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione, l'autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune è demandata alla stessa autorità concedente.
L'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle funicolari aeree concesse all'industria privata con provvedimento Ministeriale è demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.
L'approvazione delle modalità di esercizio e del regolamento interno di servizio è, in ogni caso, demandata all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'approvazione degli orari di cui all'articolo precedente si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato.]
L'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente: "L'impianto e l'esercizio in servizio pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaie è concesso dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, ove la linea si svolga nel territorio del Comune stesso.
Qualora la linea interessi il territorio di più Comuni della stessa Provincia, la concessione è accordata con provvedimento del presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, sentiti i Consigli comunali dei Comuni interessati. In ogni altro caso la concessione è accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.
[Le concessioni di cui ai commi precedenti possono essere accordate soltanto previa approvazione tecnica del progetto da parte del Ministero dei trasporti, sentito, se del caso, il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, o, quando gli impianti siano di un tipo già autorizzato e non presentino innovazioni tecniche rilevanti, da parte dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.] (comma abrogato) (1)
[La visita di ricognizione, il collaudo dell'impianto e la vigilanza tecnica in genere sono effettuati dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo i casi per i quali, in considerazione delle particolari caratteristiche tecniche di un impianto di nuovo tipo, la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, in sede di approvazione del progetto, abbia riconosciuto la necessità che tali mansioni vengano espletate direttamente dall'Amministrazione centrale.] (comma abrogato) (1)
Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati e alla linea, la concessione ha la durata massima di anni 10, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione".
Comma abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente: "Per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, il Ministro per i trasporti ed il prefetto, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o degli Enti locali, possono dichiarare la pubblica utilità dell'opera. In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie".
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'art. 4 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, è sostituito dal seguente:
"Gli orari dei servizi concessi dal sindaco del Comune e dal presidente della Giunta provinciale sono soggetti alla approvazione della stessa autorità. Nei casi in cui la concessione è demandata al Ministero dei trasporti, l'approvazione degli orari spetta all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio.
L'approvazione degli orari di cui al precedente comma si intende implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli stessi alle autorità rispettivamente competenti, qualora le medesime non abbiano fatto pervenire all'esercente un provvedimento contrario nel termine suindicato".]
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[All'art. 6 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8, sono aggiunti i seguenti comma:
"Analoga facoltà è attribuita, per i casi di rispettiva competenza, anche al sindaco del Comune o al presidente della Giunta provinciale. Tali autorità dovranno dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti.
Contro i provvedimenti del presidente della Giunta provinciale o del sindaco del Comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti.
Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione l'autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca".]
Il primo comma dell'art. 1 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Quando per lo studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata occorra introdursi nei fondi altrui e non sia intervenuto il consenso dei proprietari, chi intende stabilire la funicolare può ottenere dal prefetto della Provincia in cui sono situati i fondi da attraversare l'autorizzazione per l'accesso ai fondi stessi. Ove l'impianto che si intenda costruire debba svolgersi integralmente nel territorio di un solo Comune, l'autorizzazione viene rilasciata dal sindaco del Comune stesso, quale ufficiale del Governo".
Il primo comma dell'art. 2 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Il prefetto o il sindaco del Comune, quale ufficiale del Governo, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuta la legittimità della domanda, autorizza con apposito provvedimento il richiedente ad introdursi nei fondi da attraversare per lo studio del progetto".
L'ultimo comma dell'art. 3 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Per assicurare il pagamento delle indennità, il prefetto o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può prescrivere al richiedente il deposito di una congrua somma".
L'art. 4 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione all'impianto di una funicolare è accordata:
a) dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune, a seconda che l'impianto si svolga integralmente nel territorio della Provincia o del Comune;
b) dal presidente della Giunta provinciale della Provincia nel cui territorio in modo prevalente si svolga l'impianto, in ogni altro caso".
Il secondo comma dell'art. 6 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "La domanda ed i documenti, a seconda della competenza, restano depositati e pubblicati per quindici giorni, a partire dalla data dell'avviso di cui sopra, presso la Provincia o il Comune, affinchè gli interessati possano prenderne conoscenza e presentare, entro quindici giorni dalla pubblicazione della domanda, i relativi rilievi".
L'art. 7 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Ove nel termine stabilito dall'articolo precedente non sia stato prodotto alcun reclamo, e quando sia stata corrisposta l'indennità per l'imposizione della servitù, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, riconosciuto che nessuna ragione di interesse pubblico si oppone alla esecuzione dell'opera, rilascia la licenza dell'impianto sotto l'osservanza delle condizioni necessarie alla tutela della pubblica incolumità e prefiggendo un termine per il compimento dei lavori. In caso di contestazione sull'ammontare dell'indennità, se nulla osta all'attuazione dell'impianto nei riguardi della pubblica incolumità, il presidente della giunta provinciale o il sindaco rimette le parti innanzi al pretore per gli ulteriori provvedimenti determinati dall'art. 9 della legge. Se, invece, la contestazione cade sulla modalità dell'impianto e dell'occupazione, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, sentiti l'ufficio delle miniere ove occorra, e le Amministrazioni che hanno la tutela delle opere ed acque pubbliche attraversate, esamina i reclami, e, ove li riconosca non fondati, autorizza la esecuzione dei lavori, salva ogni azione che gli interessati credano di esperimentare a difesa dei propri diritti. Se per l'impianto delle funicolari debbono occuparsi fondi soggetti a vincolo forestale, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco deve promuovere il nulla osta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste".
L'ultima parte del primo comma dell'art. 10 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, comunica tali disegni particolareggiati alle Amministrazioni che hanno la tutela e l'esercizio di dette opere ed acque per gli eventuali rilievi e per la determinazione delle condizioni da prescrivere".
Il secondo comma dell'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Quando i provvedimenti di sicurezza adottati dall'utente della funicolare non appariscano sufficienti allo scopo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, di sua iniziativa o in seguito a reclami degli interessati, può ordinare la esecuzione di quelle opere o prescrivere quelle altre modalità di esercizio che creda all'uopo necessarie".
L'art. 14 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Eseguito l'impianto, il richiedente deve dare notizia dell'avvenuto compimento dei lavori all'autorità che rilasciò l'autorizzazione, alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche eventualmente interessate ed, in ogni caso, ai sindaci dei Comuni nel cui territorio si svolge la funicolare, i quali ultimi ne daranno notizia agli interessati mediante pubblicazione sull'albo pretorio. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati sono ammessi a presentare i loro rilievi sul modo come l'opera è stata eseguita. Se entro tale termine non siano stati prodotti reclami e se entro trenta giorni dalla denuncia il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, a seconda della competenza, non emette alcun provvedimento, il richiedente può senz'altro intraprendere l'esercizio. Tuttavia è sempre richiesta un'espressa licenza di esercizio da rilasciarsi dal presidente della Giunta provinciale o dal Sindaco quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie, tramvie ed altre opere pubbliche. Copia conforme del provvedimento di autorizzazione è comunicata dal presidente della Giunta provinciale o dal sindaco del Comune alle autorità centrali cui spetta la vigilanza ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nonchè alle Amministrazioni che hanno la tutela delle opere pubbliche attraversate".
Il primo comma dell'art. 15 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Chi ha il diritto di usare una funicolare non può servirsene che per il trasporto dei prodotti dei propri fondi o delle proprie industrie. Tuttavia egli può associare all'esercizio altri utenti per il trasporto di prodotti similari, previa denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, eseguendo le maggiori opere di protezione che fossero necessarie a tutela della pubblica incolumità, e corrispondendo le altre indennità che potessero spettare ai proprietari dei fondi servienti in caso che ne risultasse maggiore aggravio".
L'art. 16 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di rapporti fra l'utente ed i proprietari dei fondi servienti, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate, può sempre ordinare modificazioni e spostamenti degli impianti funicolari per ragioni di pubblico servizio".
L'art. 17 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Se l'utente intenda esercitare la funicolare anche in ore notturne, deve farne denuncia al presidente della Giunta provinciale o al sindaco del Comune, a seconda della competenza, per la determinazione delle maggiori cautele che potranno occorrere a tutela della pubblica incolumità".
L'art. 18 del regolamento per l'esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Quando l'esercizio di una funicolare venga fatto senza osservare le condizioni stabilite, o in modo da riuscire per qualsiasi causa pericoloso alla pubblica incolumità, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, può ordinarne la sospensione. Nei casi di pericolo prossimo il presidente della Giunta provinciale o il sindaco, nei casi di rispettiva competenza, ordina la sospensione immediata dell'esercizio. Negli altri casi può consentire il proseguimento, stabilendo le opere che occorrono per l'eliminazione di ogni pericolo, con assegnazione dei termini di tempo entro i quali l'esercente deve averle eseguite. Trascorsi infruttuosamente i termini di tempo assegnati, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune ordina la sospensione dell'esercizio, che non può essere riattivato se l'utente non abbia prima compiuto le opere prescritte ed il compimento regolare sia stato già accertato. Se l'utente non esegue le opere che, nonostante la sospensione, fossero necessarie per eliminare ogni pericolo, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune può farle eseguire di ufficio a spese dell'utente medesimo, con le norme di cui all'art. 373 della legge sui lavori pubblici. Quando le condizioni di esercizio delle funicolari presentino pericolo per le opere ed acque pubbliche attraversate o comunque interessate, la sospensione dell'esercizio può essere ordinata, nei casi di urgenza dalle Amministrazioni stesse che hanno la tutela di tali opere ed acque. Quando non ricorra l'urgenza il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune provvede come ai precedenti commi secondo, terzo e quarto, sentite, però, le Amministrazioni suddette".
Il secondo comma dell'art. 19 del regolamento per la esecuzione della legge 13 giugno 1907, n. 403, approvato con il regio decreto 25 agosto 1908, n. 829, è sostituito dal seguente: "Sui provvedimenti da emanarsi a norma del presente regolamento nei riguardi della sicurezza di impianti e di esercizio delle funicolari, il presidente della Giunta provinciale o il sindaco del Comune, nei casi di rispettiva competenza, deve promuovere il parere dello Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
Le domande per la costruzione dei palorci e degli impianti di trasporto a funi di cui al decreto Ministeriale 12 dicembre 1935, n. 3584, devono essere indirizzate al sindaco del Comune nel cui territorio si chiede di costruire il palorcio o l'impianto di cui sopra.
Il sindaco, sentito il parere tecnico dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, rilascia il nulla osta per l'impianto e l'esercizio del teleforo o palorcio richiesto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel succitato decreto ministeriale.
Il primo comma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente: "Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario".
Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sono sostituiti dai seguenti: "Le concessioni di autoservizi per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli sono accordate:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di autolinee che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse, o quando trattisi di autolinee stagionali di durata non superiore a tre mesi e con itinerario diverso da quelli contemplati alla lettera a);
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Alla concessione degli autoservizi di gran turismo e di quelli d'interesse internazionale provvede in ogni caso il Ministero dei trasporti. Le concessioni provvisorie hanno la durata massima di un anno, salvo proroga di un altro anno e sono revocabili in ogni tempo. In casi eccezionali e per particolari motivi valutati dall'autorità concedente, possono essere tuttavia concesse ulteriori proroghe. Le concessioni definitive hanno la durata massima di nove anni e possono essere rinnovate. Quando il percorso di una linea da concedersi dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune interferisca comunque con servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato, l'istituzione deve ottenere il preventivo assenso del Ministero dei trasporti.
Il terzo comma dell'art. 3 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente: "Il disciplinare di concessione viene firmato presso il competente Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o presso il Comune, a seconda che trattisi di concessione accordata con provvedimento governativo o comunale; la firma deve essere autenticata rispettivamente da un funzionario governativo all'uopo delegato, il quale tiene apposito repertorio secondo la legge notarile in vigore, o dal segretario del Comune concedente".
Negli articoli 6,7,8 e 9 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi "dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili)" e "del Ministro per le comunicazioni" sono sostituite le frasi "dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o dal sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza" e "del Ministro per i trasporti, o del direttore dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o del sindaco del Comune, a seconda della rispettiva competenza".
Il secondo comma dell'art. 7 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dai seguenti: "Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti entro il termine di 30 giorni dalla notifica della richiesta di costituzione del Collegio arbitrale. In caso di inadempienza, la nomina dell'arbitro mancante è demandata: per le concessioni accordate con provvedimento del sindaco del Comune, al presidente del tribunale competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al presidente della Corte di appello competente per territorio; per le concessioni accordate con provvedimento del Ministero dei trasporti, al presidente del Consiglio di Stato. Le relative spese sono a carico della parte inadempiente. Il terzo arbitro, cui spetta la presidenza del Collegio, è nominato; dal presidente del tribunale competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del sindaco; dal presidente della Corte di appello competente per territorio quando trattasi di concessione accordata con provvedimento dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; dal presidente del Consiglio di Stato quando trattasi di concessione accordata con provvedimento del Ministero del trasporti".
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[Il primo comma dell'art. 20 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dai seguenti:
"Spetta al Ministero dei trasporti ed all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, o al sindaco del Comune, a seconda che la concessione derivi da provvedimento governativo o comunale, di impartire le disposizioni necessarie per garantire la regolarità e la sicurezza dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici di cui all'art. 1. Al suddetto Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato è anche demandata la vigilanza sui servizi stessi.
Il sindaco del Comune, nell'impartire, sia all'atto della concessione e sia successivamente, le disposizioni di cui al precedente comma, dovrà sentire il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Il parere del predetto Ispettorato compartimentale od ufficio distaccato avrà valore vincolante per quanto si riferisce alla sicurezza dell'esercizio".]
Negli articoli 22 primo comma e 23 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, alle frasi "del Ministro per le comunicazioni" e "il Ministero per le comunicazioni" sono sostituite rispettivamente le frasi "del Ministero per i trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza" e "il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune, per quanto di rispettiva competenza".
(abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753)
[L'art. 27 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente:
"Gli orari degli autoservizi nonchè ogni loro variazione devono essere preventivamente approvati dall'autorità che ha accordato la concessione".]
L'art. 31 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente: "Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere, ai fini della concessione, preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo o comunale, secondo le rispettive competenze. Qualora venga negata l'approvazione, il Ministero dei trasporti o l'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o il sindaco del Comune ha facoltà di risolvere la concessione e di disporre la restituzione della cauzione".
L'art. 32 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, è sostituito dal seguente: "E' nulla la cessione della concessione di autolinee senza la approvazione dell'autorità concedente. La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinuncia alla domanda nei confronti dell'Amministrazione cui spetta accordare la concessione".
Negli articoli 33 e 35 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, le competenze indicate come di pertinenza del "Governo" e del "Ministro per le comunicazioni", si intendono attribuite alla "autorità concedente".
Sono di competenza degli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sempre che la concessione sia stata accordata con provvedimento governativo:
1) gli assensi per l'intensificazione dei programmi di esercizio o per la variazione dei percorsi delle autolinee;
2) l'autorizzazione per il trasporto, con le vetture adibite alle autolinee viaggiatori, di merce collettame fra le stazioni delle ferrovie dello Stato o delle ferrovie concesse alla industria privata e le località servite dalle autolinee predette.
Il primo ed il terzo comma dell'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sono sostituiti dai seguenti: "Tutti i servizi per trasporto di merci con autoveicoli, compresi i rimorchi, effettuati per conto di terzi e mediante corrispettivo, debbono conseguire apposita autorizzazione o concessione dall'autorità competente ai sensi delle successive disposizioni. L'uso di autoveicoli propri, compresi i rimorchi, per trasporto di merci proprie, è subordinato ad apposita licenza di trasporto che viene rilasciata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su presentazione di semplice domanda e mediante annotazione sul libretto di circolazione".
L'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di noleggio per il trasporto di merci è accordata dagli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria, sentito il parere della Camera di commercio, industria e agricoltura per quanto riguarda il numero e l'entità delle autorizzazioni per ogni Provincia. Le eventuali istruzioni del Ministro per i trasporti, dirette a determinare i documenti da esibirsi da parte dei richiedenti e le modalità da seguire, saranno emanate con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale".
Il secondo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dai seguenti: "L'autorizzazione relativa viene accordata dal sindaco del Comune a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria, che abbiano la rimessa nel territorio del comune stesso; essa ha la durata di un novennio ed è rinnovabile. L'istituzione del servizio di piazza per il trasporto di merci con autoveicoli, il numero delle autorizzazioni da rilasciare ed il tonnellaggio sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale, sentito il parere dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La deliberazione di cui al precedente comma è soggetta ad approvazione della Giunta provinciale amministrativa".
Il primo comma dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "Le concessioni dei servizi pubblici di linea per il trasporto di merci sono accordate a ditte di comprovata idoneità tecnica, morale e finanziaria:
a) dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale, qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del Comune;
b) dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, quando trattisi di servizi che colleghino Comuni di una stessa Provincia, o che colleghino un Comune con il proprio scalo ferroviario o con un aeroporto vicino, anche se situati in Provincie diverse;
c) dal Ministero dei trasporti negli altri casi. Le concessioni dei servizi di cui al primo comma possono essere in esperimento o definitive".
Il quarto comma dell'art. 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "Sono definitive le concessioni che vengono accordate per un periodo massimo di nove anni".
Il primo comma dell'art. 8 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è abrogato.
L'art. 10 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "Ai fini della continuità del servizio pubblico di linea, è vietata, durante la concessione, l'alienazione degli autoveicoli e degli impianti fissi, senza il preventivo consenso del Ministero dei trasporti o dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o del sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze. Della destinazione degli autoveicoli al servizio pubblico di linea è fatta speciale annotazione nel pubblico registro automobilistico. Parimenti senza il consenso delle autorità di cui al primo comma, a seconda delle rispettive competenze, non possono essere distratti dal servizio, neppure per effetto di sequestro a favore di terzi, gli autoveicoli ed i materiali che vi sono adibiti".
Il secondo comma dell'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "Qualora il diritto di prelazione venga invocato da aziende diverse, la decisione spetta al Ministero dei trasporti o all'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o al sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze".
Il primo comma dell'art. 13 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, è sostituito dal seguente: "Qualsiasi modifica o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dal Ministero dei trasporti o dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o dal sindaco del Comune, a seconda delle rispettive competenze".
A modifica del secondo comma, nn. 2 e 3, dell'art. 111 del testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è attribuita agli Ispettorati compartimentali o uffici distaccati della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione la facoltà di autorizzare, caso per caso:
1) l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione a condurre autoveicoli in servizio pubblico (terzo grado) dei conducenti muniti di patente di secondo grado da meno di sei mesi;
2) l'ammissione agli esami di idoneità per il conseguimento della patente di abilitazione di primo grado dei monocoli che possiedono il visus dell'occhio non inferiore ad otto decimi raggiunto senza correzioni di lenti.
Nell'art. 10, primo comma, punto 2 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, alla frase "con l'approvazione governativa", è sostituita la frase "con l'approvazione dell'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
Su richiesta dei comuni interessati il Ministero dei trasporti trasmette ai medesimi gli atti relativi ai servizi di trasporto ed agli impianti già concessi o autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali la facoltà di provvedere è stata dalle precedenti norme ad essi devoluta.
I contributi dovuti dai concessionari a termini della legge 9 marzo 1949, n. 106, per la sorveglianza sulla costruzione degli impianti fissi e sull'esercizio dei pubblici servizi di trasporto concessi dal sindaco del Comune, spetteranno per una metà all'amministrazione concedente, rimanendo l'altra metà di spettanza dell'Erario per l'attività di sorveglianza di competenza del Ministero dei trasporti, ai sensi delle disposizioni di legge.
Rimane in ogni caso di competenza del Ministero dei trasporti la concessione di pubblici servizi di trasporto ai quali, in base alle norme vigenti, sia accordato il concorso dello Stato.
Nei casi in cui le concessioni debbano essere accordate dall'Ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, deve essere sentita la Giunta provinciale, quando i servizi si svolgano integralmente nel territorio di una sola Provincia.
Dal parere della Giunta provinciale si può prescindere qualora non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta.
I Comuni e le Giunte provinciali assolveranno le funzioni loro demandate dalle norme del presente decreto secondo le direttive di carattere generale che al riguardo il Ministro per i trasporti ha facoltà di emanare, con propri decreti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con le norme contenute nei precedenti articoli. ll presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.