
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 1955, n. 797
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 7 settembre 1955, n. 206
Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari.
TESTO COORDINATO (al D.L.vo 14 settembre 2015, n. 151 e con annotazioni alla data 29 dicembre 2021)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 5 della legge 22 aprile 1953, n. 391, che ha dato facoltà di emanare norme intese a coordinare le vigenti norme sugli assegni familiari in conformità dei principi e dei criteri direttivi cui esse si informano, nonchè a raccoglierle in un unico testo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
Articolo Unico
E' approvato il testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1955
GRONCHI
SCELBA - VIGORELLI - GAVA - DE PIETRO
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 110. - CARLOMAGNO
Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Articoli 1 e 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 12 D.Lgs. C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
(modificato dall'art. 32, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 155)
Gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano, per i figli, il coniuge, i genitori e le altre persone a carico indicate nei successivi artt. 3 e 8, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.
Sono compresi fra i prestatori di lavoro indicati al precedente comma i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi.
Ai cittadini di nazionalità straniera che prestano lavoro retributivo alle dipendenze di altri sul territorio della Repubblica gli assegni familiari per le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica spettano se dallo Stato di cui sono cittadini è riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia e gli altri Stati.
Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del terzo comma del presente articolo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità.
Art. 1 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 1 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 R.D. 21 ottobre 1941, n. 1277 - Art. 4 L. 15 febbraio 1951, n. 80
(modificato dall'art. 12, comma 1, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403)
Gli assegni familiari non spettano:
a) al coniuge del datore di lavoro;
b) ai parenti ed agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
[c) ai domestici e al personale addetto in genere ai servizi familiari]; (lettera abrogata) (1)
d) ai lavoratori a domicilio;
[e) ai coloni, mezzadri e compartecipanti familiari]; (lettera abrogata) (2)
f) agli artigiani e agli altri lavoratori indipendenti che assumono per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti.
Lettera abrogata dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.
Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, della legge 14 luglio 1967, n. 585.
Art. 28 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per i figli, si considerano come capifamiglia;
a) il padre;
b) la madre vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata, o abbandonata dal marito e con a carico i figli, o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato e non usufruente di indennità di disoccupazione, o in servizio militare sempreché non rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale, o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena o assente perché colpito da provvedimenti di polizia. (1)
Si considerano altresì capi-famiglia:
a) i prestatori di lavoro che abbiano a carico fratelli o sorelle o nipoti, per la morte o l'abbandono o l'invalidità permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non fruisca di assegni familiari. (2)
b) i prestatori di lavoro cui siano stati regolarmente affidati minori dagli organi competenti ai sensi di legge.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e agli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, nonché quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e, per i casi di cui al secondo comma, i fratelli o sorelle o nipoti e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 2-7 luglio 1980, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari, spettanti per i figli a carico, possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 31 gennaio-2 febbraio 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera annotata, nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione degli assegni famigliari, non prevede anche l'ipotesi dello stato di disoccupazione del padre senza indennità.
(modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sostituito dall'art. 15, comma 1, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114 e modificato dall'art. 8, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 222)
Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.
Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.
Per i figli e le persone equiparate a carico che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.L.vo 29 dicembre 2021, n. 230, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'articolo annotato.
Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
(integrato dall'art. 2, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
I figli e le persone equiparate sono a carico del capofamiglia quando questi provveda abitualmente al loro mantenimento.
Si presume che i figli e le persone equiparate siano a carico del capo-famiglia quando convivono con esso.
In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico può essere fornita anche con atto notorio.
Art. 12 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1 L. 27 gennaio 1949, n. 15 (1)
(modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 1959, n. 26, dall'art. 18, comma 1, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, integrato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1965, n. 154, dall'art. 28, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 36, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e dall'art. 43, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153)
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari previsti per il coniuge si considerano come capi famiglia:
a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette;
b) la moglie nei confronti del marito a carico invalido permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 105 del 2-7 luglio 1980, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo annotato, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore.
Art. 9 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, numero 479 - Art. 3 L. 15 febbraio 1952, n. 80
(modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 25 gennaio 1959, n. 26, dall'art. 18, comma 1, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dall'art. 28, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 36, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, e dall'art. 43, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153)
Gli assegni familiari previsti per i genitori, compresi quelli naturali sono corrisposti qualora si verifichino le condizioni seguenti:
a) i genitori abbiano superato l'età di 60 anni per gli uomini e di 55 per le donne, ovvero riconosciuti invalidi permanentemente al lavoro ai sensi dell'art. 19;
b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 21.000 mensili nel caso di un solo genitore, a lire 32.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette;
c) il lavoratore concorra al mantenimento dei genitori in maniera continuativa e in misura sufficiente;
d) per uno dei genitori non sussista un trattamento di famiglia in dipendenza dell'occupazione del coniuge.
Se più figli concorrono al mantenimento dei genitori gli assegni familiari spettano ad uno solo dei figli e, in caso di disaccordo fra essi, al maggiore di età.
Art. 5 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 8 D.Leg.Lgt. 9 novembre 1944, n. 307
Gli assegni familiari previsti per i genitori spettano anche:
a) per il patrigno, la matrigna, gli adottanti, gli affilianti e la persona alla quale, il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge;
b) per gli altri ascendenti in linea diretta quando si verifichino le condizioni indicate per i genitori e purché il lavoratore percepisca gli assegni per il genitore da essi discendente, ovvero il genitore stesso sia morto.(1)
La Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 14-19 dicembre 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera annotata, nella parte in cui ai fini dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di morte del genitore l'abbandono da parte di questi.
(sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1957, n. 652, dall'art. 2, comma 1, della legge 25 gennaio 1959, n. 26, dall'art. 18, comma 1, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dall'art. 28, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dall'art. 36, comma 1, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 e dall'art. 43, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153)
I limiti di reddito previsti negli artt. 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 30.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 54.000 mensili per i due genitori.
Art. 2 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 13 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Qualora le persone per le quali è prevista la corresponsione degli assegni siano ricoverate in istituti di cura o di assistenza, l'assegno spetta se il richiedente gli assegni familiari corrisponda una retta d'importo non inferiore all'ammontare degli assegni stessi.
Art. 33, 2°, 3° e 4° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 8, 10, 12 C.C. 22 luglio 1938 - Art. 10 C.C. 23 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 28 novembre 1939 - Art. 9 C.C. 18 dicembre 1939 - Art. 7 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 8 C.C. 12 marzo 1940 - Art. 15 C.C. 25 luglio 1940 - Art. 43 D.Leg.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369
Il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare.
Qualora al lavoratore spettino assegni giornalieri il diritto agli assegni decorre e ha termine rispettivamente dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
Art. 15 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1408
(modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione.
Per determinare, quando occorra, la frazione degli assegni dovuti in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate nel periodo fissato per la loro corresponsione, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello giornaliero è di 1: 6. Per determinare l'ammontare degli assegni da corrispondersi a quindicina o a mese, il rapporto fra l'assegno base settimanale e quello quindicinale e mensile è di 1 x 2, 1 x 4, rispettivamente, più nel primo caso un assegno giornaliero e due nel secondo.
Con proporzione analoga si procederà quando l'assegno base sia giornaliero, quindicinale o mensile.
Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie.
Art. 8 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1408
Gli assegni familiari sono dovuti anche per il periodo di prova, per quello di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie.
Art. 9 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 9 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Ai lavoratori che risultino alle dipendenze di un datore di lavoro per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti, subordinatamente alle condizioni e ai limiti stabiliti negli artt. 15, 16 e 17:
1) in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale;
2) in caso di assenza dal lavoro per malattia;
3) in caso di assenza obbligatoria dal lavoro a causa di gravidanza o puerperio.
Nei casi predetti, qualora ricorra più di una delle condizioni previste per la corresponsione degli assegni, si tiene conto di quella più favorevole al lavoratore.
Qualora l'assenza dal lavoro perduri per oltre una settimana, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può provvedere alla corresponsione degli assegni direttamente o a mezzo degli enti che provvedono al pagamento delle indennità previste per i casi predetti.
Art. 10 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
In caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale, indennizzabili a norma delle vigenti disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli assegni familiari sono dovuti durante il periodo dell'inabilità temporanea compresi i periodi di carenza previsti per la relativa indennità, e, in ogni caso, fino a tre mesi al massimo.
Per le persone non comprese nelle assicurazioni predette l'infortunio è considerato come malattia.
Art. 11 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
In caso di assenza dal lavoro per malattia, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui è corrisposto per legge o per contratto collettivo di lavoro il sussidio di malattia o la retribuzione.
Per i lavoratori che non abbiano diritto agli assegni a norma del comma precedente per motivi estranei al riconoscimento dell'infermità, l'assegno è dovuto per tre mesi al massimo.
I lavoratori ricoverati a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 66 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, hanno diritto fino al massimo di tre mesi al trattamento più favorevole tra quello previsto dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e quello risultante dalla corresponsione degli assegni familiari.
Ove la malattia interrompa il rapporto di lavoro, gli assegni sono corrisposti per la durata di essa fino al massimo di tre mesi.
Art. 12 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
In caso di assenza dal lavoro per gravidanza o puerperio, gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo di astensione dal lavoro obbligatoria o facoltativa, precedente o successiva al parto, di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860, modificata con la legge 23 maggio 1951, n. 394.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza o di puerperio è fatto il trattamento previsto per le malattie comuni.
Lo stesso trattamento è fatto per le lavoratrici capo-famiglia alle quali non si applicano le disposizioni delle leggi citate.
Art. 9 n. 4, R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.
Art. 19 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 14 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Ai fini della corresponsione degli assegni familiari, s'intende per invalido permanente al lavoro il lavoratore pensionato per invalidità o vecchiaia o che comunque sia invalido permanentemente in base ai criteri stabiliti per la assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.
Ai soli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 3 sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età e non abbiano un reddito superiore ai limiti indicati negli artt. 7, lett. b) e 9.
Art. 7 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 8 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Il lavoratore che esplica la sua attività presso aziende diverse ha diritto agli assegni familiari solo per la attività principale.
Si intende per attività principale quella che impegna per il maggior tempo le prestazioni del lavoratore o costituisce la fonte principale di guadagno.
Il lavoratore deve indicare al datore di lavoro, presso cui presta attività secondaria, l'azienda presso cui esplica l'attività principale per la quale gli vengono corrisposti gli assegni.
Art. 7 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
(modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 5 novembre 1968, n. 1115)
In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni.
[Nell'ambito della stessa famiglia non è ammesso il cumulo degli assegni con la maggiorazione per carichi familiari dell'indennità di disoccupazione, ma sarà solo corrisposto il più favorevole dei due trattamenti.] (comma abrogato) @#
Art. 6 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
Gli assegni familiari non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti se non per causa di alimenti a favore di coloro per i quali gli assegni sono corrisposti.
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni
(modificato dall'art. 4, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e sostituito dall'art. 16-bis, comma 1, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114)
Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di cinque anni.
Tale termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.
La prescrizione è interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del lavoro. La prescrizione è interrotta altresì dalla intimazione dell'ispettorato del lavoro.
Il termine di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è elevato a cinque anni.
La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 23 del testo unico sugli assegni familiari, nel testo modificato dal presente articolo, nonchè la disposizione di cui al quarto capoverso del presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
In caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull'importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro.
Art. 5 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
Gli assegni familiari non possono essere considerati ai fini del calcolo dei minimi di retribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro, né per il computo delle indennità di licenziamento, né agli effetti delle assicurazioni sociali.
Art. 11 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 16, 2° e 3° comma R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 3 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(modificato dall'art. 5, comma 8, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'art. 9, comma 2, del D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 61)
Al pagamento degli assegni familiari si provvede con il contributo a carico dei datori di lavoro.
Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a norma dell'articolo 2.
Determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi
(modificato dall'art. 5, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo sostituito dall'art. 6 del D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, dall'art. 1, comma 69, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e integrato dall'art. 82, comma 24-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
1. Costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
2. Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
3. Le somme e i valori di cui al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta, ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera h), dello stesso articolo 48.
4. Sono esclusi dalla base imponibile:
a) le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto;
b) le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso;
c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
[e) nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati]; (lettera abrogata) (1)
f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi, gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme pensionistiche complementari e alle casse, fondi e gestioni predetti. Resta fermo, altresì, il contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura del 2 per cento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579;
g) i trattamenti di famiglia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option.
5. L'elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile è tassativa.
6. Le somme versate alle casse edili per ferie, gratifica natalizia e riposi annui sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza per il loro intero ammontare. Le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle predette casse ad altro titolo sono soggette a contribuzione di previdenza e assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.
7. Per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo delle contribuzioni dovute per i soci di cooperative di lavoro si applicano le norme del presente articolo.
8. Sono confermate le disposizioni in materia di retribuzione imponibile di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ogni altra disposizione in materia di retribuzione minima o massima imponibile, quelle in materia di retribuzioni convenzionali previste per determinate categorie di lavoratori e quelle in materia di retribuzioni imponibili non rientranti tra i redditi di cui all'articolo 46 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9. Le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione.
10. La retribuzione imponibile, è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.
Lettera abrogata dall'art. 1, comma 69, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Art. 2 D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692
(accorpato con il precedente art. 27, dall'art. comma 1, della legge 30 aprile 1969, n. 153)
[Quando la retribuzione, compresi gli assegni o le indennità di cui alla lettera A ) dell'articolo precedente, venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.]
Art. 3 D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692
Se la retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura il valore di esse è determinato in ragione dei prezzi locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari.
Art. 4 D.Lgt. 1° agosto 1945, n. 692
Nei lavori retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.
Art. 35 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Il conteggio del contributo deve essere fatto dal datore di lavoro in base alla retribuzione corrisposta quale risulta dai libri paga o da documenti equipollenti.
Art. 17 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Il contributo per gli assegni familiari si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui doveva essere versato. (1)
Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, il termine di prescrizione, di cui all'articolo annotato, è stato elevato a cinque anni.
Art. 5 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Artt. 3 e 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 6 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586 - Art. 1 L. 27 marzo 1952, n. 348
(sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:
1) Tabella A, per le aziende esercenti attività di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attività di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attività artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonché di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;
2) Tabella B, per le aziende esercenti attività di credito; per le aziende esercenti attività di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;
3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.
Alle società e agli enti cooperativi e consorziali in genere si applicano le tabelle suddette secondo l'attività da essi esercitata.
Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.
L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie è determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati.
Art. 4 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, né tra gli enti contemplati dagli articoli 79 e 81.
Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle.
Art. 5 L. 6 agosto 1940, n. 1278 - Art. 5 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Per particolari categorie di lavoratori per le quali sia ritenuto opportuno, i contributi e gli assegni possono essere riferiti rispettivamente ad apposite tabelle di salari medi e di periodi di occupazione media mensile, stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari e le associazioni professionali interessate.
I salari medi stabiliti a norma del comma precedente non possono essere inferiori alla misura minima fissata periodicamente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 29 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
L'erogazione degli assegni familiari e la riscossione dei contributi sono regolate dalle disposizioni particolari previste dagli articoli seguenti.
I contributi possono essere riscossi anche con le forme e con la procedura privilegiata stabilite per la riscossione delle imposte dirette.
Artt. 30, 1° e 4° comma, 36 e 55 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 1 D.P.R. 23 marzo 1948, n. 671
(modificato dall'art. 8, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.
Il Comitato speciale per gli assegni familiari potrà in relazione a contingenze particolari e alle disponibilità della gestione, stabilire sistemi diversi per la corresponsione degli assegni.
Artt. 31 e 33 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia.
Tale documento deve essere redatto dai Comuni su apposito modulo con tagliando, approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'interno e fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Esso deve contenere il nome delle persone a carico e la data di nascita di ciascuna, è valido fino al massimo di un anno dal suo rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione della famiglia.
Il tagliando deve essere conservato dal lavoratore e può, per il periodo della validità del documento, essere esibito in sostituzione di esso per fare la richiesta degli assegni ad altri datori di lavoro e servire di base per provvedere alle registrazioni prescritte.
Il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro, che ne darà comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ogni variazione del proprio stato di famiglia, sia per quanto riguarda i figli o persone equiparate a carico che per la sua qualità i capo-famiglia, e ogni circostanza che possa influire sul diritto agli assegni.
Gli aventi diritto debbono inoltre presentare al datore di lavoro tutti gli altri documenti che possano essere richiesti per provare il diritto agli assegni.
Art. 32 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
(abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. c) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
[Il datore di lavoro ha l'obbligo di registrare per ciascun prestatore di lavoro, sul libro matricola o su documenti equipollenti, il numero delle persone a carico per le quali sono corrisposti gli assegni e di trasmettere il documento di stato di famiglia e gli altri presentati dal lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Nei casi in cui la corresponsione degli assegni familiari sia subordinata al rilascio di una particolare autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il datore di lavoro è tenuto a farne apposita annotazione sul libro matricola.]
Art. 26 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
I datori di lavoro ed i lavoratori devono fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le notizie e i documenti che sono loro richiesti per la applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari.
Art. 34 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
(abrogato dall'art. 39, comma 10, lett. c) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
[Il datore di lavoro deve registrare sul libro paga o su documenti equipollenti gli assegni corrisposti a ciascun lavoratore.]
Art. 37 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 15 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, lo ammontare dei contributi dovuti, il numero e l'ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.
Art. 38 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Se l'ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all'ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all'articolo precedente, a versare l'eccedenza all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell'obbligo del datore di lavoro.
Se invece l'ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all'ammontare dei contributi dovuti, l'Istituto predetto provvederà a rimborsare l'eccedenza al datore di lavoro.
Art. 15 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Il diritto dei datori di lavoro al rimborso degli assegni familiari e della eccedenza a loro favore fra contributi ed assegni, si prescrive nel termine di due anni dalla scadenza del periodo di paga cui gli assegni si riferiscono. (1)
Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 2, del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, il termine di prescrizione, di cui all'articolo annotato, è stato elevato a cinque anni.
Art. 39 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, l'Istituto nazionale della previdenza sociale può consentire, per particolari casi, che le denunce di cui all'art. 42 vengano trasmesse, anziché nel termine da esso prescritto, ad intervalli di tempo più lunghi, purché non superiori ad un mese.
In casi eccezionali questo termine può essere elevato a tre mesi previo conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari.
Art. 40 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Ai datori di lavoro l'Istituto nazionale della previdenza sociale può fare, dietro adeguate garanzie, anticipazioni in relazione alla eccedenza media dell'importo degli assegni da erogare sui contributi da versare e al periodo di tempo occorrenti per le operazioni di rimborso.
Art. 41 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239 - Art. 8 C.C. 25 luglio 1940
Nei casi previsti agli artt. 4, 3° e 4° comma, 7 e 8 la corresponsione degli assegni familiari deve essere autorizzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 22 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Artt. 1 e 2 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Alla corresponsione degli assegni familiari provvede la Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori.
La Cassa ha una sola gestione con contabilità unica delle prestazioni e dei contributi. Essa è amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, per la riscossione dei contributi e la erogazione degli assegni, di altri istituti od enti aventi scopi previdenziali ed assistenziali.
Art. 6 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(modificato dall'art. 21, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
L'esercizio finanziario della Cassa unica ha inizio col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.
[L'Istituto nazionale della previdenza sociale terrà per ciascuno dei settori costituiti in seno alla Cassa distinte contabilità al fine di accertare le risultanze contabili della gestione per ciascun settore.] (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
(modificato dall'art. 10, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e dall'art. 1, comma 1 e dall'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1967, n. 36)
Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dello Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per lo addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto formalità di formazione professionale dei lavoratori, nonché ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro le medesime finalità e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro.
Sulle attività nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, è destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passività della gestione negli esercizi futuri.
[Le attività residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'articolo 53 nei limiti che saranno fissati in base all'articolo 51.] (comma abrogato) (1)
I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accrediterà alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti.
Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1967, n. 36.
Art. 8 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038 e abrogato dall'art. 4, comma 2, della legge 12 febbraio 1967, n. 36)
[Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attività residue di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, la quota parte delle disponibilità per gli scopi previsti dall'art. 53.]
Art. 9 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(abrogato dall'art. 21, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
[Ai fini di cui all'articolo precedente, viene determinata la differenza per ogni settore fra l'importo dei contributi riscossi e quello degli assegni corrisposti, ivi compresa la quota parte delle spese di amministrazione e di vigilanza.
Per i settori per i quali risulta una differenza passiva sono prelevate le somme occorrenti a copertura di essa dalle differenze attive risultanti per gli altri settori.
Il prelevamento è fatto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, avendo riguardo al gettito effettivo dei contributi durante l'esercizio per ciascun settore.
L'eccedenza attiva che per ciascun settore risulterà dopo il prelevamento predetto, costituirà la quota parte dell'avanzo dell'esercizio disponibile nei confronti del settore interessato per gli scopi di cui all'art. 53.]
Art. 10 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(abrogato dall'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1967, n. 36)
[Le disponibilità risultanti per ciascun settore a norma degli articoli 51 e 52 sulle attività residue previste al penultimo comma dell'art. 50 sono destinate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari:
a) per una quota parte nel confronti dei settori dell'industria e del commercio, rispettivamente all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'Industria (INAPLI) e all'Ente nazionale per l'addestramento al lavoro commerciale (ENALC) e, nei confronti delle altre categorie, ad enti, istituzioni ed iniziative aventi per scopo la formazione e l'addestramento professionale dei lavoratori di ciascuna categoria;
b) per la rimanenza a favore di iniziative dirette alla tutela dell'istituto familiare, con destinazione sempre a favore delle categorie alle quali le disponibilità si riferiscono.
Dall'importo da assegnarsi all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'Industria, a norma della lettera a ) del comma precedente, viene dedotta, con lo stesso decreto previsto da detto comma, una quota a favore degli altri enti che provvedono alla formazione professionale di particolari categorie di lavoratori di aziende industriali, avendo riguardo alla parte degli avanzi riferibili a favore delle categorie stesse.]
(sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, numero 1038)
Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:
a) il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti è fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali.
Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera c) può essere nominato un membro supplente.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; essi non hanno diritto di voto. Altresì non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3 del successivo articolo 55.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.
I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.
Il Comitato può costituire commissioni particolari per l'esame dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni e per lo studio delle altre questioni che riterrà opportuno.
Alle riunioni del Comitato interviene con voto consultivo il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o in sua vece uno dei vice direttori generali da lui designato, e possono essere chiamati dal presidente a parteciparvi, per l'esame di questioni particolari, i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle amministrazioni centrali interessate alle questioni stesse.
Art. 19 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
(modificato dall'art. 13, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Spetta al Comitato speciale per gli assegni familiari:
1) fare proposte sulle questioni generali relative agli assegni familiari e ad altre provvidenze per la tutela dell'istituto familiare;
2) dare parere sulle questioni che possono sorgere nella applicazione delle norme sugli assegni familiari;
3) fare proposte per la determinazione dei contributi e degli assegni;
4) esaminare i risultati annuali di gestione;
5) decidere sui ricorsi riguardanti contributi e assegni.
Art. 12 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(modificato dall'art. 14, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Le funzioni di cui agli artt. 2403 e seg. del cod. civ., in quanto applicabili, sono esercitate da un collegio di sindaci presieduto dal presidente dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e composto di altri quattro membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle amministrazioni e delle associazioni sindacali nazionali interessate, in rappresentanza uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, uno dei datori di lavoro e uno dei lavoratori.
I sindaci intervengono alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari [e delle relative sanzioni.] (parole soppresse) (1)
Parole soppresse dall'art. 14, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
Art. 16 D.Lgs.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479
Il termine per ricorrere al Comitato speciale per gli assegni familiari contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è fissato in 120 giorni.
Art. 20 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 20 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Contro le decisioni del Comitato, di cui al n. 5 dell'art. 55, è dato ricorso, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Spetta all'interessato l'azione avanti all'autorità giudiziaria, da proporsi entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni del Ministero.
Le comunicazioni all'interessato delle decisioni del Comitato o del Ministero sono fatte con lettera raccomandata.
I termini per il ricorso al Ministero o per l'azione avanti all'autorità giudiziaria decorrono dalla data di consegna della lettera all'ufficio postale. (1)
Per la decisione dei ricorsi in materia di corresponsione di assegni familiari si osservano le disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 2 del 24 gennaio-1 febbraio 1964, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.
TITOLO III
Norme particolari
(modificato dall'art. 20, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Capo I
Per l'industria, l'artigianato, il commercio e le professioni e arti e la lavorazione della foglia del tabacco
(modificato, dall'art. 20, comma 2, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Art. 30, comma 2° e 3°, R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
(sostituito dall'art. 15, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Entro ciascun periodo di pagamento della retribuzione gli assegni base corrispondenti spettano per intero, qualunque sia il numero delle giornate di lavoro prestate, qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro ed il lavoratore abbia compiuto nel mese almeno 104 ore lavorative se operaio e 130 se impiegato.
Qualora la durata del lavoro compiuto nel mese risulti inferiore ai limiti suddetti, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate.
Art. 42 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Coloro che conducono lavori in economia di natura industriale sono considerati datori di lavoro a tutti gli effetti del presente testo unico
Non sono compresi fra i lavori predetti quelli eseguiti per i bisogni domestici.
Art. 44 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Le compagnie portuali provvedono all'applicazione delle disposizioni del presente testo unico, nei riguardi dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, deposito e movimento in genere delle merci nei porti, salvo il diritto di rivalsa della relativa quota di contributi nei confronti delle persone od enti nel cui interesse le operazioni medesime sono compiute.
Art. 43 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Per gli equipaggi arruolati con partecipazione agli utili o al prodotto, la retribuzione è determinata sulla base dei salari convenzionali previsti dall'art. 72 del regolamento per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con R.D. 25 gennaio 1937, n. 200.
Art. 2, 2° e 3° comma, L. 27 marzo 1952, n. 348
Fermo restando l'obbligo della corresponsione degli assegni ad ogni periodo di paga, le aziende che lavorano esclusivamente tabacco di produzione propria e che non sono obbligate alla tenuta dei libri paga devono presentare alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi 10 giorni di ciascun mese, le denunce di cui all'art. 42 del presente testo unico in base ai periodi di paga scaduti nel mese precedente, nonché un elenco nominativo dei prestatori di lavoro addetti alle lavorazioni con la indicazione, per ciascun nominativo, delle giornate di lavoro effettivamente prestate nei periodi di paga anzidetti.
Copia di detto elenco nominativo deve pure essere trasmessa al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.
Art. 1 D.Leg.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1586
(abrogato dall'art. 21, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
[Le aziende da considerarsi artigiane ai fini dell'applicazione del presente testo unico sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Ministro per l'industria e il commercio.]
L. 21 marzo 1953, n. 220, Tab. B
(modificato dall'art. 16, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Per l'agricoltura gli assegni familiari vengono corrisposti:
1) per gli impiegati, per i salariati fissi e assimilati e per i compartecipanti collettivi in ragione di 26 giornate per ciascun mese;
2) per gli obbligati o braccianti fissi in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro ad essi contrattualmente assegnate;
3) per gli avventizi o giornalieri di campagna e per i compartecipanti individuali in ragione del numero delle giornate di occupazione accertate per ciascun lavoratore, o allo stesso attribuite in base alla sua appartenenza ad una delle quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, di cui alle lettere c), d), e), f), dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, secondo le deliberazioni adottate dalla Commissione provinciale prevista dall'art. 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949.
Art. 2 D.Leg.C.P.S. 13 giugno 1947, n. 670
Ai lavoratori dell'agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, gli assegni familiari sono annualmente erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali;
b) per gli avventizi e giornalicri di campagna nei primi tre trimestri in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell'anno precedente e nell'ultimo trimestre nell'ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconti nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate attribuite per l'anno.
(sostituito dall'art. 17, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Agli impiegati e dirigenti di aziende agricole, al personale che risulti occupato in attività agrarie ed in lavorazioni connesse, complementari od accessorie per le quali non si applichi la procedura stabilita per il versamento dei contributi dai provvedimenti di attuazione del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138, nonché al personale dipendente da datori di lavoro tenuti ad applicare la tabella A per effetto del decreto emanato a norma degli articoli 34 e 81 del presente testo unico, gli assegni familiari sono corrisposti secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
Articolo abrogato dall'art. 20, u.c., del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte che risulta incompatibile con lo stesso art. 20.
Art. 46 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, in apposito modulo stabilito dall'Istituto stesso, le generalità dei lavoratori occupati nel mese precedente, la loro qualifica, il numero delle persone a carico risultanti dai documenti e dalle denunce di cui agli arrt. 38 e 39, le giornate di lavoro prestate da quelli non aventi qualifica di impiegati, la retribuzione corrisposta agli impiegati, gli estremi dei versamenti di cui all'articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni.
Alle denunce devono unirsi i documenti comprovanti il diritto agli assegni ove non siano già stati trasmessi all'Istituto da precedenti datori di lavoro.
Art. 48 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Sulla base delle denunce e dei documenti inviatigli, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'accertamento, per ciascun lavoratore, della esistenza dei requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, alla determinazione della somma dovuta per tale titolo in rapporto alla qualifica professionale, al numero delle persone a carico ed al periodo di occupazione, e provvede al relativo pagamento direttamente o a mezzo degli enti della cui collaborazione intende avvalersi a norma dell'art. 48.
Art. 47 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento della somma dovuta per contributi entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.
La ricevuta di versamento è prova liberatoria per il datore di lavoro.
Capo III
Per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati
(modificato dall'art. 20, comma 2, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Art. 2 C.C. 22 luglio 1938
Sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli assegni familiari:
1) per le imprese ed agenzie di assicurazione:
- i produttori per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente;
2) per gli esattori o ricevitori delle imposte dirette:
- gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori in quanto esercitino con carattere di assoluta prevalenza altra professione;
3) per gli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini:
- gli impiegati non assunti direttamente dall'appaltatore e messi a sua disposizione dal Comune appaltante;
4) per le casse rurali ed agrarie ed enti ausiliari e gli agenti di credito:
a) il personale che rivesta la qualità di socio dell'azienda in quanto a tale qualifica corrisponda una effettiva condizione di datore di lavoro;
b) quello che non dedichi all'azienda la propria attività con carattere di assoluta prevalenza;
c) quello che non sia sottoposto ad un orario di lavoro a carattere continuativo e giornaliero ed abbia altro impiego a carattere continuativo presso altre aziende ed enti o qualsiasi altra occupazione dalla quale ritragga i mezzi principali per l'esistenza.
Art. 5 C.C. 22 luglio 1938
Gli assegni familiari sono dovuti per tutto il periodo in cui dura il rapporto di lavoro.
In caso di morte del lavoratore, gli assegni sono dovuti per tutto il mese in cui è avvenuto il decesso indipendentemente dalla sua data.
Art. 20 C.C. 22 luglio 1938
Il contributo delle aziende è dovuto per tutto il periodo per il quale perdura il rapporto di lavoro a norma dell'art. 72. Per i periodi durante i quali la azienda non debba corrispondere o debba corrispondere solo in parte gli emolumenti, il contributo dovuto è calcolato sull'ammontare della retribuzione intera, come se fosse corrisposta al lavoratore.
Art. 19 C.C. 22 luglio 1938
(abrogato dall'art. 1 del D.Lgt. 1 agosto 1945, n. 692, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153)
[Per i produttori di assicurazione il contributo è computato sul 50% dell'importo lordo liquidato complessivamente dall'azienda al produttore sotto qualsiasi titolo.
Il contributo sui compensi di tariffa per gli ufficiali esattoriali e su quelli di notifica per i messi notificatori è calcolato sul 60% del loro ammontare.]
Artt. 24 e 25 C.C. 22 luglio 1938
La denuncia di cui all'art. 42 e il versamento di cui all'art. 43 sono effettuati entro i primi dieci giorni successivi alla fine di ogni trimestre solare.
Capo IV
Per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali
(modificato dall'art. 20, comma 2, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Art. 1 L. 20 dicembre 1951, n. 1564
La gestione degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali è affidata all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, il quale vi provvede con l'applicazione delle norme previste per gli impiegati [del settore] (parole soppresse) (1) dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari contenute nel presente testo unico.
Parole soppresse dall'art. 18, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038.
Art. 8 D.Leg.Lgt. 1° agosto 1945, n. 720
Sovraintende alla gestione un Comitato speciale presieduto dal Presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e composto:
1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
2) da un rappresentanti della Presidenza del Consiglio - servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale;
3) da un rappresentante dei giornalisti;
4) da un rappresentante delle imprese editoriali.
Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.
Art. 8 D.Leg.Lgt. 1° agosto 1945, n. 720
Le funzioni di controllo sulla gestione sono esercitate dal Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.
Art. 2 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 13 L. 6 agosto 1940, n. 1278
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano:
a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo;
b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia;
c) al personale delle province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 14 L. 6 agosto 1940, n. 1278
Ai sensi dell'articolo precedente si intende per trattamento di famiglia, nei limiti e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di una aggiunta per i carichi di famiglia alla retribuzione normale, distinta dalla retribuzione stessa.
Per il personale non di ruolo dello Stato e degli enti pubblici tale aggiunta può consistere in una quota di retribuzione corrisposta in dipendenza di carichi di famiglia o comunque a titolo di caroviveri in misura superiore a quella stabilita per i non coniugati.
Art. 16 L. 6 agosto 1940, n. 1278
(sostituito dall'art. 19, comma 1, della legge 17 ottobre 1961, n. 1038)
Per assicurare la corresponsione degli assegni familiari al personale delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici non escluso dall'applicazione delle disposizioni relative agli assegni stessi a norma dell'articolo 79 del presente testo unico, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro e coi ministri interessati, sarà stabilito quale delle tabelle previste nel precedente articolo 33 debba essere applicata al personale predetto, avuto riguardo alle affinità che esso presenta con le categorie ivi indicate.
Art. 24 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048 - Art. 17 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, n. 479 - Art. 7 D.Leg.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250
(modificato dall'art. 79, comma 1, del D.Lvo 30 dicembre 1999, n. 507 e dall'art. 22, comma 6, del D.L.vo 14 settembre 2015, n. 151)
Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta, è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000. (1)
Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Il datore di lavoro e in genere coloro che sono preposti al lavoro, ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati o documenti necessari ai fini della applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000. (1)
Chiunque fa dichiarazioni false o compie altri fatti fraudolenti al fine di procurare a sé o ad altri, la corresponsione di assegni familiari, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila.
Ai sensi dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 la sanzione dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo della sanzione è stato elevato dall'art. 3, comma 1 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, comma 1, della predetta legge n. 689/1981.
Art. 25 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Sempreché non abbia avuto applicazione la disposizione del 1° comma dell'art. 82, il datore di lavoro, nei casi di tardivo pagamento dei contributi, è tenuto al contemporaneo pagamento degli interessi di mora, nella misura stabilita per l'interesse legale in materia civile.
Tali interessi decorrono, indipendentemente da ogni domanda giudiziale, dal giorno successivo a quello della scadenza del termine previsto nel presente testo unico per la presentazione della denuncia all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Gli interessi di mora non sono dovuti quando sui contributi vengano percepiti i diritti preveduti, per tardivo pagamento, dalla legge relativa alla riscossione delle imposte dirette.
Art. 27 R.D. 21 luglio 1937, n. 1239
Contro i morosi al pagamento dei contributi l'Istituto nazionale della previdenza sociale può emettere ingiunzione di pagamento comprensiva della quota dovuta, degli interessi di mora e delle eventuali spese. L'ingiunzione sarà resa esecutiva dal pretore del capoluogo della provincia ove è la sede dell'azienda, osservate per il procedimento le norme stabilite dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che approva il testo unico delle disposizioni relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
L'ingiunzione costituisce titolo valido per la iscrizione della ipoteca sugli immobili del datore di lavoro moroso, dopo la scadenza del termine per l'opposizione.
Art. 18 D.Leg.C.P.S. 16 settembre 1946, numero 479
Salvo che i fatti costituiscano reato più grave, i datori di lavoro o coloro che li rappresentano sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per le contravvenzioni alle disposizioni di cui agli artt. 39, 40, 41, 42, 68 e 75 del presente testo unico. (1)
Ogni lavoratore, per le infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 20, comma 3°, 38, comma quinto e 40 del presente testo unico, è punito con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000. (1)
Ai sensi dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689 la sanzione dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria. L'importo della sanzione è stato elevato dall'art. 3, comma 1 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e dall'art. 113, comma 1, della predetta legge n. 689/1981.
Art. 25 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
Nelle contravvenzioni al presente testo unico, il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento del giudizio, di primo grado, può presentare domanda di oblazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, determina la somma da pagarsi entro i limiti, minimo e massimo, della sanzione amministrativa stabilita.
Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'Istituto può anche, previo parere del Comitato predetto, ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del primo comma dell'articolo 82.
Art. 23 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
Si osservano per gli assegni familiari, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della Previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.
Art. 26 R.D.L. 17 giugno 1937, n. 1048
La vigilanza per l'applicazione del presente testo unico è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Visto: Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI
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